Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa”: fatture 2019 annotate nel 2020

    Domanda

    Un’impresa in contabilità semplificata, con opzione per la presunzione “registrato = pagato”, a dicembre 2019 ha ricevuto tramite SdI una serie di fatture d’acquisto. È intenzione del titolare annotare alcune fatture datate dicembre 2019 nel mese di gennaio al fine di dedurre il relativo costo nel 2020. È possibile tale comportamento?

    Risposta

    Ai fini IVA le fatture d’acquisto vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Risulta quindi possibile “posticipare” ai mesi successivi, rispetto a quello di ricevimento, l’annotazione delle fatture d’acquisto.
    Nel particolare caso in cui il “differimento” dell’annotazione comporta la registrazione nel 2020 di fatture relative ad operazioni 2019 ricevute entro il 31.12.2019, è necessario provvedere, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, alla predisposizione di un apposito sezionale.
    Ai fini delle imposte sui redditi, per un’impresa in contabilità semplificata con l’opzione per la presunzione “registrato = pagato”, l’annotazione della fattura nel mese di gennaio 2020 determina l’imputazione del relativo costo in tale anno (come voluto, nel caso di specie, dal contribuente).

    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Credito d’imposta registratore telematico (RT) acquistato a rate

    Domanda

    Un commerciante al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, ha acquistato un registratore telematico con pagamento rateale.
    Per poter utilizzare il credito d’imposta spettante (€ 250) deve aver pagato l’intero debito e quindi aspettare il pagamento dell’ultima rata?

    Risposta

    Per il 2019 e 2020, è previsto un credito d’imposta a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
    Per ogni strumento, l’agevolazione non può comunque eccedere € 250 (in caso di acquisto) / € 50 (in caso di adattamento).
    Il credito in esame può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabili.
    Il riferimento al fatto che il corrispettivo debba essere “stato pagato” potrebbe far concludere che il credito sia utilizzabile soltanto dopo aver pagato l’intero corrispettivo. Tuttavia, si ritiene possibile sostenere che il predetto riferimento consenta di utilizzare il credito spettante in proporzione alla quota pagata, nel rispetto del predetto limite temporale.
    A tal fine, dal Provvedimento 28.2.2019 dell’Agenzia delle Entrate si può desumere che:
    – “il credito d’imposta ... spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ...”;
    – “il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa”.

    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Ravvedimento omesso versamento acconto cedolare secca

    Domanda

    Un soggetto privato si è dimenticato di presentare in banca il mod. F24 dell’acconto IRPEF e cedolare secca per il 2019. Per il versamento del ravvedimento relativo alla cedolare secca va utilizzato il codice tributo 8913. Il modello richiede l’indicazione anche del “mese di riferimento”. Quale mese va indicato per il ravvedimento dell’acconto 2019?

    Risposta

    Ai fini del versamento della sanzione dovuta per il ravvedimento dell’omesso versamento dell’acconto / saldo della cedolare secca, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, nel mod. F24 deve essere riportato il codice tributo “8913” relativo a “sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
    Per tale codice tributo nel campo “rateazione / regione / prov. / mese rif.” è richiesta l’indicazione del mese di riferimento. Qualora tale indicazione non sia possibile poiché assente nella fattispecie oggetto di ravvedimento, come nel caso di specie, va riportato il codice “12”.

    Pubblicata il: 17-12-2019

    Oggetto

    Credito d’imposta acquisto registratore telematico (RT)

    Domanda

    Ad un esercente l’attività di commercio al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, è stato proposto l’acquisto di un registratore telematico “usato”. Si chiede di confermare se gli spetta comunque il credito d’imposta pari a € 250.

    Risposta

    Come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati (ex art. 22, DPR n. 633/72) devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. A tal fine, per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un credito d’imposta per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
    Per ogni strumento, l’agevolazione consiste in un contributo pari, al massimo, a € 250 (in caso di acquisto) e € 50 (in caso di adattamento).
    Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità
    tracciabili. La disposizione in esame non fa alcun riferimento alla qualità (nuovo / usato) che il registratore deve possedere per poter beneficiare del credito d’imposta. Pertanto, si conferma che anche nel caso in esame l’esercente può usufruire del bonus previsto (max € 250).

    Pubblicata il: 17-12-2019

    Oggetto

    Prestazione (con IVA) a operatore UE e emissione fattura elettronica

    Domanda

    Un albergo (srl) deve fatturare il soggiorno all’amministratore di una società ungherese. La fattura va emessa con IVA (10%). È possibile predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica e consegnare al cliente la fattura in formato cartaceo, in modo da evitare la presentazione dell’esterometro?

    Risposta

    Dall’1.1.2019 è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti gli operatori, con esclusione di contribuenti minimi / forfetari e delle operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
    Inoltre, il comma 3-bis nel citato art. 1 dispone che “i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [c.d. “spesometro estero”], salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
    Nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l’Agenzia ha precisato che in assenza dell’obbligo di emettere la fattura elettronica, resta la facoltà per il contribuente scegliere di adottare comunque tale modalità. La stessa Agenzia nella FAQ 19.7.2019, n. 63 ha confermato che l’operatore IVA italiano può scegliere di emettere nei confronti di un cliente estero (UE / extraUE) una fattura elettronica. In tal caso non è necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite lo spesometro estero.
    In particolare, la fattura elettronica deve riportare:
    – nel campo “Codice destinatario” i 7 caratteri “XXXXXXX”;
    – nella sezione “IdFiscaleIVA” del blocco “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    – a campo “IdPaese” il codice Stato estero (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
    – a campo “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non e
    ffettua controlli di validità).
    Al fine di indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente va indicata la nazione di appartenenza (non è necessario compilare la Provincia) ed il campo CAP va compilato con il valore generico “00000” (l’eventuale CAP estero può essere indicato nel campo riservato all’indirizzo).
    Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il soggetto può predisporre / inviare al SdI una fattura elettronica evitando così la presentazione dello spesometro estero, ferma restando la necessità di consegnare al cilente non residente una copia cartacea della fattura.