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Pubblicata il: 03-06-2021
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401
Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice “999” oppure non va indicato in tale rigo?
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401
Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice “999” oppure non va indicato in tale rigo?
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401
Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del mod. REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice “999” oppure non va indicato in tale rigo?
n base all’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”, denominato “Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche”, le disposizioni di cui all’art. 1, DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”, sono applicabili anche ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riportate nell’Allegato 1 riferite in particolare alle attività di intermediazione.
Merita evidenziare che il citato art. 6 è stato trasfuso in sede di conversione del citato DL n. 137/2020 nell’art. 1-ter.
Sulla base di quanto sopra è possibile considerare il contributo a fondo perduto in esame un’estensione del contributo di cui al citato art. 1 e pertanto utilizzare, in sede di compilazione del rigo RS401, il codice “23” riservato al “Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive - Art. 1, D.L. n. 137/2020”.
Applicazione regime forfetario e rilevanza contributi COVID-19
Un agente di commercio in regime forfetario nel 2020 ha percepito il contributo previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” e del c.d. “Decreto Ristori-quater”. Tali contributi dovevano essere considerati per la verifica della possibilità di continuare a tenere il regime forfetario anche nel 2021?
Come evidenziato dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E i contributi COVID-19:
- sono caratterizzati dalla finalità di “compensare almeno in parte i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo”;
– rappresentano agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori dalla riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento;
– non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Stante il carattere di eccezionalità delle misure in esame, la stessa Agenzia specifica che i contributi COVID-19 non rilevano al fine della soglia dei ricavi / compensi previsti per l’adozione del regime forfetario. Per completezza va evidenziato che i predetti contributi non rilevano anche per la verifica della soglia dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Applicazione regime forfetario e cessazione rapporto di lavoro
Un contribuente è stato licenziato nel mese di marzo 2021. Ora intende iniziare una attività di lavoro autonomo. Può adottare il regime forfetario pur avendo percepito nel 2020 un reddito di lavoro dipendente di € 45.000, avendo perso il lavoro nel 2021?
Va innanzitutto evidenziato che a seguito della modifica dell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, ad opera della Finanziaria 2020, con l’inserimento della lett. d-ter) è stata reintrodotta la causa di esclusione in base alla quale il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che nell’anno
precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. La limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro (in ogni caso il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro).
Tale causa di esclusione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E non si discosta da quella prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario, e pertanto valgono i chiarimenti forniti nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 23.5.2021, n. 368 relativa ad un soggetto che a seguito delle dimissioni formalizzate nel 2020 ha cessato effettivamente il rapporto di lavoro nel 2021 al termine del periodo di preavviso, dopo aver ribadito quanto chiarito
nella citata Circolare n. 10/E, precisa che “ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
In base a tale precisazione, il soggetto in esame nel 2021 non può applicare il regime forfetario in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente (oltre ad aver superato il limite di € 30.000 nel 2020). Nel 2022, potrà applicare il regime forfetario, a condizione che non operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.