Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento acconto IVA e rigo VA16 mod. IVA 2021

    Domanda

    L’acconto IVA 2020 che sarà versato il 16.3.2021 va indicato a rigo VA16 del mod. IVA 2021?

    Risposta

    Tra i provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza COVID-19, rientra anche l’art. 13-quater, DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” che ha disposto, a favore di determinate categorie di soggetti, il differimento al 16.3.2021 dei versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020. L’ammontare dell’acconto IVA 2020, ancorchè versato il 16.3.2021, va indicato a rigo VA16 indicando a campo 1 il codice “13”.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Determinazione plusvalenza cessione capannone

    Domanda

    Una snc a fine 2020 ha ceduto un capannone di sua proprietà per € 800.000. In contabilità non è stato suddiviso l’importo riferito al terreno. Gli ammortamenti sono stati dedotti considerando la quota del 20% imputabile al terreno. Al fine di individuare la plusvalenza tassabile va effettuata una
    riduzione proporzionale alla quota del terreno?

    Risposta

    Nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del fabbricato comprensiva dell’area, genera un’unica plusvalenza / minusvalenza pari alla differenza fra il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato
    comprensivo dell’area. Lo scorporo dell’area, come confermato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 25.8.2009, n. 237/E rileva soltanto al fine della determinazione delle quote di ammortamento e non ai fini della determinazione della plusvalenza / minusvalenza in sede di cessione dell’immobile.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” e comunicazione al MISE

    Domanda

    Il 18.7.2020 una società ha acquistato un macchinario rientrante tra i beni della Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali è riconosciuto il credito d’imposta “Industria 4.0” previsto dalla Finanziaria 2020. La società, non avendo provveduto ad inviare al MISE la specifica comunicazione richiesta, ha comunque diritto a beneficiare dell’agevolazione?

    Risposta

    Relativamente agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2020 (ovvero 30.6.2021 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2020), per i quali, la Finanziaria 2020, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% fino a € 2,5 milioni - 20% da € 2,5 a € 10 milioni, è previsto l’invio al MISE di un’apposita comunicazioneal solo fine di consentire al Ministero ... di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
    A tal proposito il MISE, con Comunicazione 20.5.2020, ha specificato che:
    – tale adempimento “non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”;
    – la comunicazione va inviata a consuntivo, ossia successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolati. Di conseguenza, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020 la comunicazione dovrà essere inviata nel 2021.

    Lo stesso Ministero, con l’Avvertenza 29.12.2020, ha reso noto che “è in corso di predisposizione” il Decreto che individuerà le modalità ed i termini di invio della stessa.
    Merita evidenziare che la predetta comunicazione è richiesta anche per acquisti di beni immateriali agevolati di cui alla Tabella B per i quali spetta un credito d’imposta nella misura del 15% mentre non è necessaria per gli acquisti dei c.d.beni generici”, ossia non rientranti nelle citate Tabelle, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
    Peraltro, il medesimo adempimento interessa anche gli acquisti dei beni materiali e immateriali “Industria 4.0” effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022) per i quali spetta il
    credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2021.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Adeguamento tracciato RT e spettanza credito d’imposta

    Domanda

    Un commerciante di abbigliamento ha recentemente aggiornato il proprio RT con il tracciato previsto per laLotteria degli scontrini”, sostenendo una spesa di € 250 + IVA. Per tale spesa può beneficiare del credito d’imposta previsto in caso di adeguamento del RT?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto un credito d’imposta a favore dei commercianti al minuto / soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta (max € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento). Tale agevolazione è limitata alle spese sostenute nel 2019 e 2020. Di conseguenza per le spese di adeguamento del RT sostenute nel 2021 non è prevista alcuna agevolazione.

    Pubblicata il: 01-03-2021

    Oggetto

    Industria 4.0, il credito non fruito nel 2020 per incapienza si somma alla quota del 2021

    Domanda

    Una società in contabilità semplificata per registrazione e regime Iva trimestrale, acquista un bene Industria 4.0 con interconnessione del valore di 27mila euro, Iva esclusa. In base alla legge 178/2020 il credito d’imposta spettante è pari al 50% e cioè 13.500 euro, ripartito in tre quote annuali di 4.500 euro cadauna. Considerato che la società nel 2020 non aveva tributi da versare non ha potuto compensare la quota di credito 2020 di 4.500 euro. Si chiede per il caso specifico se il credito di 4.500 euro, non goduto nel 2020, può essere cumulato con la quota del 2021 (4.500 euro, più 4.500 euro, uguale a 9mila euro) e la terza quota nel 2022. Oppure si può solo compensare 4.500 euro e le restanti due quote nel 2023?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota annuale del credito d’imposta maturato a fronte di investimento in beni strumentali, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Pertanto, sarà possibile utilizzare l’eccedenza di 4.500 euro, non utilizzata per incapienza nel 2020, aggiungendola alla quota di 4.500 euro di competenza del 2021.