Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-05-2021

    Oggetto

    Detrazione spese ristrutturazione / acquisto mobili e decesso del contribuente

    Domanda

    A seguito del decesso nel 2020 del genitore, un contribuente ha ricevuto in successione un appartamento per il quale il genitore ha beneficiato della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione nonché del c.d. “bonus mobili”. Considerato che l’erede conserva il possesso dell’appartamento, le quote non ancora fruite dal genitore possono essere recuperate dal figlio?

    Risposta

    La possibilità di fruire delle quote residue della detrazione IRPEF non fruite dal de cuius è prevista, con riferimento alla detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio (a condizione che l’erede mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile) ma non è prevista per la detrazione del 50% per le spese di arredo dell’immobileristrutturato”. Le quote del c.d. “bonus mobili” non fruite dal de cuius, pertanto, non possono
    essere portate in detrazione dall’erede.

    Pubblicata il: 05-05-2021

    Oggetto

    “Bonus mobili” e spese riqualificazione energetica

    Domanda

    Un contribuente persona fisica entro il mese di maggio 2021 concluderà e pagherà un intervento di riqualificazione energetica nel proprio appartamento (installazione pannelli solari e impianto di climatizzazione invernale). Si chiede se può acquistare entro il 31.12.2021 mobili / arredi / grandi elettrodomestici (fino a € 16.000) beneficiando così anche del c.d.bonus mobili”.

    Risposta

    L’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede espressamente che per fruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario aver sostenuto spese per le quali si beneficia della detrazione IRPEF relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, confermando quanto già chiarito in passato, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire del c.d. “bonus mobili” è necessario che i lavori eseguiti rientrino tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3, lett. a), b), c), e d), DPR n. 380/2001 o tra quelli del c.d. “sisma bonus”.
    Diversamente, non consentono di usufruire del bonus in esame le spese relative all’acquisto di box auto pertinenziali e quelle per interventi di risparmio / riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 e all’art. 14, DL n. 63/2013.
    Va inoltre considerato che nella citata Circolare n. 19/E la stessa Agenzia ha precisato che è possibile fruire del “bonus mobili” se gli interventi eseguiti rientrano tra gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che possono essere classificati almeno quale manutenzione straordinaria. Possono rientrare in tale fattispecie, ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di un impianto dotato di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, l’installazione / integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia ovvero l’installazione dei pannelli solari.
    Da quanto sopra deriva pertanto che, se per le spese sostenute il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica non è possibile fruire del c.d. bonus mobili”, mentre se per le stesse fruisce della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto interventi tesi al risparmio energetico di cui alla lett. h) del citato art. 16-bis, è possibile fruire anche del c.d. “bonus mobili”.

    Pubblicata il: 26-04-2021

    Oggetto

    Compensazione credito IVA annuale / trimestrale ed esonero visto di conformità

    Domanda

    Una srl può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per il credito IVA avendo ottenuto una media ISA per il 2018-2019 superiore a 8,5. Dal mod. IVA 2021 risulta un credito di € 40.300. Nel 2021 la società presenterà delle richieste di compensazione riferite ai crediti IVA trimestrali (per il primo trimestre si prevede un credito pari a circa € 30.000). Come va inteso il limite di € 50.000 per l’esonero dal visto di conformità? È possibile presentare la
    dichiarazione annuale senza visto e poi apporre il visto sui mod. IVA TR?

    Risposta

    Il regime premiale a favore dei soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020”.
    Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa e pertanto per il 2021 va considerato il credito IVA 2020 e i crediti IVA trimestrali 2021.
    Nel caso di specie, quindi, la società può presentare il mod. IVA 2021 senza il visto di conformità (il credito IVA è inferiore al limite di € 50.000) e presentare i mod. IVA TR con il visto, al fine di “coprire” gli utilizzi superiori al predetto limite

    Pubblicata il: 06-04-2021

    Oggetto

    Contributo “Decreto Sostegni” e fatturato lavoratore autonomo forfetario

    Domanda

    Un ingegnere in regime forfetario ha emesso nel 2019 e nel 2020 fatture in formato cartaceo. Al fine della determinazione del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni” deve essere conteggiato il contributo integrativo INARCASSA?

    Risposta

    Al fine di usufruire del contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” è necessario che i ricavi / compensi 2019 non siano superiori a € 10 milioni e che la media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% della media mensile del fatturato / corrispettivi 2019. A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi). In particolare, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E, emanata a commento dell’analogo contributo introdotto dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA. Così, per un lavoratore autonomo in regime ordinario, per la determinazione del fatturato va conteggiato anche il contributivo integrativo della relativa Cassa previdenziale nonchè la rivalsa (4%) del contributo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Infatti, tali somme hanno partecipato alla liquidazione IVA del periodo di riferimento. Si ritiene che tale conclusione debba essere applicata anche dai lavoratori autonomi in regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, l’ingegnere forfetario dovrà determinare il fatturato 2019 / 2020 conteggiando anche il contributo integrativo INARCASSA evidenziato nelle fatture emesse dall’1.1 al 31.12. Ciò consente di adottare un criterio omogeneo in caso di applicazione del regime forfetario soltanto in uno dei due anni di riferimento.

    Pubblicata il: 06-04-2021

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria dal 2021

    Domanda

    Una ditta individuale ha superato nel 2020 il limite dei ricavi previsto per la tenuta della contabilità semplificata. Quindi dal 2021 deve passare alla contabilità ordinaria. In sede di predisposizione del bilancio iniziale come devono essere rilevate le rimanenze?

    Risposta

    A partire dall’1.1.2017, per effetto della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa “puro” ma è “improntato alla cassa”. Si rammenta che la possibilità, da parte di un’impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€ 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.000 per altre attività). Ai fini della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.
    Nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di passaggio dalla contabilità semplificataper cassa” a quella ordinaria, le rimanenze di merci:
    il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano fiscalmente come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
    – il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali in applicazione del principio di competenza.
    Ne consegue che l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 (da indicare nell’apposito prospetto delle attività / passività iniziali) fiscalmente rilevante è costituito soltanto dalle merci il cui costo non è stato pagato entro il 31.12.2020.
    A tal fine è necessario rettificare l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 indicate in contabilità per la parte già dedotta mediante una variazione in aumento nel mod. REDDITI / IRAP.
    Anche in caso di opzione per il metodo c.d. “registrato = incassato / pagato” risulta applicabile il medesimo principio; tuttavia la verifica del costo dedotto durante il regime di contabilità semplificata va effettuata avendo riguardo alle fatture annotate sul registro IVA degli acquisti.