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																			Pubblicata il: 05-11-2019
                              
 
										
 Contribuente ex minimo 2019 e adozione regime forfetario dal 2020
 
 Per un contribuente in regime dei minimi il 2019 rappresenta l’ultimo anno di adozione di tale regime agevolato (in tale anno compie infatti 35 anni). Dal 2020 può applicare il regime forfetario prevedendo di conseguire un ammontare di compensi superiore a € 30.000 ma non a € 65.000 (limite previsto per l’adozione del regime forfetario)? Inoltre per il superamento del limite di € 30.000 sono applicabili delle specifiche sanzioni?
Il regime forfetario può essere applicato nel 2020 anche dai contribuenti già in attività che per il 2019 hanno conseguito un ammontare di compensi non superiore a € 65.000 e sempreché non si verifichi una delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, Finanziaria 2015. Pertanto il contribuente in esame potrà applicare nel 2020 il regime forfetario, considerato che le cause di esclusione previste per il regime forfetario sono simili a quelle stabilite per il regime dei minimi e dunque si presuppongono rispettate.
Il conseguimento nel 2019 di un ammontare di compensi (incassati) superiore a € 30.000 ma non a € 45.000 non è sanzionato, ma comporta la decadenza dal regime dei minimi dall’anno successivo (peraltro, nel caso di specie la fuoriuscita dal regime si verifica comunque per il raggiungimento del limite di età). Il superamento del limite di € 45.000 comporta la decadenza dal regime dei minimi già dal 2019.
Tuttavia si dovrebbe ritenere che per il 2019 il contribuente possa comunque applicare il regime forfetario, ancorché l’art. 1, comma 111, Finanziaria 2008 preveda che la cessazione a causa del superamento del limite dei compensi di oltre il 50% comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.
										
 Detrazione IRPEF alimenti ai fini medici acquistati nel 2019
 
 Un contribuente ha acquistato nel corso del 2019 alcuni prodotti alimentari qualificabili come alimenti ai fini medici speciali. Si chiede se le spese afferenti gli stessi possano essere detratte nel mod. REDDITI 2020 PF.
Con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR ad opera dell’art. 5-quinquies, comma 1, DL n. 148/2017, è stata introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti ai fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, DM 8.6.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Posto che il citato art. 5-quinquies prevede espressamente che la suddetta disposizione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018 e che la stessa non è stata oggetto di proroga, dal 2019 le spese in esame non possono usufruire della detrazione in esame.
Pubblicata il: 05-11-2019
										
 Acquisto fabbricato “al rustico” e detrazione risparmio energetico
 
 Nel mese di agosto 2019 un soggetto privato ha acquistato un fabbricato “al rustico”. Durante i lavori di completamento sarà realizzato, tra l’altro, il “cappotto” e installato un impianto di pannelli solari. Per tali spese, opportunamente documentate, è possibile beneficiare nel mod. 730 della detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico?
La risposta è negativa. La detrazione di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 e successive modifiche ed integrazioni non risulta applicabile agli interventi riguardanti, come nel caso di specie, un immobile in corso di costruzione. Il beneficio può essere usufruito soltanto per
un immobile esistente, ossia già ultimato prima dell’effettuazione degli interventi agevolati.
										
 Sgravi contributivi assunzione dipendenti e nuovo prospetto Aiuti di Stato
 
 Con riferimento alla compilazione del nuovo prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2019 si chiede se devono essere comunicati gli incentivi “de minimis” fruiti sotto forma di sgravi contributivi connessi all’assunzione di personale dipendente.
Il nuovo prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401 e RS402) presente nel mod. REDDITI 2019 SC / SP / PF è riservato ai soggetti che nel 2018 hanno beneficiato di:
- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
- aiuti fiscali nei settori agricoltura / pesca e acquacoltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA;
- aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è       determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017).
Dall’espresso riferimento agli aiuti di natura “fiscale”, per i quali a campo 14 va evidenziato il relativo risparmio d’imposta / credito d’imposta, è possibile desumere che i benefici in esame (di natura contributiva) non devono essere indicati nel nuovo prospetto “Aiuti di Stato”.
Pubblicata il: 23-10-2019
										
 Prestazione generica a operatore UE e “codice natura” fattura elettronica
 
 Una ditta italiana ha effettuato una riparazione / lavorazione su un bene di provenienza UE. Il servizio è stato reso in Italia. Volendo emettere fattura elettronica, quale “natura dell’operazione” va indicato il codice N2 (non soggetto IVA) o N6 (inversione contabile)?
Per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato UE, la fattura va emessa, senza IVA, con l’annotazione “inversione contabile”. Nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate, in merito all’invio del c.d. spesometro, ha
chiarito che con riferimento alle fatture emesse, in presenza di operazioni soggette a inversione contabile / reverse charge, il campo “Natura” va compilato con il codice “N6”. La stessa Agenzia in data 2.10.2017 ha specificato, nell’ambito di una FAQ disponibile sul proprio sito Internet all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi”, che per le cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui al citato comma 6-bis va indicato il codice “N6” nel campo “Natura” della fattura. Si rammenta che l’emissione della fattura elettronica evita la presentazione del c.d. esterometro.
