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Pubblicata il: 31-03-2020
Contribuente forfetario e applicazione reverse charge
Un soggetto intende iniziare l’attività di pulizia di edifici a favore di consumatori privati e soggetti passivi, adottando il regime forfetario. Per le fatture emesse a questi ultimi clienti l’operazione, ancorché senza IVA, è soggetta a reverse charge?
Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 prevede l’esonero dall’applicazione / rivalsa dell’imposta nei confronti dei clienti. Nell’ambito della Circolare 27.3.2015, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da soggetti forfetari non è applicabile il reverse charge, come peraltro chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E con riferimento ai
contribuenti minimi.
In tale ultimo documento di prassi è, infatti, evidenziato che “per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia ... il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che ... per tali operazioni l’imposta non deve essere versata”.
Beneficio “Bonus verde” per la medesima unità immobiliare
Un contribuente persona fisica nel 2018 ha sostenuto una spesa di € 5.800 per la sistemazione a verde del giardino della propria abitazione usufruendo della detrazione c.d. “Bonus verde” per l’importo massimo consentito (36% di 5.000). A maggio 2020 intende effettuare altri lavori di sistemazione del proprio giardino (“coronavirus” permettendo). È possibile usufruire anche per il 2020 della detrazione?
Il “Decreto 1000 proroghe”, ha esteso anche al 2020 la detrazione IRPEF c.d. “Bonus verde” introdotta dalla Finanziaria 2018, pari al 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde”, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili. In merito va evidenziato che:
- la norma di riferimento (Finanziaria 2018) riconosce la detrazione su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare;
- le istruzioni del mod. 730 / REDDITI PF 2020 prevedono la possibilità di fruire della detrazione in esame per le spese sostenute negli anni di vigenza della disposizione (2018 e 2019) per un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare;
- nei chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E la possibilità di fruire più volte della detrazione è contemplata solo con riferimento ai soggetti che eseguono gli interventi agevolati su unità immobiliari diverse ovvero sulla propria unità e sulle parti comuni condominiali.
Da quanto sopra risulta quindi che, diversamente da quanto previsto per altre spese detraibili, ad esempio quelle di recupero del patrimonio edilizio per le quali è previsto un “limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, il c.d. “Bonus verde” è fruibile fino ad un importo massimo di spesa di € 5.000 per la medesima unità immobiliare, senza il riferimento al singolo anno.
Tali considerazioni portano a ritenere che il soggetto in esame, avendo già fruito della detrazione per la spesa massima ammessa, con riferimento ai nuovi lavori che intende eseguire sulla medesima unità immobiliare, non possa fruire per ulteriori € 5.000 del c.d. “Bonus verde”.
Invio corrispettivi periodo transitorio e proroga dell’adempimento al 30.6.2020
Un commerciante al minuto non ha ancora acquistato il registratore telematico. Fino all’attivazione del RT i corrispettivi sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e corrispettivi”. L’invio dei corrispettivi relativi a febbraio, da effettuare entro il 31.3.2020, può usufruire della proroga
al 30.6.2020 disposta dal “Decreto Cura Italia”?
Per i soggetti con obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 sono previste disposizioni “agevolative” per il primo semestre di vigenza dell’obbligo, ossia per il periodo 1.1 - 30.6.2020. In particolare, per detti soggetti non ancora provvisti di un RT in servizio, l’invio telematico dei corrispettivi va effettuato tramite il portale “Fatture e corrispettivi” entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, i corrispettivi giornalieri del mese di febbraio vanno inviati entro il 31.3, quelli di marzo entro il 30.4, quelli di aprile entro il 30.5, quelli di maggio entro il 30.6 e così via. Nell’ambito delle misure previste dal c.d. “Decreto Cura Italia”, l’art. 62 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Si ritiene che l’invio dei corrispettivi in esame rientri tra gli adempimenti sospesi e pertanto i corrispettivi giornalieri di febbraio, marzo e aprile potranno essere inviati entro il 30.6.2020. Entro tale data, secondo il termine ordinario, dovranno essere trasmessi anche i corrispettivi del mese di maggio.
Pubblicata il: 11-02-2020
Certificazione fiscale trasporto di beni per soggetti privati
Una società esercente l’attività di trasporto di beni c/terzi tramite mezzi propri, effettua saltuariamente dei servizi anche a clienti privati, ossia a soggetti senza partita IVA. Per tali servizi è possibile rilasciare un documento commerciale tramite un Registratore telematico?
Nell’elenco, contenuto nell’art. 22, comma 1, DPR n. 633/72, delle fattispecie per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non a richiesta dal cliente) non è compreso il trasporto di beni. Pertanto non risulta possibile certificare il servizio reso nei confronti di soggetti privati con
l’emissione di un documento commerciale utilizzando un Registratore telematico (che ha sostituito la ricevuta fiscale a decorrere dall’1.7.2019 / 1.1.2020) ma risulta obbligatoria l’emissione della fattura.
Va evidenziato che, al sussistere dei presupposti (ammontare complessivo non superiore a € 400), è possibile utilizzare la “fattura semplificata” prevista dall’art. 21-bis, DPR n. 633/72.
Rappresentante di commercio forfetario e indennità di fine mandato
Un rappresentante di commercio in regime forfetario ha percepito, nel mese di dicembre 2019, un’indennità di fine mandato pari a circa € 25.000, di cui € 23.000 a titolo di indennità suppletiva
della clientela e € 2.000 a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR). Tali somme devono essere considerate per la verifica del superamento del limite di permanenza nel regime?
Al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia, la ditta mandante è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità, al sussistere di determinate condizioni (aver procurato nuovi clienti / sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti). Va evidenziato che, ancorché la citata disposizione contenga il generico riferimento alla corresponsione di un’“indennità” di
fine rapporto, gli Accordi economici collettivi (Aec) dell’industria e del commercio individuano 3 distinte tipologie di indennità (indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia - FIRR / indennità suppletiva di clientela / indennità meritocratica).
Dal punto di vista fiscale, l’indennità di fine mandato ha natura risarcitoria, non essendo direttamente connessa ad alcuna prestazione specifica resa dall’agente. Tale indennità:
- ai fini previdenziali non è assoggettata alla contribuzione Enasarco;
– è esclusa da IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72;
– ai fini delle imposte sui redditi va assoggettata a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR (salva opzione per la tassazione ordinaria).
In merito al caso in esame, va innanzitutto rammentato che possono accedere / permanere nel regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che con riferimento all’anno precedente presentano specifici requisiti, tra i quali, ricavi / compensi non superiori a € 65.000.
Al fine della verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso / permanenza nel regime l’Agenzia delle Entrate, nei recenti incontri di inizio anno, ha confermato che anche per i contribuenti forfetari non va considerata l’indennità di maternità o qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso, analogamente a quanto precisato nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E con riguardo ai contribuenti minimi.