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																			Pubblicata il: 01-07-2020
                              
 
										
 Lavoratore autonomo pensionato e richiesta contributo a fondo perduto
 
 Un soggetto esercente un’attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata INPS non ha potuto beneficiare del bonus di € 600 in quanto titolare di pensione diretta. Lo stesso ora può richiedere il contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019?
Come disposto dall’art. 25, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In merito va evidenziato che:
– l’indennità di cui al citato art. 27, secondo quanto specificato dall’INPS nel Messaggio 20.3.2020, n. 1288, spetta ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto (quindi il soggetto in esame non ha potuto beneficiare dell’indennità di € 600);
– l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E ha precisato, tra l’altro, che possono fruire del contributo a fondo perduto le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente o di pensionato.
Tenendo presente quanto sopra esposto, nel caso di specie il lavoratore autonomo “escluso”dall’indennità erogata dall’INPS (€ 600) può richiedere il contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate (verificando il rispetto del limite dei ricavi 2019 e della riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019).
										
 Versamenti periodici 2017 omessi e compilazione quadro VQ del mod. IVA 2020
 
 Un contribuente nel corso del 2019 ha versato alcune rate dei saldi IVA periodici 2017 a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate. Per tali versamenti è necessario compilare il nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020?
La risposta è negativa. Il nuovo quadro VQ contenuto nel mod. IVA 2020, relativo al 2019, va utilizzato per determinare il credito IVA maturato in tale anno collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei”, ossia quelli effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (considerata la sospensione disposta dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia“, il mod. IVA 2020 può essere presentato entro il 30.6.2020), il cui mancato versamento per l’anno di riferimento ha influenzato il saldo risultante dal relativo mod. IVA.
In particolare tale fattispecie si riscontra con riferimento agli omessi versamenti IVA periodici 2018 che hanno determinato il “ricalcolo” dell’ammontare del credito IVA risultante dal mod. IVA 2019. In aggiunta, come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2020, la compilazione del nuovo quadro VQ interessa anche gli omessi versamenti IVA periodici relativi al 2019 (di fatto vanno compilati soltanto i campi 1, 2 e 3).
Quindi, considerato che gli omessi versamenti IVA periodici 2017 non hanno influenzato il saldo a credito del mod. IVA 2018, il versamento degli stessi (ancorché in forma rateale) nel corso del 2019 non richiede la compilazione del nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020.
										
 “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento
 
 Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.
La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
Ai fini in esame va considerato che:
– la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
– con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
– i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
– è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.
La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
Ai fini in esame va considerato che:
– la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
– con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
– i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
– è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.
										
 “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento
 
 Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.
La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
Ai fini in esame va considerato che:
– la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
– con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
– i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
– è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.
La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
Ai fini in esame va considerato che:
– la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
– con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
– i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
– è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.
										
 Primo acconto “nuova” IMU e immobile locato
 
 Con riferimento ad un immobile concesso in locazione il proprietario ha versato nel 2019 la TASI ridotta al 70% come stabilito dal Comune. Per determinare l’acconto 2020 della “nuova” IMU è corretto considerare solo tale importo oppure va conteggiata anche la quota dovuta dall’inquilino?
Secondo quanto disposto dal comma 762 dell’art. 1, Finanziaria 2020, in sede di prima applicazione della “nuova” IMU, la prima rata dell’acconto 2020 è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. Come chiarito dal MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF il contribuente deve versare quale prima rata per il 2020 il 50% di quanto versato nel 2019, “che ai fini della TASI coincideva ... con la
sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”. Di conseguenza, nel caso di specie, è corretto determinare la prima rata 2020 della “nuova” IMU conteggiando soltanto il 70% della TASI 2019 a carico del proprietario.
