Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-01-2020

    Oggetto

    Dichiarazione redditi integrativa mod. 730

    Domanda

    Un contribuente nel 2018 ha presentato il mod. 730 con rimborso del credito IRPEF da parte del datore di lavoro. Ora, deve integrare la dichiarazione presentando un mod. UNICO 2018 PF in quanto non aveva dichiarato nel mod. 730 la CU relativa agli arretrati di pensione della madre
    deceduta incassati dal dichiarante nel 2017. Per tale violazione è corretto versare, oltre alla differenza del nuovo credito IRPEF, la sanzione
    ridotta del 5%?

    Risposta

    Al fine di regolarizzare la violazione relativa all’omessa inclusione nel mod. 730/2018 degli arretrati incassati nel 2017 e certificati dalla CU, il contribuente è tenuto a:
    presentare il mod. REDDITI 2018 PF integrativo;
    versare l’importo corrispondente alla differenza tra il credito IRPEF originario e il nuovo (minor) credito risultante dalla dichiarazione integrativa;
    versare la sanzione per dichiarazione infedele (90%) ridotta di un 1/7 in quanto la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione
    della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è commessa la violazione, nonché gli interessi di mora.

    Pubblicata il: 28-01-2020

    Oggetto

    Fattura lavori a saldo inferiore all’acconto ricevuto

    Domanda

    Una società il 24.9.2019 ha ricevuto un acconto per delle prestazioni da effettuare, che ha regolarmente fatturato ed assoggettato ad IVA. Nel mese di gennaio 2020 il consuntivo dei lavori effettuati evidenzia un importo dovuto inferiore a quello dell’acconto fatturato. Al fine di regolarizzare il rapporto con il cliente, quale delle seguenti soluzioni va adottata:
    emissione di fattura nella quale a detrarre verrà indicato l’intero acconto ed il cui importo a saldo sarà conseguentemente negativo;
    emissione di nota di credito a storno totale dell’acconto ricevuto e di una successiva fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite;
    emissione di fattura nella quale a detrarre verrà indicato l’importo dell’acconto fino a concorrenza dell’imponibile dovuto e conseguentemente il saldo della stessa sarà “zero”; per l’importo residuo dell’acconto (da restituire) sarà emessa una nota credito.

    Risposta

    In caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo (acconto) l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, il cedente / prestatore deve documentare l’incasso tramite l’emissione della fattura. Tale somma rappresenta una partita debitoria (acconti da clienti).
    Con riferimento al caso di specie (importo incassato a titolo di acconto superiore a quanto dovuto per i lavori eseguiti al cliente) si ritiene che il prestatore debba:
    emettere fattura relativa ai servizi effettuati con “detrazione” fino a concorrenza di quanto dovuto (di fatto la fattura sarà a saldo “zero”);
    emettere nota di credito per il maggior acconto ricevuto, da restituire al cliente.
    Nel caso in cui il rapporto con il cliente continuasse per ulteriori servizi il maggior acconto ricevuto sarà “detratto” in sede di fatturazione dei nuovi servizi.

    Pubblicata il: 14-01-2020

    Oggetto

    Contratto locazione negozio stipulato a fine 2019 con decorrenza gennaio 2020

    Domanda

    In data 17.12.2019 è stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale. Il locatore è un soggetto privato e l’immobile oggetto della locazione è classificato C/1. Considerato che la decorrenza del contratto è stata fissata dall’1.1.2020 è possibile beneficiare della cedolare secca?

    Risposta

    La Finanziaria 2019 ha introdotto la c.d. “cedolare secca commerciale” applicabile al reddito derivante dai canoni di locazione relativi ai “contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente”, a condizione che alla data del 15.10.2018 non risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. La Finanziaria 2020 non ha riproposto tale disposizione e pertanto la possibilità di assoggettare alla cedolare secca con l’aliquota del 21% il reddito derivante dalla locazione di immobili commerciali con le caratteristiche sopra riportate è limitata ai contratti stipulati nel 2019. In considerazione del fatto che la citata disposizione fa riferimento ai “contratti stipulatinel 2019 si ritiene che l’opzione per la c.d. “cedolare secca commerciale” possa essere esercitata anche per il contratto in esame in quanto va data rilevanza alla data di stipula (avvenuta nel 2019) e non alla data di decorrenza della locazione (1.1.2020) o alla data di registrazione del contratto (che dovendo essere effettuata entro 30 giorni potrebbe cadere sia nel 2019 che nel 2020).

    Pubblicata il: 14-01-2020

    Oggetto

    Ristrutturazione immobile e detrazione “Bonus mobili”

    Domanda

    Una persona fisica ha iniziato a fine 2018 la ristrutturazione di un appartamento. I lavori sono ultimati nel mese di dicembre 2019. Nel 2020 il soggetto vorrebbe acquistare alcuni nuovi mobili / elettrodomestici per arredare l’appartamento sostenendo una spesa di circa € 9.000. Può ancora beneficiare del “Bonus mobili”?

    Risposta

    La risposta è negativa. La detrazione IRPEF del 50% (su una spesa massima di € 10.000), c.d. “Bonus mobili” è stata recentemente prorogata anche per il 2020 ad opera della Finanziaria 2020. Tuttavia, il Legislatore ha condizionato l’agevolazione al fatto che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

    Pubblicata il: 14-01-2020

    Oggetto

    Omessa registrazione fattura emessa 3 trimestre 2019

    Domanda

    Non è stata registrata, per errore, l’ultima fattura emessa del 3 trimestre 2019 da parte di un lavoratore autonomo. Per regolarizzare la violazione con il ravvedimento, a quanto ammonta la sanzione? É necessario ritrasmettere anche il quadro VP?

    Risposta

    Al fine di sanare l’errore commesso e le conseguenti violazioni tramite il ravvedimento va preliminamente considerato che:
    - come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, “restanodovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni
    ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
    - non è possibile applicare quanto previsto per la regolarizzazione della dichiarazione infedele in quanto la presentazione delle liquidazioni periodiche assume la veste di “comunicazione” e non quella di “dichiarazione”.
    Pertanto, nel caso in esame, il contribuente, dopo aver provveduto all’annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse, è tenuto a:
    versare la sanzione relativa all’omessa annotazione del documento (90% dell’IVA), ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 15.10 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
    qualora dalla (nuova) liquidazione del 3 trimestre derivi un maggior saldo a debito, versare la maggior imposta dovuta (comprensiva degli interessi dell’1%), gli interessi di mora (0,80% fino al 31.12.2019, 0,05% dall’1.1.2020), nonchè la sanzione per il ritardato versamento dell’IVA (30%)
    ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 18.11.2019 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
    inviare la comunicazione dei dati della liquidazione del 3 trimestre corretta (comprendente la fattura originariamente non registrata). È possibile non inviare la comunicazione corretta provvedendo a compilare il quadro VH del mod. IVA 2020;
    versare la sanzione prevista per l’errata comunicazione (€ 500) ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 2.12.2019). La sanzione ridotta è comunque dovuta nel caso di scelta di compilazione del quadro VH del mod. IVA 2020.