Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Contribuente forfetario e partecipazione in snc per successione

    Domanda

    Un’impresa individuale adotta il regime forfetario dal 2018. A fine ottobre ha acquisito per successione una quota di partecipazione (pari al 20%) in una snc costituita circa 15 anni fa dal padre (deceduto) e dal fratello. Essendo il titolare dell’impresa individuale anche socio di una società di persone scatta la clausola di fuoriuscita dal regime forfetario? Se sì, già dal 2020 o dal 2021?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 1, comma 57, lett. d), Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) non possono applicare il regime forfetario i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / imprese familiari.

    Ai sensi del comma 71 del citato art. 1 il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie (causa ostativa) di cui al comma 57. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.
    Di conseguenza, nel caso di specie, qualora il soggetto non provveda a cedere la partecipazione nel 2020, decade dal regime forfetario a decorrere dal 2021.

    Pubblicata il: 15-01-2021

    Oggetto

    Acconto pagato nel 2020 e nuova detrazione 110%

    Domanda

    Un contribuente a novembre 2020 ha iniziato dei lavori per i quali può beneficiare della nuova detrazione del 110%. I lavori all’1.1.2021 sono ancora in corso. Fino al 31.12.2020 ha pagato, a titolo di acconto, circa € 30.000. Si chiede se tale somma possa essere portata in detrazione nel modello 730/2021.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati parametri relativamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (termine prorogato al 30.6 / 31.12.2022 dalla Finanziaria 2021).
    Nella Circolare 8.8.2020, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli interventi “trainanti”, ha chiarito che per le persone fisiche, compresi i lavoratori autonomi, e gli enti non commerciali, va fatto riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente
    dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
    Di conseguenza ipotizzando che la spesa sia relativa ad un intervento “trainante”, quanto pagato nel 2020 (acconto) può beneficiare della detrazione in esame anche se i lavori non sono finiti. Diversamente, se l’acconto riguarda un intervento “trainato”, per poter fruire della detrazione è
    necessario che il pagamento dell’acconto risulti effettuato tra la data di inizio e di fine dei lavori di realizzazione dell’intervento “trainante”.
    Si ritiene che, analogamente a quanto previsto per le spese di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione “ordinaria”, anche nel caso di specie (spese / interventi a cavallo d’anno) il contribuente sia tenuto a “certificare” che la spesa riguarda un intervento non ancora ultimato.
    Si rammenta che, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, è prevista la possibilità di optare per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, nel rispetto delle previste condizioni.

    Pubblicata il: 15-01-2021

    Oggetto

    Proroga acconto IVA e versamento saldo liquidazione dicembre 2020

    Domanda

    Un contribuente mensile ha usufruito della proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA 2020. Entro il 18.1.2021 deve versare il saldo della liquidazione mensile. Dovendo scomputare quanto versato a titolo di acconto (zero), di fatto, la proroga del versamento dell’acconto risulta annullata. È possibile scomputare in sede di liquidazione l’ammontare dovuto a titolo di acconto IVA per il mese di dicembre 2020?

    Risposta

    L’art. 2, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso in sede di conversione nell’art. 13-quater, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha differito al 16.3.2021 i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:
    – con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni;
    – che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello di novembre 2019.
    A favore dei soggetti con limitazioni dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, la proroga è applicabile a prescindere dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.
    In merito alla modalità di scomputo dell’acconto IVA il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.12.91, n. 52 ha specificato che “l’importo versato a titolo di acconto dovrà essere detratto al momento di determinare la definitiva risultanza dell’ultima liquidazione periodica dell’anno, ... ovvero, per i contribuenti trimestrali, al momento di determinare il conguaglio d’imposta di fine anno, dopo aver riepilogato i dati contabili nella dichiarazione annuale”.
    L’applicazione della predetta “regola” al caso di specie si traduce, di fatto, nell’annullamento del beneficio della proroga in esame. Per poter operare la proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA si ritiene che in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 debba essere scomputato non quanto versato (zero), ma quanto dovuto a titolo di acconto. In altre parole, dovrà essere considerato “come versato” l’ammontare dell’acconto IVA per il quale il termine di versamento è prorogato al 16.3.2021.

    Pubblicata il: 15-01-2021

    Oggetto

    Possesso partecipazione in società non residente e adozione regime forfetario

    Domanda

    Un soggetto italiano intende iniziare nel mese di gennaio 2021 un’attività imprenditoriale applicando il regime forfetario. È socio al 50% di una srl con sede in Germania. Tale partecipazione “blocca” l’utilizzo del regime forfetario?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d), Finanziaria 2015 costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfetario il controllo diretto / indiretto, da parte del soggetto, di srl esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo. Come espressamente evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E sono escluse dalla citata disposizionele partecipazioni nelle società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all’estero”.
    Pertanto, con riferimento al caso di specie, il soggetto (residente in Italia) in possesso della partecipazione nella srl con sede in Germania può adottare nel 2021 il regime forfetario.

    Pubblicata il: 21-12-2020

    Oggetto

    Artigiano forfetario e ritenute lavori di recupero del patrimonio edilizio

    Domanda

    Un’artigiano edile in regime forfetario ha effettuato dei lavori ad un privato per i quali quest’ultimo intende beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. La banca ha trattenuto la ritenuta dell’8%. L’artigiano forfetario può recuperare la ritenuta nel mod. REDDITI 2021 dall’imposta sostitutiva dovuta?

    Risposta

    I soggetti privati che sostengono spese di recupero edilizio beneficiando della detrazione IRPEF del 50% devono effettuare i pagamenti tramite lo specifico bonifico bancario / postale, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, a seguito del quale è operata la ritenuta alla fonte al beneficiario, pari all’8%. La ritenuta trattenuta dalla banca potrà essere utilizzata dal contribuente forfetario a scomputo delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Con riferimento al modello REDDITI 2020, le ritenute d’acconto subite nel 2019 per gli interventi di recupero edilizio vanno indicate a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario-Casi particolari” e riportate ai fini dello scomputo a rigo RN33, campo 4, e/o a rigo LM41.