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Pubblicata il: 05-10-2021
Esonero versamento IMU 2020 e compilazione rigo RS401 mod. REDDITI 2021
Un’impresa ha beneficiato nel 2020 dell’esonero dal versamento IMU per l’emergenza COVID-19. Tale aiuto va evidenziato a rigo RS401 del modello REDDITI 2021, utilizzando il codice “999”?
A seguito dell’emergenza COVID-19 nel 2020 sono state previste una serie di fattispecie di esonero dal versamento dell’IMU a favore dei soggetti esercenti attività particolarmente danneggiate dall’emergenza. Come previsto dal MEF in una specifica FAQ, in considerazione del fatto che il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto assolvimento dell’IMU 2020 al ricorrere dei predetti casi di esonero collegati all’emergenza COVID-19, i soggetti che hanno fruito di tali esoneri hanno dovuto presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6.2021.
Si ritiene che, in mancanza di uno specifico “codice aiuto”, i soggetti interessati dall’esonero IMU 2020 non siano tenuti a compilare il rigo RS401 presente nel modello REDDITI 2021. L’aggiornamento del RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) con tale aiuto dovrebbe essere un “onere” del singolo Comune.
Abitazione uso promiscuo e detrazione 110%
Un professionista (avvocato) nel corso del 2021 intende iniziare dei lavori di riqualificazione energetica su un fabbricato unifamiliare di cui un vano è utilizzato dallo stesso quale studio professionale e i restanti vani sono destinati ad uso residenziale. È possibile beneficiare della nuova detrazione del 110%, e in quale misura?
In merito agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo / d’impresa (occasionale / abituale), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, con riferimento alle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis, TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del citato art. 16-bis, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo / d’impresa, la detrazione spettante è ridotta al 50%, ossia è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Tale principio opera anche relativamente agli interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (c.d. “Sisma bonus”) realizzati su immobili ad uso promiscuo nonché agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla nuova detrazione del 110% (sul punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con le Risposte 28.1.2021, n. 65 e 22.3.2021, n. 198).
Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto può beneficiare degli interventi ammessi alla detrazione del 110% nella misura del 50% in quanto l’unità immobiliare residenziale oggetto degli interventi agevolabili è utilizzata anche per l’esercizio dell’attività professionale.
Contribuente forfetario e acquisto di beni intraUE
Un soggetto forfetario (iscritto al VIES) nel mese di luglio 2021 ha acquistato un bene da uno Stato UE ricevendo una fattura senza IVA. Per tale acquisto può / deve essere applicato il reverse charge?
Nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, comma 58, lett. c), Legge n. 190/2014 per gli acquisti intraUE è applicabile l’art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93.
Di conseguenza gli acquisti da Stati UE fino a € 10.000 non sono considerati intraUE (l’IVA è assolta nello Stato di origine dei beni), salvo la possibilità di optare per l’applicabilità dell’IVA in Italia. Per importi superiori a € 10.000, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’acquisto “assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti” intraUE. In particolare il contribuente deve integrare con l’IVA la fattura estera e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal contribuente fa sottointendere l’esercizio della citata opzione. In caso di omesso versamento dell’IVA nel prescritto termine, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento.
Regolarizzazione omesso invio fattura a SdI
Un architetto nel mese di luglio 2021 ha emesso 5 fatture di cui una non risulta transitata a SdI. La fattura è stata comunque conteggiata nella liquidazione IVA del mese di luglio in scadenza al 20.8. L’invio tardivo della fattura a SdI (sono trascorsi più di 12 giorni dalla data del documento), da parte del professionista avendo liquidato comunque l’IVA correttamente, è soggetto a sanzioni?
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/ registrato. La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La predetta sanzione non trova applicazione nel caso in cui, nonostante l’omessa / tardiva emissione della fattura elettronica, la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA.
Al ricorrere di tale situazione, infatti, il comma 1 citato art. 6 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000. Di conseguenza, considerato che l’IVA della fattura in oggetto è confluita nella liquidazione IVA “di competenza” (luglio), è applicabile la sanzione fissa da € 250 a € 2.000.
Ipotizzando che l’invio a SdI della fattura sia effettuato nel mese di agosto (oltre gli ordinari 12 giorni), la sanzione dovuta risulta ridotta a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per
l’emissione della fattura).
Beni strumentali nuovi acquistati nel 2019 e interconnessi nel 2020
Un’impresa ha acquistato nel 2019 un bene strumentale nuovo avente le caratteristiche per fruire maggiorazione relativa all’iper ammortamento. Il bene è stato interconnesso al sistema informativo aziendale nel 2020. Considerato che il bene risulta interconnesso nel 2020, l’impresa può fruire del
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali?
La risposta è negativa. Infatti, il bene non può fruire del credito d’imposta sugli investimenti di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in quanto l’investimento è stato effettuato prima dell’1.1.2020. Con riferimento alla maggiorazione dell’iper ammortamento i beni, oltre alle altre caratteristiche, devono rispettare il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In particolare, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, per i beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) vanno tenuti in considerazione tre momenti temporali: il periodo di effettuazione dell’investimento che rileva ai fini della spettanza della maggiorazione, il periodo di entrata in funzione del bene che rileva ai fini della decorrenza della fruizione del maxi ammortamento o, se si verifica nel medesimo periodo l’interconnessione, dell’iper ammortamento e infine l’interconnessione che risulta essenziale per la spettanza dell’iper ammortamento.
Nel caso in cui l’interconnessione si verifichi in un periodo successivo il bene, nelle more dell’interconnessione, può fruire temporaneamente del maxi ammortamento. Di conseguenza, nel caso prospettato si ritiene che il bene entrato in funzione nel 2019 ha potuto beneficiare per tale anno del maxi ammortamento e dal 2020, a seguito dell’interconnessione, dell’iper ammortamento, a nulla rilevando che in tale anno la disciplina non sia più in vigore.
