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																			Pubblicata il: 17-11-2020
                              
 
										
 Esonero comunicazione liquidazioni periodiche e presenza di operazioni esenti IVA
 
 Un medico con attività esente ha ricevuto nel mese di luglio 2020 una fattura soggetta a reverse charge relativa alla sanificazione dell’impianto di condizionamento. È necessario presentare anche la comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre?
In base all’art. 21-bis, comma 3, DL n. 78/2010, sono esonerati dalla Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
A seguito del ricevimento di una fattura soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, non potendo detrarre l’IVA a credito si rende necessario versare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione IVA periodica. Di conseguenza il medico entro il 30.11.2020 deve inviare la Comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre 2020.
										
 Distribuzione riserva da rivalutazione e riserva da condono
 
 Una srl a giugno 2020 ha deliberato la distribuzione ai soci di una riserva da rivalutazione degli immobili ex DL n. 185/2008 non affrancata e di una riserva da condono ex Legge n. 289/2002. Qual è l’effetto fiscale di tale distribuzione in capo alla società ed ai soci?
La riserva da condono ex Legge n. 289/2002 rappresenta una riserva di utili, con tassazione in capo ai soci quale reddito di capitale ai sensi dell’art. 47, TUIR. Considerato che la stessa è formata con utili ante 2007, in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata quanto percepito concorre alla formazione del reddito nella misura del 40% mentre i soci titolari di una partecipazione non qualificata sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Relativamente alla riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008 non affrancata (non è stata pagata l’imposta sostitutiva del 10%), quanto distribuito ai soci, aumentato dall’imposta sostitutiva versata ai fini della rivalutazione del bene corrispondente all’ammontare distribuito, concorre a formare il reddito imponibile della società (da assoggettare ad IRES tramite una variazione in aumento nel mod. REDDITI da cui è scomputabile l’imposta sostitutiva liquidata al momento della rivalutazione). Nei confronti dei soci l’ammontare percepito costituisce reddito di capitale.
Ai fini della relativa tassazione l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 8.8.2019, n. 332 ad uno specifico interpello, ha precisato che la riserva in sospensione d’imposta deve considerarsi formata con utili prodotti nel periodo d’imposta in cui si verifica la distribuzione.
Poichè nel caso di specie detta riserva è distribuita nel 2020, è considerata formata in tale annualità e, pertanto, quanto corrisposto ai soci va assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
										
 Ex collaboratore familiare e adozione regime forfetario start-up
 
 Un soggetto presenta la seguente situazione:
– collaboratore familiare fino al 2015 (impresa edile);
– dipendente dal 2016 al 2019 (settore diverso dall’attività edilizia).
Ora vorrebbe iniziare l’attività in proprio adottando il regime forfetario. Può beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% prevista per le imprese start-up?
Premesso che il regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per importo superiore a € 30.000 (la verifica del predetto limite è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato), l’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% è applicabile a condizione che:
– il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti un’attività artistica / professionale / d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo.
Nel caso di specie il soggetto:
– ha esercitato l’attività edile in qualità di collaboratore familiare fino al 2015 (oltre 3 anni rispetto all’inizio dell’attività in proprio);
– la (nuova) attività non costituisce mera prosecuzione di quella esercitata quale lavoratore dipendente.
Il soggetto può, quindi, adottare nel 2020 il regime forfetario beneficiando dell’aliquota ridotta del 5% per l’anno di inizio e per i 4 successivi.
										
 Proroga acconto 2020 soci di società di persone
 
 Il c.d. “Decreto Agosto” ha concesso il differimento al 30.4.2021 del versamento dell’acconto di novembre 2020 a favore dei soggetti ISA. Lo stesso è applicabile anche dai soci di società di persone. Per questi ultimi la possibilità di fruire del differimento è ancorata alla verifica della riduzione del fatturato in capo alla società?
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto a favore dei soggetti ISA la proroga del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP fissandola al 30.4.2021 (anziché al 30.11.2020).
La proroga, per effetto delle disposizioni contenute nel DPCM 27.6.2020, si estende anche ai soggetti che partecipano  a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
– collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
– soci di società di persone;
– soci di associazioni professionali;
– soci di società di capitali trasparenti.
Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
Si ritiene che, con riferimento ai soci di società di persone, per poter usufruire del differimento deve sussistere la predetta riduzione di fatturato in capo alla società.
										
 Detrazione spese igiene dentale
 
 Un contribuente nel 2019 ha sostenuto, tra l’altro, spese per igiene dentale per un importo pari a € 350. Tale somma può essere ricompresa nel quadro RP del mod. REDDITI 2020 tra gli oneri per i quali spetta la detrazione IRPEF del 19%?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali di cui al DM 29.3.2001, tra le quali rientrano gli igenisti dentali, spetta la detrazione IRPEF del 19% riservata alle c.d. “spese sanitarie”. È possibile usufruire della detrazione anche in assenza della prescrizione medica, purché dalla fattura rilasciata dal professionista sanitario risulti:
– la figura professionale;
– la descrizione della prestazione sanitaria resa.
