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Pubblicata il: 05-10-2021
Credito d’imposta 4.0 beni in leasing e acconto del 20%
Una società vorrebbe beneficiare del credito d’imposta 4.0 con riferimento ad un macchinario da acquisire in leasing che sarà consegnato nei primi mesi del 2022. L’acconto del 20% deve essere pagato (entro il 31.12.2021) al fornitore del bene (che successivamente procederà alla restituzione con nota di credito) o va già predisposto il contratto di leasing versando un maxicanone almeno pari al 20%?
La Finanziaria 2021 ha riconosciuto specifici crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
– dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Nell’ambito della Circolare 30.3.2017, n. 4/E relativa alla disciplina del maxi / iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare del maxi ammortamento con riferimento ai beni in leasing, entro il termine del versamento dell’acconto deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Di conseguenza, nel caso di specie, per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è necessario sottoscrivere il contratto di leasing e versare entro il 31.12.2021 un maxicanone almeno pari al 20% della quota capitale del macchinario oggetto del contratto.
A completamento di quanto sopra evidenziato si segnala che, con Risoluzione Agenzia delle Entrate n.132 del 24 ottobre 2017 è stato chiarito che è possibile fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine, accettato dal fornitore, ed aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, entro i termini di "prenotazione" dell`investimento, l’impresa decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing finanziario; in tal caso l’utilizzatore potrà alternativamente:
1. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, che poi concederà in locazione finanziaria il bene all’utilizzatore e pagherà, per la differenza, il fornitore; tale operatività è ammessa in quanto alla data prevista dalla norma per la "prenotazione" dell`investimento esiste, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore;
2. ricevere la restituzione dell’acconto dal fornitore, stipulare il contratto di leasing corrispondendo alla società di leasing un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto inserendo nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
Esonero versamento IMU 2020 e compilazione rigo RS401 mod. REDDITI 2021
Un’impresa ha beneficiato nel 2020 dell’esonero dal versamento IMU per l’emergenza COVID-19. Tale aiuto va evidenziato a rigo RS401 del modello REDDITI 2021, utilizzando il codice “999”?
A seguito dell’emergenza COVID-19 nel 2020 sono state previste una serie di fattispecie di esonero dal versamento dell’IMU a favore dei soggetti esercenti attività particolarmente danneggiate dall’emergenza. Come previsto dal MEF in una specifica FAQ, in considerazione del fatto che il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto assolvimento dell’IMU 2020 al ricorrere dei predetti casi di esonero collegati all’emergenza COVID-19, i soggetti che hanno fruito di tali esoneri hanno dovuto presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6.2021.
Si ritiene che, in mancanza di uno specifico “codice aiuto”, i soggetti interessati dall’esonero IMU 2020 non siano tenuti a compilare il rigo RS401 presente nel modello REDDITI 2021. L’aggiornamento del RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) con tale aiuto dovrebbe essere un “onere” del singolo Comune.
Abitazione uso promiscuo e detrazione 110%
Un professionista (avvocato) nel corso del 2021 intende iniziare dei lavori di riqualificazione energetica su un fabbricato unifamiliare di cui un vano è utilizzato dallo stesso quale studio professionale e i restanti vani sono destinati ad uso residenziale. È possibile beneficiare della nuova detrazione del 110%, e in quale misura?
In merito agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo / d’impresa (occasionale / abituale), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, con riferimento alle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis, TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del citato art. 16-bis, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo / d’impresa, la detrazione spettante è ridotta al 50%, ossia è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Tale principio opera anche relativamente agli interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 (c.d. “Sisma bonus”) realizzati su immobili ad uso promiscuo nonché agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla nuova detrazione del 110% (sul punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con le Risposte 28.1.2021, n. 65 e 22.3.2021, n. 198).
Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto può beneficiare degli interventi ammessi alla detrazione del 110% nella misura del 50% in quanto l’unità immobiliare residenziale oggetto degli interventi agevolabili è utilizzata anche per l’esercizio dell’attività professionale.
Contribuente forfetario e acquisto di beni intraUE
Un soggetto forfetario (iscritto al VIES) nel mese di luglio 2021 ha acquistato un bene da uno Stato UE ricevendo una fattura senza IVA. Per tale acquisto può / deve essere applicato il reverse charge?
Nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, comma 58, lett. c), Legge n. 190/2014 per gli acquisti intraUE è applicabile l’art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93.
Di conseguenza gli acquisti da Stati UE fino a € 10.000 non sono considerati intraUE (l’IVA è assolta nello Stato di origine dei beni), salvo la possibilità di optare per l’applicabilità dell’IVA in Italia. Per importi superiori a € 10.000, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’acquisto “assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti” intraUE. In particolare il contribuente deve integrare con l’IVA la fattura estera e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal contribuente fa sottointendere l’esercizio della citata opzione. In caso di omesso versamento dell’IVA nel prescritto termine, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento.
Regolarizzazione omesso invio fattura a SdI
Un architetto nel mese di luglio 2021 ha emesso 5 fatture di cui una non risulta transitata a SdI. La fattura è stata comunque conteggiata nella liquidazione IVA del mese di luglio in scadenza al 20.8. L’invio tardivo della fattura a SdI (sono trascorsi più di 12 giorni dalla data del documento), da parte del professionista avendo liquidato comunque l’IVA correttamente, è soggetto a sanzioni?
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui art. 6, D.Lgs. n. 471/97, ossia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/ registrato. La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La predetta sanzione non trova applicazione nel caso in cui, nonostante l’omessa / tardiva emissione della fattura elettronica, la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA.
Al ricorrere di tale situazione, infatti, il comma 1 citato art. 6 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000. Di conseguenza, considerato che l’IVA della fattura in oggetto è confluita nella liquidazione IVA “di competenza” (luglio), è applicabile la sanzione fissa da € 250 a € 2.000.
Ipotizzando che l’invio a SdI della fattura sia effettuato nel mese di agosto (oltre gli ordinari 12 giorni), la sanzione dovuta risulta ridotta a € 27,78 (250 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per
l’emissione della fattura).