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Pubblicata il: 23-02-2021
Bonus canoni di locazione 2020 pagati nel 2021
Un’impresa ha corrisposto nei primi giorni del mese di febbraio 2021 i canoni di locazione, dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività, relativi ai mesi da marzo a giugno 2020. Può usufruire, al sussistere dei requisiti richiesti, del credito d’imposta c.d. “bonus canoni di locazione” ancorché il pagamento dei predetti canoni sia avvenuto nel 2021?
Il credito d’imposta c.d. “bonus canoni locazione” (Decreto Rilancio), è subordinato all’avvenuto pagamento dei canoni relativi ai mesi di riferimento (per la generalità dei soggetti, da marzo a giugno 2020). Il credito d’imposta è commisurato all’importo “versato nel periodo d’imposta 2020”. Tale riferimento induce(va) a ritenere che il pagamento dovesse necessariamente intervenire entro il 31.12.2020.
Tuttavia, con la Risposta 5.10.2020, n. 440 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio è riconosciuto anche in caso di pagamento anticipato nel 2019 dei canoni riferiti al 2020. In tale ipotesi, è necessario individuare le rate relative ai mesi di spettanza del bonus.
Con riguardo al pagamento nel corso del 2021 dei canoni relativi ai mesi agevolabili 2020, nella Relazione illustrativa al DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (poi trasfuso, in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori), che ha esteso l’agevolazione ai mesi da ottobre a dicembre 2020 a favore di specifici soggetti, è stato precisato che il credito d’imposta riferito al canone di dicembre 2020 spetta “anche se il relativo versamento è effettuato nell’anno 2021”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate nel corso del consueto incontro di inizio anno ha confermato tale orientamento, chiarendo che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche relativamente ai canoni 2020 pagati nel 2021, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ai mesi cui i canoni si riferiscono.
Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto interessato può usufruire del bonus in esame per i canoni di locazione riferiti al periodo marzo - giugno 2020 corrisposti a febbraio 2021.
Sospensione versamento acconto IVA e rigo VA16 mod. IVA 2021
Un contribuente trimestrale ha beneficiato della sospensione del versamento dell’acconto IVA 2020 fino al 16.3.2021. Alla scadenza del 28.12.2020 ha comunque versato una parte dell’acconto. A rigo VA16 del mod. IVA 2021 va riportato l’importo totale dell’acconto o l’importo al netto di quanto versato il 28.12.2020?
Preme evidenziare che la fattispecie sopra descritta va identificata nel nuovo rigo VA16 del modello IVA 2021 con il codice “13”. Nel caso prospettato si ritiene che nel campo 2 di tale rigo debba essere indicato l’ammontare totale dovuto a titolo di acconto IVA 2020, ancorché una parte dello stesso sia stata versata il 28.12.2020.
Pubblicata il: 23-02-2021
Sospensione versamento acconto IVA 2020 e applicazione maggiorazione dell’1%
Un contribuente trimestrale avendo subito una riduzione superiore al 33% del fatturato del mese di novembre 2020 rispetto a quello del mese di novembre 2019 ha differito al 16.3.2021 il versamento dell’acconto IVA 2020. Versando entro tale data la somma dovuta va applicata la maggiorazione
dell’1% prevista a carico dei contribuenti trimestrali?
La risposta è negativa. Inoltre, i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, sospesi a favore dei soggetti che hanno subito
una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 rispetto a quello del mese di
novembre 2019, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.3.2021 o in un massimo di 4 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Inizio attività nel 2021 già esercitata in precedenza - REGIME FORFETTARIO -
Un contribuente intende esercitare un’attività che lo stesso aveva già svolto nel periodo 2008 - 2012. Nel modello di inizio attività sceglie il regime forfetario. Avendo già esercitato nel passato la medesima attività al contribuente è inibito applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva (5%)?.
Come previsto dalla Finanziaria 2015 è possibile “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Il soggetto che inizia l’attività:
– in possesso dei requisiti di “novità” può accedere al regime forfetario “start up” con applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività;
– privo dei requisiti di “novità” può adottare il regime forfetario con applicazione dell’aliquota ordinaria del 15%.
L’applicazione del regime “start up” richiede che:
a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
c. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 65.000).
Nel caso di specie, poiché il soggetto non ha esercitato alcuna attività nei 3 anni precedenti potrà applicare dal 2021 il regime forfetario “start up”, usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2025.
Credito d’imposta beni strumentali in leasing
Un’impresa stipula nel 2021 un leasing relativo ad un macchinario. Per la determinazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali previsto dalla Finanziaria 2021, quale valore va assunto? Avendo l’impresa conseguito ricavi inferiori a € 5 milioni è possibile utilizzare il credito d’imposta in un’unica rata? Il riferimento normativo va riportato su tutte le fatture dei canoni?
Per i beni acquisiti in leasing i crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali nuovi della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) vanno determinati applicando le percentuali previste al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Con specifico riferimento all’agevolazione prevista per i beni “generici”, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20%) l’utilizzo in compensazione è consentito in un’unica rata annuale (in luogo di 3 rate annuali), a decorrere dall’entrata in funzione del bene.
Nel caso di specie l’impresa, dopo aver determinato il credito (costo sostenuto dalla società di leasing x 10%), potrà utilizzarlo in compensazione in un’unica rata nel 2021. A pena di revoca dell’agevolazione sulle fatture / documenti relativi all’investimento (anche in leasing, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 5.10.2020, n. 439) va riportato il riferimento normativo utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.