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Pubblicata il: 30-09-2019
Tassazione dividendo percepito da eredi
Due sorelle, in qualità di eredi, hanno incassato nel 2018 un dividendo deliberato ante decesso del padre (26.12.2017) possessore di una partecipazione pari al 64% del capitale sociale di una srl. Come sono tassate tali somme in capo alle sorelle?
Come disposto dall’art. 7, comma 3, TUIR in caso di morte dell’avente diritto i redditi percepiti dagli eredi / legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza del de cuius e sono assoggettati a tassazione separata. Nel caso di specie, trattandosi di dividendi riferiti ad una partecipazione qualificata, per individuare l’ammontare da assoggettare a tassazione vanno considerate le relative regole. In particolare, con riferimento ai dividendi derivanti da utili prodotti successivamente al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 deliberati entro il 31.12.2022, continuano ad applicarsi le percentuali di concorrenza al reddito complessivo (40% - 49,72% - 58,14% a seconda dell’esercizio di formazione dell’utile). Ai fini della tassazione separata, l’imposta dovuta da ciascuna erede è determinata, ai sensi del comma 2 dell’art. 21, TUIR, applicando all’ammontare “percepitoâ€, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione. I redditi percepiti nel 2018 in qualità di eredi vanno indicati nei righi RM10 / RM11 della Sezione IV del quadro RM del modello REDDITI 2019 PF. In particolare nel caso di specie va indicato: - l’anno di apertura della successione (campo 1); - il dividendo (determinato, come accennato, applicando la specifica percentuale alla somma degli utili corrisposti nell’anno desumibili dalla relativa certificazione), al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione (campo 2); - la quota dell’imposta sulle successioni (campo 3). Per tali redditi è dovuto il versamento dell’acconto nella misura del 20%, da evidenziare nella Sezione VI del quadro RM. Per completezza si evidenzia che il contribuente (erede) può optare per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella (campo 5).
Pubblicata il: 30-09-2019Detrazione IRPEF spese osteopata
Una signora ha pagato nel 2018 spese mediche per circa € 2.000. Tra queste sono state riscontrate 2 fatture (con IVA) per “seduta osteopataâ€. Per tali prestazioni può usufruire della detrazione IRPEF del 19% nel modello REDDITI 2019 PF?
In merito alla detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR relativa alle spese sanitarie (per la parte eccedente la spesa di € 129,11) l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E ha ribadito che: - la stessa non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati non esercenti una professione sanitaria riconosciuta; - le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. Per completezza si evidenzia che con l’art. 7, Legge n. 3/2018 il Legislatore ha riconosciuto nell’ambito delle professioni sanitarie le professioni dell’osteopata e del chiropratico. L’operatività di tale previsione è comunque subordinata all’emanazione degli specifici Decreti attuativi.
Pubblicata il: 30-09-2019Maggiori ricavi 2018 ai fini ISA e regime forfetario
Un contribuente ha incassato nel 2018 compensi per circa € 64.000. Dal 2019 ha adottato il regime forfetario. Ora, in sede di compilazione del modello REDDITI 2019, intende dichiarare maggiori compensi per circa € 2.000 al fine di migliorare il proprio ISA. Considerando anche tali maggiori compensi il contribuente ha superato la soglia di € 65.000 prevista per l’applicazione del regime forfetario. È necessario applicare il regime ordinario dall’1.1.2019?
La risposta è negativa. L’art. 1, comma 55, Finanziaria 2015, come modificato dalle Finanziaria 2019 al fine di tener conto dell’introduzione degli “Indici sintetici di affidabilità fiscale†(ISA). In particolare, tale comma prevede che “ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54 ... non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96â€. Da quanto sopra è quindi previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario gli ulteriori componenti positivi (“adeguamentoâ€), indicati in dichiarazione, per migliorare il profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017. Di conseguenza nel caso di specie il contribuente, al sussistere degli altri requisiti, può applicare il regime forfetario.
Pubblicata il: 30-09-2019Impresa multiattività e compilazione modello ISA
Un istituto di bellezza (ISA AG33U, codice attività 96.02.02) svolge anche l’attività di parrucchiere (ISA AG34U, codice attività 96.02.01) come attività secondaria. Con riferimento ai ricavi complessivi, il 60% deriva dall’attività di estetista (attività prevalente) e il 40% dal salone di parrucchiere. In tale situazione deve essere compilato il modello ISA?
Gli esercenti che svolgono più attività d’impresa sono tenuti a compilare soltanto l’ISA relativo all’attività prevalente ed a compilare il prospetto “Impresa Multiattività †per evidenziare i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate se le stesse rientrano in ISA diversi e se i relativi ricavi risultano superiori al 30% dei ricavi complessivi. Per la fattispecie in esame: - è prevista una specifica causa di esclusione dall’applicazione degli ISA da evidenziare con il codice “7†nel rigo RF1 / RG1 del modello REDDITI; - va compilato il modello ISA AG33U (comprensivo del prospetto multiattività ), ossia quello relativo all’attività prevalente, posto che l’attività secondaria (non rientrante nel medesimo ISA) supera il 30% dei ricavi complessivi.
Pubblicata il: 30-09-2019Utilizzo perdita 2017 da snc in contabilità semplificata
Nel 2017 una S.n.c., per effetto del passaggio alla contabilità semplificata, ha conseguito una perdita che è stata attribuita ai soci. Questi ultimi, in considerazione dell’importo consistente, non hanno potuto recuperarla interamente nel modello REDDITI 2018 mediante la compensazione con altri redditi. Ora, con le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2019, il residuo importo può essere utilizzato. A tal fine l’utilizzo è effettuato direttamente dalla società oppure ogni socio deve provvedere nel proprio quadro RH?
Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 ai commi 1 e 3 dell’art. 8, TUIR in materia di perdite d’impresa, è previsto che per le imprese in contabilità semplificata / ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata / ordinaria si applica la medesima disciplina prevista per le perdite derivanti da società di capitali. In particolare, la compensazione di tali perdite è prevista soltanto con redditi della stessa natura e, in caso di eccedenza, il riporto è illimitato nei periodi successivi, ma in misura non superiore all’80% del reddito conseguito. Tuttavia, per le perdite maturate nel 2017 dalle imprese / società in contabilità semplificata è prevista una disposizione transitoria in base alla quale tali perdite sono compensabili: - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito conseguito in tali anni; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito conseguito. Pertanto, nel caso di specie, ciascun socio deve indicare la perdita conseguita nel quadro RH del modello REDDITI PF e potrà compensarla secondo le percentuali sopra riportate. Le eventuali perdite non compensate entro il 2020 saranno compensabili negli esercizi successivi nel limite dell’80% del reddito.