Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Decesso usufruttario e trasferimento detrazione 50% all’erede

    Domanda

    A seguito del decesso del padre, il figlio è diventato pieno proprietario dell’appartamento del quale il genitore era usufruttuario. Il padre, avendo ristrutturato l’appartamento due anni fa, ha usufruito nel modello 730 della detrazione IRPEF del 50% sulle spese relative agli interventi effettuati.
    Le rimanenti rate non usufruite dal padre possono essere trasferite al figlio (ex nudo proprietario)?

    Risposta

    In base a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 16-bis, TUIR in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, salvo diverso accordo, all’acquirente.
    In caso di acquisizione dell’unità immobiliare per successione le residue quote della detrazione si trasferiscono all’erede/i che conservano la detenzione materiale e diretta della stessa.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.6.2002, n. 24/E (quesito 1.1.) la detrazione compete al soggetto che può disporre dell’immobile a prescindere dal fatto che lo abbia adibito a propria abitazione principale. La stessa Agenzia nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, dopo aver evidenziato che la detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario considerato che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea, nel particolare caso in cui l’erede sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida la piena proprietà dello stesso ha riconosciuto il trasferimento delle residue rate in quanto “in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione”, a condizione comunque che abbia la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Appalto pulizie locali del Comune e applicazione del reverse charge

    Domanda

    Un’impresa di pulizie ha in essere un contratto di appalto della pulizia dei locali di un Comune. La fattura va emessa con applicazione del reverse charge o dello split payment?

    Risposta

    Il regime IVA dello split payment disciplinato dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E lo split payment è applicabile a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati “nell’esercizio di attività d’impresa”.
    Sono escluse dal regime in esame, tra l’altro, le operazioni per le quali l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti a reverse charge. In tali casi, infatti, “sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per
    i beni o servizi destinati alla sfera commerciale”.
    Tra le fattispecie soggette a reverse charge rientrano i servizi di pulizia relativi a edifici di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72. Nel caso in cui i locali per i quali l’impresa in esame effettua il servizio di pulizia siano utilizzati esclusivamente per l’attività istituzionale del Comune
    la fattura va emessa con lo split payment. Nel caso in cui detti servizi siano destinati dall’Ente pubblico:
    – in parte alla sfera commerciale;
    – in parte alla sfera istituzionale;
    lo stesso dovrà comunicare al fornitore la quota parte del servizio destinato alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il reverse charge. Alla quota parte del servizio destinato alla sfera istituzionale trova applicazione lo split payment.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Contribuente forfetario e partecipazione in snc per successione

    Domanda

    Un’impresa individuale adotta il regime forfetario dal 2018. A fine ottobre ha acquisito per successione una quota di partecipazione (pari al 20%) in una snc costituita circa 15 anni fa dal padre (deceduto) e dal fratello. Essendo il titolare dell’impresa individuale anche socio di una società di persone scatta la clausola di fuoriuscita dal regime forfetario? Se sì, già dal 2020 o dal 2021?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 1, comma 57, lett. d), Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) non possono applicare il regime forfetario i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / imprese familiari.

    Ai sensi del comma 71 del citato art. 1 il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie (causa ostativa) di cui al comma 57. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.
    Di conseguenza, nel caso di specie, qualora il soggetto non provveda a cedere la partecipazione nel 2020, decade dal regime forfetario a decorrere dal 2021.

    Pubblicata il: 15-01-2021

    Oggetto

    Acconto pagato nel 2020 e nuova detrazione 110%

    Domanda

    Un contribuente a novembre 2020 ha iniziato dei lavori per i quali può beneficiare della nuova detrazione del 110%. I lavori all’1.1.2021 sono ancora in corso. Fino al 31.12.2020 ha pagato, a titolo di acconto, circa € 30.000. Si chiede se tale somma possa essere portata in detrazione nel modello 730/2021.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati parametri relativamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (termine prorogato al 30.6 / 31.12.2022 dalla Finanziaria 2021).
    Nella Circolare 8.8.2020, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli interventi “trainanti”, ha chiarito che per le persone fisiche, compresi i lavoratori autonomi, e gli enti non commerciali, va fatto riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente
    dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
    Di conseguenza ipotizzando che la spesa sia relativa ad un intervento “trainante”, quanto pagato nel 2020 (acconto) può beneficiare della detrazione in esame anche se i lavori non sono finiti. Diversamente, se l’acconto riguarda un intervento “trainato”, per poter fruire della detrazione è
    necessario che il pagamento dell’acconto risulti effettuato tra la data di inizio e di fine dei lavori di realizzazione dell’intervento “trainante”.
    Si ritiene che, analogamente a quanto previsto per le spese di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione “ordinaria”, anche nel caso di specie (spese / interventi a cavallo d’anno) il contribuente sia tenuto a “certificare” che la spesa riguarda un intervento non ancora ultimato.
    Si rammenta che, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, è prevista la possibilità di optare per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, nel rispetto delle previste condizioni.

    Pubblicata il: 15-01-2021

    Oggetto

    Proroga acconto IVA e versamento saldo liquidazione dicembre 2020

    Domanda

    Un contribuente mensile ha usufruito della proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA 2020. Entro il 18.1.2021 deve versare il saldo della liquidazione mensile. Dovendo scomputare quanto versato a titolo di acconto (zero), di fatto, la proroga del versamento dell’acconto risulta annullata. È possibile scomputare in sede di liquidazione l’ammontare dovuto a titolo di acconto IVA per il mese di dicembre 2020?

    Risposta

    L’art. 2, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso in sede di conversione nell’art. 13-quater, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha differito al 16.3.2021 i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:
    – con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni;
    – che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello di novembre 2019.
    A favore dei soggetti con limitazioni dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, la proroga è applicabile a prescindere dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.
    In merito alla modalità di scomputo dell’acconto IVA il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.12.91, n. 52 ha specificato che “l’importo versato a titolo di acconto dovrà essere detratto al momento di determinare la definitiva risultanza dell’ultima liquidazione periodica dell’anno, ... ovvero, per i contribuenti trimestrali, al momento di determinare il conguaglio d’imposta di fine anno, dopo aver riepilogato i dati contabili nella dichiarazione annuale”.
    L’applicazione della predetta “regola” al caso di specie si traduce, di fatto, nell’annullamento del beneficio della proroga in esame. Per poter operare la proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA si ritiene che in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 debba essere scomputato non quanto versato (zero), ma quanto dovuto a titolo di acconto. In altre parole, dovrà essere considerato “come versato” l’ammontare dell’acconto IVA per il quale il termine di versamento è prorogato al 16.3.2021.