Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-09-2020

    Oggetto

    Detrazione spese igiene dentale

    Domanda

    Un contribuente nel 2019 ha sostenuto, tra l’altro, spese per igiene dentale per un importo pari a € 350. Tale somma può essere ricompresa nel quadro RP del mod. REDDITI 2020 tra gli oneri per i quali spetta la detrazione IRPEF del 19%?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali di cui al DM 29.3.2001, tra le quali rientrano gli igenisti dentali, spetta la detrazione IRPEF del 19% riservata alle c.d. “spese sanitarie”. È possibile usufruire della detrazione anche in assenza della prescrizione medica, purché dalla fattura rilasciata dal professionista sanitario risulti:
    la figura professionale;
    la descrizione della prestazione sanitaria resa.

    Pubblicata il: 22-09-2020

    Oggetto

    Prestazione di servizi a soggetto sanmarinese e presentazione modelli Intra

    Domanda

    Un grafico in regime ordinario ha fatturato il proprio compenso nei confronti di una ditta sammarinese senza applicazione dell’IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per tale operazione va presentato il modello Intra servizi?

    Risposta

    Le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti sammarinesi seguono le ordinarie regole previste in ambito IVA. In particolare le prestazioni di servizi c.d. “generiche” rese da un operatore italiano nei confronti di un operatore UE / extraUE sono, quindi, da considerare “fuori campo
    IVA” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72". I soggetti passivi IVA devono presentare i modelli Intra con riferimento alle operazioni intraUE relative a:
    prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72);
    prestazioni di servizi ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
    Di conseguenza, posto che gli operatori sammarinesi non sono soggetti stabiliti nell’UE, non sussiste l’obbligo di presentare i modelli Intra.

    Pubblicata il: 22-09-2020

    Oggetto

    Rottamazione-ter e versamento rate 2020

    Domanda

    Considerate le varie proroghe dei termini di versamento disposte a seguito dell’emergenza COVID-19, entro quale termine vanno versate le rate relative alla c.d. “rottamazione-ter”?

    Risposta

    Il “Decreto Cura Italia” ha differito al 31.5.2020 il termine di versamento delle rate dovute al 28.2.2020 per la c.d. “rottamazione-ter”. Successivamente, il“Decreto Rilancio”, ha stabilito che il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle rate, da corrispondere nel 2020, non determina l’inefficacia della definizione se il versamento è effettuato entro il 10.12.2020 (non è applicabile la tolleranza di 5 giorni).

    Pubblicata il: 08-09-2020

    Oggetto

    Uscita dal regime forfetario e ammortamento beni acquistati in precedenza

    Domanda

    Un avvocato dal 2019 è uscito dal regime forfetario. Durante l’applicazione di tale regime ha acquistato alcuni beni strumentali per i quali, oltre a non poter detrarre l’IVA, non ha potuto dedurre le relative quote di ammortamento. Si chiede se ora è possibile “riprendere” la deducibilità delle quote di ammortamento ancora potenzialmente residue.

    Risposta

    Come disposto dalla Finanziaria 2015, il reddito dei contribuenti forfetari è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata e sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili. Sul reddito, così determinato, va applicata l’imposta sostitutiva del 15%-5%. Il costo relativo all’ammortamento dei beni strumentali acquistati durante l’adozione di tale regime non risulta deducibile considerato che i costi sono determinati a “forfait”.
    Dall’anno di fuoriuscita dal regime in esame non è comunque possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento relativo alle eventuali annualità residue. Infatti, in base al comma 72 del citato art. 1, “le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.
    Merita evidenziare che in caso di fuoriuscita dal regime forfetario è prevista la possibilità di effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o ancora utilizzati, esistenti al 31.12 dell’ultimo anno di permanenza nel regime.
    Come previsto dall’art. 19-bis2, DPR n. 633/72 il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “recuperare” va effettuato con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Così, ad esempio, per un bene strumentale acquistato nel 2018 (IVA non detratta € 300) la rettifica dell’IVA a credito risulta a pari a 3/5 dell’imposta (€ 180). 
    Il recupero dell’IVA “a favore” può essere effettuato direttamente nella prima liquidazione IVA periodica ovvero nella dichiarazione IVA annuale.

    Pubblicata il: 08-09-2020

    Oggetto

    Intermediazione immobiliare a favore di un soggetto UE

    Domanda

    Un’agenzia immobiliare deve fatturare la provvigione relativa ad una intermediazione nei confronti di un cliente (società) con sede in Slovenia riferita all’acquisto di un locale (negozio) situato in Italia. È corretto fatturare la provvigione senza applicare l’IVA?

    Risposta

    La territorialità dei servizi ai fini IVA va individuata in base al principio generale, disposto dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni di servizi c.d. “generici” si considerano effettuati in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia oppure se il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia. Tale principio generale è derogato da alcune specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-septies.
    In particolare, con riferimento al caso di specie, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), sono considerate effettuate in Italia le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia. Nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito alle prestazioni di agenzia, che la disciplina derogatoria di cui alla citata lett. a) si applica alle intermediazioni relative alle cessioni di immobili e alle concessioni di diritti di utilizzazione degli stessi (tipicamente, locazioni / sublocazioni) mentre non opera con riferimento alle prenotazioni di servizi alberghieri per le quali va applicato l’art. 7-ter.
    Nel caso di specie, essendo l’immobile situato in Italia, la provvigione va fatturata con IVA (per tale operazione non è richiesta la presentazione del modello Intra).