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Pubblicata il: 16-11-2021
Mod. IVA 2021 integrativo e visto di conformità
Una srl ha presentato il modello IVA 2021 entro il 30.4.2021 evidenziando un credito IVA pari a circa € 18.000, senza il visto di conformità. Volendo utilizzare parte del credito IVA 2020 residuo per il versamento dell’acconto IRES 2021 per un importo superiore al limite di € 5.000, è possibile presentare (ora) una dichiarazione integrativa con il visto di conformità?
La risposta è positiva. In base all’art. 10, comma 1, DL n. 78/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale tramite il modello F24 (codice tributo “6099”) il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità, apposto da un soggetto abilitato.
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La possibilità di presentare un modello IVA integrativo al fine di apporre il visto di conformità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E.
Trasformazione snc in srl e compilazione Frontespizio mod. REDDITI 2021
In data 1.3.2021 una snc si è trasformata in srl. Con riferimento al Frontespizio del modello REDDITI 2021 SP relativo al 2020 si chiede se sia corretto riportare i seguenti dati:
– Stato: codice 1
– Natura giuridica: codice 24
– Situazione: codice 6
La risposta è positiva. Infatti, il modello REDDITI 2021 SP oggetto del quesito è riferito al (intero) periodo d’imposta 2020, da considerare “normale”. Tale dichiarazione va presentata entro il 30.11.2021. Sarà nel modello REDDITI 2021 SP relativo al periodo 1.1 - 28.2.2021 (ante trasformazione), da
presentare entro il 31.12.2021, che a campo “Situazione” va riportato il codice “5” (periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES e viceversa).
Servizi da soggetti extraUE e autofattura cartacea / elettronica
Un dentista nel mese di settembre ha ricevuto una fattura cartacea per una prestazione ricevuta da un soggetto svizzero. Per l’emissione dell’autofattura è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica?
Come desumibile dalla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (ver. 1.5), disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo dei nuovi “Tipo documento” dall’1.1.2021 non è obbligatorio, ma “consigliato” al fine di consentire all’Agenzia una più corretta predisposizione dei prospetti IVA precompilati. A decorrere dall’1.1.2022 sarà obbligatorio utilizzare tali “Tipo documento” al fine di comunicare all’Agenzia le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia. Per tali operazioni per il 2021 dovrà essere ancora presentato il c.d. “esterometro”.
Pubblicata il: 21-10-2021
Reddito immobili in comodato
Un genitore intende concedere in comodato, con un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate, due appartamenti di sua proprietà al figlio. Il primo è utilizzato come abitazione principale del figlio, il secondo sarà locato dal figlio a terzi. Il reddito del primo appartamento va dichiarato comunque dal padre nel proprio modello REDDITI. Il reddito del secondo appartamento locato può essere dichiarato dal figlio?
In linea generale, in presenza di un immobile concesso in comodato, il relativo reddito fondiario / da locazione a terzi dello stesso rimane in capo al proprietario / comodante e non si “trasferisce” al comodatario. Fa eccezione l’immobile concesso in locazione dal comodante applicando le c.d. “locazioni brevi” (di durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare). Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, è prevista la possibilità di dichiarare il reddito derivante dalla locazione breve da parte del comodatario - locatore quale “reddito diverso”.
Da quanto sopra deriva pertanto che, nel caso di specie:
– l’immobile concesso in comodato al figlio ed utilizzato da quest’ultimo come abitazione principale va dichiarato dal padre nel quadro RB del proprio modello REDDITI con il codice utilizzo “10”;
– il secondo immobile concesso in comodato al figlio:
– se è locato a terzi dal figlio con una locazione “ordinaria” (codici utilizzo “3” / “4” / “8”, ecc.), il relativo reddito da locazione va dichiarato dal padre, in qualità di proprietario, nel quadro RB del proprio modello REDDITI, a prescindere dal soggetto che ha stipulato il contratto e incassato i canoni (pertanto anche se il contratto di locazione è stato stipulato dal figlio e lo stesso ha incassato i relativi canoni);
– se è locato dal figlio con applicazione delle c.d. “locazioni brevi”, il figlio in qualità di comodatario - locatore è tenuto a dichiarare il reddito derivante dai canoni di locazione nel quadro RL del proprio modello REDDITI ed più precisamente a rigo RL10 “Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili”.
Il padre deve esporre, in qualità di proprietario, l’immobile concesso in comodato e locato con il regime delle c.d. “locazioni brevi” nel proprio quadro RB con il codice utilizzo “9”.
Credito d’imposta 4.0 beni in leasing e acconto del 20%
Una società vorrebbe beneficiare del credito d’imposta 4.0 con riferimento ad un macchinario da acquisire in leasing che sarà consegnato nei primi mesi del 2022. L’acconto del 20% deve essere pagato (entro il 31.12.2021) al fornitore del bene (che successivamente procederà alla restituzione con nota di credito) o va già predisposto il contratto di leasing versando un maxicanone almeno pari al 20%?
La Finanziaria 2021 ha riconosciuto specifici crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
– dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Nell’ambito della Circolare 30.3.2017, n. 4/E relativa alla disciplina del maxi / iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare del maxi ammortamento con riferimento ai beni in leasing, entro il termine del versamento dell’acconto deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Di conseguenza, nel caso di specie, per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è necessario sottoscrivere il contratto di leasing e versare entro il 31.12.2021 un maxicanone almeno pari al 20% della quota capitale del macchinario oggetto del contratto.
A completamento di quanto sopra evidenziato si segnala che, con Risoluzione Agenzia delle Entrate n.132 del 24 ottobre 2017 è stato chiarito che è possibile fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine, accettato dal fornitore, ed aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, entro i termini di "prenotazione" dell`investimento, l’impresa decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing finanziario; in tal caso l’utilizzatore potrà alternativamente:
1. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, che poi concederà in locazione finanziaria il bene all’utilizzatore e pagherà, per la differenza, il fornitore; tale operatività è ammessa in quanto alla data prevista dalla norma per la "prenotazione" dell`investimento esiste, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore;
2. ricevere la restituzione dell’acconto dal fornitore, stipulare il contratto di leasing corrispondendo alla società di leasing un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto inserendo nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
