Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 06-05-2020

    Oggetto

    Omesso invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del semestre transitorio

    Domanda

    Un commerciante al minuto che rilascia ancora scontrini fiscali, non avendo installato il nuovo registratore telematico, ha dimenticato di inviare all’Agenzia delle Entrate gli incassi di alcuni giorni relativi al mese di gennaio e febbraio 2020. A quanto ammonta la sanzione dovuta per regolarizzare tale violazione? È possibile usufruire delle sospensioni introdotte dal c.d. “Decreto Cura Italia”?

    Risposta

    I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico adempiono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante:
    – l’emissione dello scontrino fiscale tramite il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale (fino al 30.6.2020);
    – la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.
    In base all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97. In particolare trova quindi applicazione la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso, con un minimo di € 500.
    L’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, con effettuazione degli stessi entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E ha confermato che la sospensione risulta applicabile anche a favore dei soggetti in esame non ancora in possesso di un RT che utilizzano la predette modalità di certificazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
    Tenendo presente quanto sopra, nel caso di specie, l’omessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di:
    gennaio (scaduta il 2.3.2020), non essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. In caso di trasmissione dei corrispettivi omessi entro 90 giorni, la sanzione ridotta risulta pari all’11,11% (100% x 1/9), con un minimo di € 55,56 (500 x 1/9);
    febbraio (scaduta il 31.3.2020), essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere effettuata senza sanzioni entro il 30.6.2020.

    Pubblicata il: 06-05-2020

    Oggetto

    Trasformazione da snc a srl a fine 2019 e compilazione mod. IVA 2020

    Domanda

    Una snc a fine 2019 è stata trasformata in srl, mantenendo la stessa partita IVA. Il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando 2 moduli?

    Risposta

    La risposta è negativa. La trasformazione da snc a srl, pur essendo un’operazione straordinaria, non comporta ai fini IVA la modifica del soggetto preesistente. Pertanto il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando un unico modulo, comprendente le operazioni sia della snc che della srl.

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Trattamento fiscale c.d. “Bonus negozi e botteghe”

    Domanda

    Un commerciante al minuto ha diritto al credito d’imposta relativo al canone di locazione del negozio del mese di marzo 2020 previsto dal “Decreto Cura Italia”. Si chiede di confermare se tale credito costituisce un provento tassabile.

    Risposta

    Lo specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, spetta con riferimento ai contratti relativi agli immobili di categoria catastale C/1. Lo stesso non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” (Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020). Il bonus in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E è riconosciuto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. La citata disposizione non specifica nulla in merito al trattamento fiscale applicabile al relativo provento.
    Va comunque evidenziato che il testo del Decreto risultante dopo l’approvazione del Senato prevede l’aggiunta al citato art. 65 del nuovo comma 2-bis in base al quale il credito d’imposta in esamenon concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Per la definitività della nuova disposizione è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera.

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Sospensione versamento IVA scaduta il 16.3.2020

    Domanda

    Una società di persone con ricavi 2019 pari a € 900.000 entro quale termine deve versare l’IVA scaduta il 16.3.2020 considerate le sospensioni dei versamenti previste a seguito dell’emergenza “coronavirus”?

    Risposta

    Il “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica / tipologia di attività / dimensione, il differimento al 20.3.2020 dei versamenti tributari (IVA, ritenute, tassa annuale libri contabili e sociali, ecc.) in scadenza il 16.3.2020.

    Il “Decreto Liquidità”, dispone che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020. L’art. 62 del citato DL n. 18/2020 ha inoltre previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni la sospensione dei versamenti dell’IVA, ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020, con effettuazione degli stessi senza sanzioni ed interessi entro l’1.6.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate di pari importo.

    La società di persone in esame, avendo realizzato nel 2019 ricavi non superiori al predetto limite, può beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA scaduta il 16.3 e provvedere allo stesso entro l’1.6.2020 (intero importo / prima rata).

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Differimento versamento saldo IVA primo trimestre 2020

    Domanda

    Al fine di differire al 30.6.2020 il versamento del saldo della liquidazione IVA del primo trimestre, per un contribuente trimestrale è sufficiente verificare la riduzione del fatturato del mese di aprile 2020? Oppure tale riduzione va verificata anche per il mese di marzo 2020 essendo ricompreso nel primo trimestre?

    Risposta

    Il “Decreto Liquidità”, ha previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilato, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione di almeno il 33% (50% se i ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):
    del fatturato / corrispettivi di marzo 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di marzo 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile;
    del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di aprile 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza a maggio.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, “la verifica va eseguita con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano [l’IVA] con cadenza trimestrale”. Per tali soggetti, al fine di usufruire del differimento al 30.6.2020 per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre, considerato che lo stesso va effettuato nel mese di maggio (18.5, cadendo il 16.5 di sabato) va verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
    Di fatto, non è necessario che la riduzione del fatturato / corrispettivi si sia realizzata anche nel mese di marzo 2020.