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																			Pubblicata il: 08-04-2020
                              
 
										
 Pagamento tardivo canone di locazione di marzo e “Bonus negozi e botteghe”
 
 Un commerciante al minuto non ha potuto pagare il canone di locazione del proprio negozio relativo al mese di marzo 2020 per effetto della chiusura dell’attività collegata all’emergenza “coronavirus”. Dovendo fare riferimento (come sembra) al principio di cassa, è possibile sostenere che se pagherà il canone successivamente (ad esempio, nel mese di maggio) potrà comunque beneficiare del previsto credito d’imposta?
La risposta è affermativa. Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa in relazione al canone di locazione del mese di marzo 2020. A tal fine l’immobile utilizzato deve essere accatastato nella categoria C/1 (negozi / botteghe). Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MEF il c.d. “Bonus negozi e botteghe” è riconosciuto quale “parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato”. Per poter beneficiare del credito d’imposta assume quindi rilevanza il pagamento del canone del mese di marzo. Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 3.4.2020, n. 8/E (quesito 3.1). Non è comunque necessario che il canone sia / debba essere pagato nel mese di marzo (tale condizione non è prevista dalla predetta disposizione). Di conseguenza, con riferimento al caso di specie, se il commerciante potrà pagare / pagherà il canone di locazione del mese di marzo del negozio, ad esempio, a maggio 2020 da tale momento potrà utilizzare il credito d’imposta in esame (pari al 60% del canone pagato).
Pubblicata il: 08-04-2020
										
 Tardivo invio fattura elettronica e differimento termine versamento saldo IVA 2019
 
 Un contribuente trimestrale si è accorto di non aver inviato al cliente tramite SdI una fattura emessa a fine dicembre 2019. La fattura è stata comunque annotata nel registro IVA delle fatture emesse. Considerato il differimento del versamento del saldo IVA 2019 all’1.6.2020, a quanto ammonta la
sanzione dovuta per la tardiva trasmissione della fattura elettronica?
La mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato / registrato (la sanzione non può essere inferiore a € 500).
La sanzione è dovuta nella misura fissa da € 250 a € 2.000 se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA. Nel caso di specie, tenuto conto del differimento all’1.6.2020 del versamento del saldo IVA scaduto il 16.3.2020, ad opera del DL n. 18/2020, risulta applicabile la predetta sanzione in misura fissa, poiché la tardiva trasmissione della fattura elettronica non incide sul saldo derivante dal modello IVA 2020, considerata l’annotazione della stessa nel registro IVA delle fatture emesse. La misura della sanzione collegata alla tardiva trasmissione al SdI della fattura in esame beneficia della riduzione prevista per il ravvedimento. Ipotizzando che la fattura sia datata 20.12.2019, la stessa avrebbe dovuto essere inviata al SdI entro l’1.1.2020. Provvedendo ora all’invio della fattura, considerato che sono decorsi 90 giorni da tale ultimo termine, la sanzione ridotta è pari a € 31,25 (250 / 8).
										
 Modello REDDITI ante trasformazione e differimento adempimenti tributari al 30.6.2020
 
 In data 15.7.2019 la Alfa snc è stata trasformata in Alfa srl. La dichiarazione dei redditi della snc dovrebbe essere presentata entro il 30.4.2020, ossia entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione. È possibile procedere con l’invio del mod. REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020 per effetto del differimento concesso dal DL n. 18/2020?
La risposta è affermativa. L’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, dispone, per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni (ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020; dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020; della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020; del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020).
Pertanto, nel caso di specie, posto che la presentazione della dichiarazione dei redditi della società per il periodo ante trasformazione è un adempimento tributario ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), è possibile inviare il modello REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020.
Si rammenta infine, che le dichiarazioni dei redditi e IRAP della srl per il periodo post trasformazione (15.7 - 31.12.2019) vanno inviate entro l’ordinario termine del 30.11.2020.
										
 Contribuente ex forfetario e incasso fatture nel 2020
 
 Un lavoratore autonomo forfetario nel 2019, a seguito dell’introduzione del limite di reddito di lavoro dipendente, dal 2020 è uscito dal regime forfetario. Alcune fatture emesse a fine 2019 non sono state ancora pagate dai clienti. Al momento dell’incasso (nel 2020) di tali compensi è necessario emettere una nota di debito dell’IVA? Il cliente dovrà inoltre operare la ritenuta alla fonte?
La fattispecie prospettata va esaminata distinguendo il comportamento ai fini IVA e ai fini della ritenuta alla fonte. Ai fini IVA, il momento impositivo si verifica alla data di emissione della fattura e pertanto la fattura non va modificata, ancorché incassata nel 2020. Sul punto si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, ha evidenziato che le fatture emesse senza IVA da parte di un soggetto forfetario e incassate in un anno nel quale non applica più il regime agevolato non devono essere integrate con l’IVA. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura.
Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, va considerato che ai sensi dell’art. 23, DPR n. 600/73 la stessa va operata all’atto del pagamento e in tale momento il contribuente non adotta più il regime forfetario.
Al fine di consentire al committente di operare la ritenuta, è necessario che il contribuente (ex forfetario) comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall’1.1.2020 del regime ordinario e pertanto la necessità di operare e versare la ritenuta da parte di quest’ultimo.
										
 Contribuente forfetario e applicazione reverse charge
 
 Un soggetto intende iniziare l’attività di pulizia di edifici a favore di consumatori privati e soggetti passivi, adottando il regime forfetario. Per le fatture emesse a questi ultimi clienti l’operazione, ancorché senza IVA, è soggetta a reverse charge?
Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 prevede l’esonero dall’applicazione / rivalsa dell’imposta nei confronti dei clienti. Nell’ambito della Circolare 27.3.2015, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da soggetti forfetari non è applicabile il reverse charge, come peraltro chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E con riferimento ai
contribuenti minimi.
In tale ultimo documento di prassi è, infatti, evidenziato che “per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia ... il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che ... per tali operazioni l’imposta non deve essere versata”.
