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Pubblicata il: 25-01-2022
Reverse charge interno e utilizzo tipo documento TD16
Si chiede di confermare la facoltà di utilizzo del tipo documento TD16 per gli acquisti soggetti al reverse charge interno anche per le operazioni dall’1.1.2022.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2021 i dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, devono essere comunicati tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. L’obbligo, inizialmente previsto a decorrere dall’1.1.2022, è stato differito all’1.7.2022 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”. Il differimento è stato “recepito” anche dall’Agenzia delle Entrate che, con il Provvedimento 23.12.2021, ha soppresso quanto contenuto nel Provvedimento 28.10.2021. Tale novità interessa i seguenti tipi documento:
– TD17, integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
– TD18, integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
– TD19, integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Per le operazioni interne soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72 non sussiste alcun obbligo di procedere con l’integrazione elettronica utilizzando il tipo documento TD16 (integrazione fattura da reverse charge interno). Da quanto desumibile dalla “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, ver. 1.5, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del predetto tipo documento “è consigliabile” al fine di disporre delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dalla stessa Agenzia.
Come evidenziato nella FAQ presente sul portale “Fatture e corrispettivi” (pubblicata l’8.7.2021) “nel caso in cui ... il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo né nel registro delle emesse né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi”.
Indennità di maternità e commerciante al minuto forfetario
Una commerciante al minuto in regime forfetario nel 2021 ha incassato dall’INPS l’indennità di maternità. Tale somma concorre alla formazione del reddito forfetario? Se sì, va applicata la medesima percentuale prevista per i corrispettivi dell’attività? La stessa va conteggiata per la verifica del superamento del limite dei ricavi di € 65.000?
L’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero”. Come previsto dal TUIR (art. 6, comma 2) le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni per la perdita degli stessi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.9.99, n. 189/E ha chiarito che “quando un’indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell’indennità di maternità, l’artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa, che a causa della maternità non
é stato possibile conseguire”. Di conseguenza nel quadro LM del mod. REDDITI 2022 dovrà essere ricompreso a rigo LM22 l’ammontare dell’indennità incassata nel 2021 al fine di determinare il reddito di tale anno. Con specifico riferimento al regime “forfetario” la stessa Agenzia nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata di inizio 2020 ha precisato che l’indennità di maternità non rileva ai fini del calcolo del superamento del limite di € 65.000 di ricavi dell’anno precedente.
Rimborso spese sanitarie detratte nel 2020
Un contribuente, dopo aver presentato il modello REDDITI 2021, ha ricevuto il rimborso parziale di una spesa sanitaria detratta nel 2020. È necessario presentare un modello REDDITI 2021 integrativo correttivo o è possibile dichiarare il rimborso ottenuto nel mod. REDDITI 2022, relativo al 2021?
Le spese per le quali è prevista la detrazione IRPEF del 19%, tra le quali quelle sanitarie, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno di pagamento. Per le spese oggetto di rimborso la detrazione spetta per la (residua) quota rimasta a carico del contribuente. Così, in presenza di una spesa sostenuta pari a € 5.000 e un rimborso ottenuto per € 1.600, nel quadro RP del modello REDDITI va riportata la somma di € 3.400. Come evidenziato nelle istruzioni del modello REDDITI 2021 “le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo RM8 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E, ha specificato che è possibile “detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR l’importo ricevuto a rimborso”. L’importo ricevuto a titolo di rimborso delle spese sanitarie già detratte va indicato nel quadro RM a rigo RM8.
Pubblicata il: 11-01-2022
Spese di "ricognizione universitarie" e detrazione nel modello REDDITI 2022
Nel corso del 2021 il figlio, a carico dei propri genitori, ha ripreso gli studi universitari interrotti alcuni anni fa. Il padre ha dovuto pagare una somma “di ricognizione”. Tale somma può essere detratta quale spesa di istruzione nel modello REDDITI 2022?
L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese medesime. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E rammenta che la detrazione e? calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’Università e? statale mentre se l’Università non e? statale “l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca ...”. Nella citata Circolare n. 7/E la stessa Agenzia specifica che tra le spese che danno diritto alla detrazione in esame sono ricomprese anche le spese sostenute per la c.d. “ricognizione”. Sul punto nella Risposta 28.10.2019, n. 434 l’Agenzia ha chiarito che per “ricognizione” si intende “il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, puo? utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfetaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni gia? trascorsi”. Il padre potrà fruire nel modello REDDITI 2022 della detrazione in esame indicando nel quadro RP, righi RP8/RP13, codice 13, “Spese per istruzione universitaria” quanto sostenuto nel 2021 per il figlio a carico.
Pubblicata il: 28-12-2021
Acquisto appartamento in Italia da soggetto iscritto all’AIRE
Un soggetto italiano è residente in Francia da alcuni anni ed è iscritto all’AIRE. Lo stesso intende acquistare un nuovo appartamento in Italia direttamente dall’impresa costruttrice. Può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% non avendo alcun immobile in Italia?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risposta 27.9.2021, n. 627, che richiama quanto indicato nelle Circolari 1.3.2001, n. 19/E e 12.8.2005, n. 38/E, il soggetto italiano residente all’estero può acquistare un immobile ubicato in Italia usufruendo dell’aliquota IVA ridotta del 4% senza l’obbligo di trasferire la residenza in Italia / nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui l’acquirente non sia iscritto all’AIRE è comunque possibile autocertificare lo stato di residenza estera dichiarandolo in forma scritta nell’atto d’acquisto. Per poter accedere al beneficio in esame devono comunque essere rispettati gli altri requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” dalle lett. b) e c), Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Pertanto l’acquirente nell’atto di acquisto deve dichiarare di:
– non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”;
– non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
Resta fermo che per usufruire delle agevolazioni in esame l’immobile oggetto della compravendita non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
