Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-12-2020

    Oggetto

    Artigiano forfetario e ritenute lavori di recupero del patrimonio edilizio

    Domanda

    Un’artigiano edile in regime forfetario ha effettuato dei lavori ad un privato per i quali quest’ultimo intende beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. La banca ha trattenuto la ritenuta dell’8%. L’artigiano forfetario può recuperare la ritenuta nel mod. REDDITI 2021 dall’imposta sostitutiva dovuta?

    Risposta

    I soggetti privati che sostengono spese di recupero edilizio beneficiando della detrazione IRPEF del 50% devono effettuare i pagamenti tramite lo specifico bonifico bancario / postale, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, a seguito del quale è operata la ritenuta alla fonte al beneficiario, pari all’8%. La ritenuta trattenuta dalla banca potrà essere utilizzata dal contribuente forfetario a scomputo delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Con riferimento al modello REDDITI 2020, le ritenute d’acconto subite nel 2019 per gli interventi di recupero edilizio vanno indicate a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario-Casi particolari” e riportate ai fini dello scomputo a rigo RN33, campo 4, e/o a rigo LM41.

    Pubblicata il: 21-12-2020

    Oggetto

    Aggiornamento RT alla “Lotteria degli scontrini” e spettanza credito d’imposta

    Domanda

    Un commerciante al minuto già in possesso di un nuovo RT deve aggiornare il registratore al fine di poter consentire la partecipazione alla “Lotteria degli scontrini” dall’1.1.2021. A tal fine dovrà sostenere una spesa pari a € 250 + IVA. Potrà usufruire dello specifico credito d’imposta di € 50?

    Risposta

    In base a quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 con volume d’affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall’1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L’art. 140, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono continuare a rilasciare scontrino fiscale tramite un registratore di cassa / ricevuta fiscale cartacea ed inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
    Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un
    massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento.
    Nell’ambito della Circolare 21.2.2020, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus in esame precisando tra l’altro che:
    – gli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi riguardano i registratori di cassa e i registratori telematici;
    – l’acquisto / adattamento riguarda sia modelli nuovi che usati, purché conformi alle vigenti disposizioni.
    L’aggiornamento del tracciato del file XML potrebbe essere configurato quale “adattamento” del RT attualmente in uso al fine di consentire la trasmissione telematica dei documenti commerciali integrati dal codice lotteria al fine di poter partecipare alla “Lotteria degli scontrini”. Nel caso di specie quindi il commerciante al minuto potrebbe beneficiare del credito d’imposta in esame pari a € 50.

    Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 01-12-2020

    Oggetto

    Detrazione “bonus facciate” e modalità di pagamento delle spese

    Domanda

    Un contribuente sta effettuando dei lavori di pulitura e tinteggiatura della facciata del proprio immobile per i quali può usufruire della detrazione IRPEF del 90%. Per il pagamento delle relative spese va utilizzato un “normale” bonifico bancario o deve essere utilizzato lo “speciale” bonifico previsto per i lavori di recupero edilizio?

    Risposta

    Nell’ambito della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Legislatore ha introdotto la nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ubicati in zona A o B di cui al DM n. 1444/68.
    Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese in esame nella Circolare 14.2.2020, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
    le persone fisiche sono tenute ad utilizzare lo specifico bonifico riservato alle detrazioni fiscali, a seguito del quale è operata la ritenuta dell’8% all’atto dell’accredito al beneficiario. Sul punto nella Risposta 12.6.2020, n. 185 la stessa Agenzia ha specificato che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dalla banca per i pagamenti relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica, indicando, se possibile, quale causale gli estremi della Legge n. 160/2019. Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta;
    i titolari di reddito d’impresa (soggetti IRPEF / IRES) non sono tenuti ad effettuare il pagamento con bonifico, in quanto la data del pagamento non incide sul riconoscimento della detrazione (per tali soggetti rileva il principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR).

    Pubblicata il: 17-11-2020

    Oggetto

    Utilizzo “bonus canoni locazione” e presenza di debiti erariali scaduti

    Domanda

    Il “bonus canoni locazione”, spettante alle imprese / lavoratori autonomi in base all’art. 28, DL n. 34/2020, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?

    Risposta

    Il credito d’imposta ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali, come stabilito dal comma 6 del citato art. 28 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24,
    successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.
    Relativamente ad eventuali limitazioni alla compensazione del credito d’imposta in esame, non avendo il Legislatore previsto espressamente alcuna disposizione in merito alla non operatività del divieto disposto dall’art. 31, DL n. 78/2010, si deve ritenere che detta preclusione trovi applicazione.
    Per effetto di tale divieto non è possibile compensare i crediti relativi ad imposte erariali di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali / relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.
    Il contribuente può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020. A tal fine va utilizzato il modello F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.
    Merita evidenziare che il comma 3 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevede espressamente la non operatività del divieto di compensazione dei crediti erariali di cui al citato art. 31 con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura / cessione della nuova detrazione del 110%.

    Pubblicata il: 17-11-2020

    Oggetto

    Credito d’imposta acquisto RT e contribuente forfetario

    Domanda

    Una parrucchiera in regime forfetario ha acquistato nel mese di ottobre 2020 il Registratore telematico. La fattura (pari a circa € 800) è stata pagata nello stesso mese. Relativamente a tale acquisto, viene meno il diritto del contribuente al credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta stante il riferimento, ai fini dell’individuazione del momento di utilizzo, alle liquidazioni IVA periodiche (che il soggetto non è tenuto ad effettuare)?

    Risposta

    In base a quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 con volume d’affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall’1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L’art. 140, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea. Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento. Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento e di pagamento, con modalità tracciabili, del relativo corrispettivo.
    Nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta in esame anche i contribuenti forfetari, pur non sussistendo l’obbligo di effettuare liquidazioni IVA periodiche, con utilizzo dello stesso a decorrere dal mese successivo a quello di acquisto del RT / adattamento e di pagamento della fattura.
    Nel caso di specie, quindi, la parrucchiera può utilizzare in compensazione (codice tributo “6899”) il credito d’imposta in esame, pari a € 250, a decorrere dal mese di novembre.