Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-12-2019

    Oggetto

    Lavorazione effettuata in Italia su beni in esportazione

    Domanda

    Una società italiana (ITA1) vende dei beni ad un cliente extraUE (CH) consegnando gli stessi, su incarico del cliente, ad una ditta italiana (ITA2) per effettuare una lavorazione prima dell’esportazione.
    La fattura per la lavorazione al cliente extraUE può essere emessa non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, DPR n. 633/72?

    Risposta

    La risposta è negativa. Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori non residenti rientrano nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 a prescindere dal luogo di effettuazione delle stesse, di conseguenza le stesse risultano non soggette ad IVA in Italia.

    Pubblicata il: 03-12-2019

    Oggetto

    Assegno di mantenimento del figlio corrisposto alla ex convivente

    Domanda

    A seguito della “separazione” dalla convivente il padre condivide la potestà genitoriale al 50% del figlio minorenne. In base ad un accordo vidimato dal Tribunale dei minori il padre corrisponde mensilmente alla ex convivente € 300 per il mantenimento del figlio. Si chiede se tale somma può essere considerata quale onere deducibile nella dichiarazione dei redditi.

    Risposta

    Costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo del contribuente “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli”. Nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il trattamento fiscale (non deducibilità) previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi trova applicazione anche per gli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali.
    Conseguentemente, nel caso in esame, il padre non può dedurre le somme corrisposte per il mantenimento del figlio nel proprio modello REDDITI / 730, fermo restando che lo stesso può beneficiare della deducibilità / detrazione degli oneri di cui agli artt. 10 e 15, TUIR per le spese sostenute a favore del figlio a carico (dal 2019 tale condizione, per i figli di età non superiore a 24 anni, è soddisfatta in presenza di un reddito non superiore a € 4.000).

    Pubblicata il: 03-12-2019

    Oggetto

    Cessione credito “sconto ecobonus” da parte del fornitore dei lavori

    Domanda

    A seguito delle nuove disposizioni il contribuente che sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica può chiedere al fornitore uno sconto in fattura pari alla detrazione spettante. A sua volta quest’ultimo può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni / servizi. Quali implicazioni sorgono ai fini IVA in relazione a quest’ultima cessione?

    Risposta

    In base agli artt. 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, DL n. 63/2013 per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche il soggetto avente diritto alle detrazione può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, tramite il mod. F24. Per ottenere tale “sconto” il contribuente deve rispettare le condizioni / modalità operative previste dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Provvedimento 31.7.2019.
    Il fornitore che ha effettuato gli interventi, in alternativa all’utilizzo diretto (in compensazione), ha la facoltà di cedere il credito d’imposta (pari allo “sconto” praticato) ai propri fornitori di beni / servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (è esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).
    Per la cessione del credito d’imposta in esame le parti possono redigere una scrittura privata / scambio di corrispondenza (proposta / accettazione) ed il cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve comunicare all’Agenzia
    la cessione del credito spettante con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
    Detta cessione del credito non rileva ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

    Pubblicata il: 19-11-2019

    Oggetto

    Rinnovo opzione trasparenza triennio 2019 - 2021

    Domanda

    Una srl ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2016 - 2018 e intende continuare con tale regime anche per il triennio 2019 - 2021. Ai fini del rinnovo non è richiesto alcun adempimento da parte della società. La stessa è comunque tenuta a raccogliere le adesioni da parte dei soci
    entro il prossimo 2.12.2019?

    Risposta

    Al sussistere dei requisiti richiesti dall’art. 116, TUIR, l’opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata sia dalla società (srl) che da tutti i soci. In particolare la società deve:
    – preventivamente “raccogliere” le comunicazioni di adesione di tutti i soci, rilasciate mediante raccomandata A/R;
    – comunicare l’opzione con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale intende applicare tale regime,
       utilizzando il quadro OP.
    Per il triennio 2019 - 2021 tali adempimenti vanno posti in essere entro il 2.12.2019 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2019). Posto che l’opzione si rinnova tacitamente di triennio in triennio, salvo revoca, qualora la stessa sia già stata esercitata per il triennio 2016 - 2018, la società non è tenuta ad alcun adempimento per poter proseguire con tale regime anche per il triennio 2019 - 2021.
    Con riguardo ai soci si ritiene necessario che gli stessi provvedano all’invio alla società della raccomandata A/R entro il 2.12.2019 al fine di comunicare l’intenzione di proseguire con l’“opzione”. Se nella comunicazione inviata in occasione dell’opzione originaria è stata già prevista l’intenzione dei soci di proseguire anche per il triennio successivo, salvo revoca, non risulta necessaria una nuova comunicazione.

    Pubblicata il: 19-11-2019

    Oggetto

    Riscatto anticipato immobile in leasing

    Domanda

    Una società ha stipulato in passato un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile, la cui scadenza è fissata al 2025. Nel 2020 intende riscattare (anticipatamente) il bene. Considerato che la società alla stipula del contratto ha versato un maxi-canone, all’atto del riscatto anticipato come dovrà essere contabilizzato il residuo risconto attivo? È possibile dedurlo integralmente nel 2020?

    Risposta

    In caso di contabilizzazione del contratto di leasing con il metodo patrimoniale, l’utilizzatore del bene rileva i canoni di locazione alla voce B.8 di Conto economico, quali costi per il “godimento di beni di terzi”. Qualora il contratto preveda il pagamento di un maxi-canone iniziale, la parte di costo di competenza degli esercizi successivi è rinviata mediante l’iscrizione nello Stato patrimoniale di un risconto attivo. Al riscatto il bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali.
    Qualora il bene sia riscattato anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, il Principio contabile OIC n. 12 stabilisce che “l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene”.
    Di conseguenza, nel caso di specie, la società a seguito del riscatto provvede a capitalizzare l’ammontare residuo del risconto attivo, incrementando il prezzo di riscatto. Lo stesso concorrerà, pertanto, al risultato dell’esercizio sotto forma di quota di ammortamento dell’immobile.