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Pubblicata il: 01-04-2021
Trasformazione sas in ditta individuale e compilazione mod. IVA 2021
In caso di trasformazione di una sas in ditta individuale avvenuta in data 22.12.2020 come deve essere presentato il mod. IVA 2021?
Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021, in presenza di operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2020 che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione annuale va presentata unicamente dal soggetto avente causa (titolare ditta individuale) e predisposta come segue:
– Frontespizio, nel quale riportare i dati del titolare della ditta individuale;
– modulo 1, nel quale indicare i dati relativi alle operazioni effettuate dal titolare della ditta individuale nel 2020 unitamente a quelle effettuate dalla sas dopo l’ultima liquidazione periodica e fino alla data dell’operazione straordinaria. I quadri VX e VT, riferiti ai dati complessivi dei soggetti partecipanti all’operazione, vanno compilati esclusivamente nel modulo in esame;
– modulo 2, nel quale indicare i dati delle operazioni effettuate dalla sas fino all’ultima liquidazione periodica eseguita, riportando a rigo VA1, campo 1 la partita IVA della società (dante causa).
Versamenti sospesi causa COVID-19 e rigo VL30 mod. IVA 2021
A rigo VL30, campo 3, del mod. IVA 2021 vanno indicati anche i saldi periodici sospesi causa COVID-19 versati dopo la presentazione della dichiarazione o vanno indicati esclusivamente i versamenti effettuati fino alla presentazione della dichiarazione?
Come precisato nelle istruzioni del mod. IVA 2021 a rigo VL30, campo 3 va riportato il totale dei versamenti periodici. Tale importo corrisponde ai versamenti relativi al 2020 effettuati a titolo di saldo mensile / trimestrale delle liquidazioni IVA, compresi gli interessi dell’1%, l’acconto, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, come risultanti nella colonna “Importi a debito versati” del mod. F24. Ne consegue che nel campo in esame vanno riportati esclusivamente i versamenti effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale.
Pubblicata il: 01-04-2021
Regolarizzazione comunicazione liquidazioni periodiche e compilazione mod. IVA
Si chiede se è possibile correggere nel mod. IVA gli errati invii delle liquidazioni periodiche 2020 e se le relative sanzioni vanno calcolate per singolo trimestre.
In base all’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l’applicazione della sanzione di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata / corretta entro 15 giorni dalla scadenza.
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, dopo aver specificato “la natura amministrativo – tributaria” del citato regime sanzionatorio, ha “riconosciuto” l’applicabilità del ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 per la regolarizzazione delle violazioni commesse.
La regolarizzazione può essere effettuata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
– presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti. In tal caso non è necessario compilare il quadro VH del mod. IVA 2021;
– compilazione del quadro VH del mod. IVA 2021 con tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di correzione. In tal caso non è necessario presentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti.
A prescindere della modalità adottata resta fermo il versamento della sanzione per ogni comunicazione da correggere prevista dal citato comma 2-ter, ridotta per effetto del ravvedimento.
Sospensione versamento acconto IVA e rigo VA16 mod. IVA 2021
L’acconto IVA 2020 che sarà versato il 16.3.2021 va indicato a rigo VA16 del mod. IVA 2021?
Tra i provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza COVID-19, rientra anche l’art. 13-quater, DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” che ha disposto, a favore di determinate categorie di soggetti, il differimento al 16.3.2021 dei versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020. L’ammontare dell’acconto IVA 2020, ancorchè versato il 16.3.2021, va indicato a rigo VA16 indicando a campo 1 il codice “13”.
Pubblicata il: 26-03-2021
Determinazione plusvalenza cessione capannone
Una snc a fine 2020 ha ceduto un capannone di sua proprietà per € 800.000. In contabilità non è stato suddiviso l’importo riferito al terreno. Gli ammortamenti sono stati dedotti considerando la quota del 20% imputabile al terreno. Al fine di individuare la plusvalenza tassabile va effettuata una
riduzione proporzionale alla quota del terreno?
Nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del fabbricato comprensiva dell’area, genera un’unica plusvalenza / minusvalenza pari alla differenza fra il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato
comprensivo dell’area. Lo scorporo dell’area, come confermato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 25.8.2009, n. 237/E rileva soltanto al fine della determinazione delle quote di ammortamento e non ai fini della determinazione della plusvalenza / minusvalenza in sede di cessione dell’immobile.
