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Pubblicata il: 29-07-2021
Rimborso contributi previdenziali e quadro LM mod. REDDITI 2021
Un ingegnere in regime forfetario ha dedotto nel quadro LM del modello REDDITI 2020 i contributi previdenziali pagati nel 2019 a Inarcassa. Tali contributi sono risultati non dovuti e Inarcassa nel 2020 ha provveduto alla restituzione.
Tale “rimborso” va assoggettato a tassazione separata e quindi indicato nel quadro RM del modello REDDITI 2021?
Come disposto dall’art. 17, commi 2, lett. n-bis) e 3, TUIR, in caso di rimborso di oneri o imposte dedotti / detratti in anni precedenti, le somme ricevute vanno assoggettate a tassazione separata, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (a tal fine l’ammontare dell’onere non più effettivamente sostenuto va indicato nel quadro RM del modello REDDITI PF alla Sezione III “Imposte e oneri rimborsati”).
La questione della “ripresa a tassazione” dell’onere dedotto nella dichiarazione dei redditi è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.10.2019, n. 400 relativamente ad un contribuente forfetario che ha utilizzato nel mod. F24 il credito derivante dal maggior versamento dei contributi previdenziali INPS (dedotti) rispetto a quanto dovuto.
Secondo l’Agenzia, in vigenza del regime forfetario (sia nell’anno in cui l’onere è stato dedotto che in quello in cui deve essere assoggettato a tassazione), la “ripresa a tassazione” dell’onere precedentemente dedotto deve avvenire con applicazione della tassazione prevista per tale regime, nel caso di specie, quindi, nel quadro LM.
Sul punto la stessa Agenzia specifica che “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il ... regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.
Cessione del credito “Bonus Facciate” senza visto di conformità
Posso cedere il mio credito inerente al c.d. “Bonus Facciate” ad una banca senza, necessariamente, richiedere l’intervento di un commercialista (soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità)?
Soggetti ISA per i quali si applica una causa di esclusione e regime premiale
Per i soggetti che rientrano in una causa di esclusione connesse agli effetti Covid (codici 15, 16 e 17), non è possibile beneficiare del regime premiale. Pur rientrando tra le cause di esclusione sopra indicate, è possibile facoltativamente scegliere di presentare il modello ISA non indicando la causa di esclusione e, nel caso di voto superiore a 8, accedere al beneficio premiale?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2021 precisa, relativamente alle nuove cause di esclusione 15, 16 e 17 (Modello REDDITI), che le stesse sono connesse a situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso per tale annualità si sono manifestati con significatività tale da non consentire una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa. Prosegue la circolare citata che: “Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali ..........................”.
È del tutto evidente che applicare l’ISA in presenza di cause di esclusione e conseguentemente attribuire al contribuente i benefici del regime premiale, espone il medesimo al rischio, in sede di verifica, del disconoscimento dei benefici attribuiti.
Inoltre, come da istruzioni parte generale alla compilazione degli ISA e come da istruzioni alla compilazione del modello REDDITI, occorre comunque presentare il modello ISA, indicando la relativa causa di esclusione.
Pubblicata il: 13-07-2021
Manutenzione straordinaria immobile e “bonus mobili"
Una persona fisica nel 2020 ha sostenuto:
– nel mese di marzo, circa € 18.000 per la sostituzione della cucina dell’abitazione principale;
– nel mese di settembre, circa € 3.000 per il rifacimento del bagno della medesima abitazione.
Nel mod. REDDITI 2021, oltre alla detrazione del 50% per le spese di rifacimento del bagno, può usufruire anche del c.d. “bonus mobili” per la sostituzione della cucina?
La Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”, ossia la detrazione IRPEF del 50% sulle spese di importo non superiore a € 10.000, sostenute (pagate) nel 2020 per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di recupero edilizio per i quali il contribuente fruisce della relativa detrazione a condizione che tali lavori siano iniziati a partire dall’1.1.2019.
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida bonus mobili ed elettrodomestici” disponibile sul proprio sito Internet è necessario che le spese per l’acquisto di mobili / elettrodomestici siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.
In altre parole, quindi:
– è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
– non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all’inizio dei lavori di recupero edilizio.
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Natale” e compilazione rigo RS401
Il titolare di una ditta individuale esercente l’attività di ristorante ha ricevuto nel mese di gennaio 2021 il contibuto a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Natale”. Tale sovvenzione deve essere evidenziata nel prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2021 o dovrà essere riportata nel mod. REDDITI 2022, in quanto incassato nel 2021?
L’art. 2, DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti l’attività dei servizi di ristorazione interessati dalle restrizioni riguardanti la mobilità delle persone sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2021.
ll contributo, riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è corrisposto “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Nel mod. REDDITI 2021 è presente il prospetto “Aiuti di Stato” (rigo RS401) riservato all’indicazione degli aiuti fiscali, tra i quali sono ricompresi i contributi a fondo perduto COVID-19, da iscrivere nel “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” (RNA).
Le istruzioni specificano che il prospetto va compilato con riferimento:
– agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2020;
– agli aiuti di cui alla specifica Tabella “Codici aiuti di Stato”.
Considerato che il presupposto della fruizione del contributo in esame si è verificato nel 2020, le relative informazioni vanno evidenziate nel rigo RS401 del mod. REDDITI 2021 (in particolare il bonus è identificato dal codice aiuto “28”).
