Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    Versamenti periodici 2017 omessi e compilazione quadro VQ del mod. IVA 2020

    Domanda

    Un contribuente nel corso del 2019 ha versato alcune rate dei saldi IVA periodici 2017 a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate. Per tali versamenti è necessario compilare il nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il nuovo quadro VQ contenuto nel mod. IVA 2020, relativo al 2019, va utilizzato per determinare il credito IVA maturato in tale anno collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei”, ossia quelli effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (considerata la sospensione disposta dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia“, il mod. IVA 2020 può essere presentato entro il 30.6.2020), il cui mancato versamento per l’anno di riferimento ha influenzato il saldo risultante dal relativo mod. IVA.
    In particolare tale fattispecie si riscontra con riferimento agli omessi versamenti IVA periodici 2018 che hanno determinato il “ricalcolo” dell’ammontare del credito IVA risultante dal mod. IVA 2019. In aggiunta, come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2020, la compilazione del nuovo quadro VQ interessa anche gli omessi versamenti IVA periodici relativi al 2019 (di fatto vanno compilati soltanto i campi 1, 2 e 3).
    Quindi, considerato che gli omessi versamenti IVA periodici 2017 non hanno influenzato il saldo a credito del mod. IVA 2018, il versamento degli stessi (ancorché in forma rateale) nel corso del 2019 non richiede la compilazione del nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020.

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento

    Domanda

    Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento

    Domanda

    Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    Primo acconto “nuova” IMU e immobile locato

    Domanda

    Con riferimento ad un immobile concesso in locazione il proprietario ha versato nel 2019 la TASI ridotta al 70% come stabilito dal Comune. Per determinare l’acconto 2020 della “nuova” IMU è corretto considerare solo tale importo oppure va conteggiata anche la quota dovuta dall’inquilino?

    Risposta

    Secondo quanto disposto dal comma 762 dell’art. 1, Finanziaria 2020, in sede di prima applicazione dellanuova” IMU, la prima rata dell’acconto 2020 è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. Come chiarito dal MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF il contribuente deve versare quale prima rata per il 2020 il 50% di quanto versato nel 2019, “che ai fini della TASI coincideva ... con la
    sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”. Di conseguenza, nel caso di specie, è corretto determinare la prima rata 2020 dellanuova” IMU conteggiando soltanto il 70% della TASI 2019 a carico del proprietario.

    Pubblicata il: 03-06-2020

    Oggetto

    Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020

    Domanda

    Una srl ha pagato nei primi giorni del mese di maggio la fattura emessa dal proprio agente per le provvigioni del primo trimestre 2020. La società ha operato la ritenuta alla fonte come indicato in fattura. Il versamento della ritenuta può essere effettuato beneficiando delle sospensioni disposte dal c.d. “Decreto Liquidità”?

    Risposta

    La risposta è negativa. La sospensione dei versamenti disposta dal DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” al 30.6.2020, successivamente differita al 16.9.2020 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riguarda in particolare i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e
    24, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro dipendente / assimilato) in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I citati Decreti non richiamano le ritenute riferite ai redditi di lavoro autonomo / provvigioni. Pertanto, per tale tipologia di ritenute alla fonte non è prevista la sospensione del relativo versamento.
    Non solo, ma la predetta agevolazione riguarda(va) di fatto le ritenute alla fonte operate nei mesi di marzo e aprile 2020. Avendo operato (trattenuto) la ritenuta nel mese di maggio 2020, la società dovrà provvedere al relativo versamento entro il 16.6.2020.
    Si rammenta che la possibilità di non subire la ritenuta alla fonte sui redditi in esame (provvigioni), contemplata inizialmente dall’art. 62, comma 7, DL n. 23/2020, poi trasfusa nell’art. 19, DL n. 23/2020, deve / doveva essere “richiesta” direttamente dal soggetto interessato (agente di commercio).