Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 06-04-2021

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria dal 2021

    Domanda

    Una ditta individuale ha superato nel 2020 il limite dei ricavi previsto per la tenuta della contabilità semplificata. Quindi dal 2021 deve passare alla contabilità ordinaria. In sede di predisposizione del bilancio iniziale come devono essere rilevate le rimanenze?

    Risposta

    A partire dall’1.1.2017, per effetto della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa “puro” ma è “improntato alla cassa”. Si rammenta che la possibilità, da parte di un’impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€ 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.000 per altre attività). Ai fini della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.
    Nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di passaggio dalla contabilità semplificataper cassa” a quella ordinaria, le rimanenze di merci:
    il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano fiscalmente come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
    – il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali in applicazione del principio di competenza.
    Ne consegue che l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 (da indicare nell’apposito prospetto delle attività / passività iniziali) fiscalmente rilevante è costituito soltanto dalle merci il cui costo non è stato pagato entro il 31.12.2020.
    A tal fine è necessario rettificare l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 indicate in contabilità per la parte già dedotta mediante una variazione in aumento nel mod. REDDITI / IRAP.
    Anche in caso di opzione per il metodo c.d. “registrato = incassato / pagato” risulta applicabile il medesimo principio; tuttavia la verifica del costo dedotto durante il regime di contabilità semplificata va effettuata avendo riguardo alle fatture annotate sul registro IVA degli acquisti. 

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento saldo IVA 2019 e rigo VA16 mod. IVA 2021

    Domanda

    Il saldo IVA 2019 sospeso causa COVID-19 va indicato a rigo VA16 del mod. IVA 2021?

    Risposta

    Nell’ambito del mod. IVA 2021 è stato inserito nel quadro VA il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza COVID-19. Devono compilare il nuovo rigo i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo 2019, risultante dal mod. IVA 2020) avvalendosi delle predette disposizioni.

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Trasformazione sas in ditta individuale e compilazione mod. IVA 2021

    Domanda

    In caso di trasformazione di una sas in ditta individuale avvenuta in data 22.12.2020 come deve essere presentato il mod. IVA 2021?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021, in presenza di operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2020 che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione annuale va presentata unicamente dal soggetto avente causa (titolare ditta individuale) e predisposta come segue:   

    Frontespizio, nel quale riportare i dati del titolare della ditta individuale;
    modulo 1, nel quale indicare i dati relativi alle operazioni effettuate dal titolare della ditta individuale nel 2020 unitamente a quelle effettuate dalla sas dopo l’ultima liquidazione periodica e fino alla data dell’operazione straordinaria. I quadri VX e VT, riferiti ai dati complessivi dei soggetti partecipanti all’operazione, vanno compilati esclusivamente nel modulo in esame;
    modulo 2, nel quale indicare i dati delle operazioni effettuate dalla sas fino all’ultima liquidazione periodica eseguita, riportando a rigo VA1, campo 1 la partita IVA della società (dante causa).

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Versamenti sospesi causa COVID-19 e rigo VL30 mod. IVA 2021

    Domanda

    A rigo VL30, campo 3, del mod. IVA 2021 vanno indicati anche i saldi periodici sospesi causa COVID-19 versati dopo la presentazione della dichiarazione o vanno indicati esclusivamente i versamenti effettuati fino alla presentazione della dichiarazione?

    Risposta

    Come precisato nelle istruzioni del mod. IVA 2021 a rigo VL30, campo 3 va riportato il totale dei versamenti periodici. Tale importo corrisponde ai versamenti relativi al 2020 effettuati a titolo di saldo mensile / trimestrale delle liquidazioni IVA, compresi gli interessi dell’1%, l’acconto, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, come risultanti nella colonna “Importi a debito versati” del mod. F24. Ne consegue che nel campo in esame vanno riportati esclusivamente i versamenti effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale.

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Regolarizzazione comunicazione liquidazioni periodiche e compilazione mod. IVA

    Domanda

    Si chiede se è possibile correggere nel mod. IVA gli errati invii delle liquidazioni periodiche 2020 e se le relative sanzioni vanno calcolate per singolo trimestre.

    Risposta

    In base all’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l’applicazione della sanzione di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata / corretta entro 15 giorni dalla scadenza.
    L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, dopo aver specificato “la natura amministrativo – tributaria” del citato regime sanzionatorio, ha “riconosciuto” l’applicabilità del ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 per la regolarizzazione delle violazioni commesse.
    La regolarizzazione può essere effettuata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
    – presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti. In tal caso non è necessario compilare il quadro VH del mod. IVA 2021;
    – compilazione del quadro VH del mod. IVA 2021 con tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di correzione. In tal caso non è necessario presentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti.
    A prescindere della modalità adottata resta fermo il versamento della sanzione per ogni comunicazione da correggere prevista dal citato comma 2-ter, ridotta per effetto del ravvedimento.