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Pubblicata il: 04-05-2022
Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.
Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?
Utilizzo credito d’imposta beni strumentali e visto di conformità
Una srl ha acquistato nel 2021 un bene strumentale nuovo per il quale spetta il credito d’imposta del 50%. Tale operazione dovrà essere evidenziata nel quadro RU del mod. REDDITI 2022 SC. Essendo il credito superiore a € 5.000, l’utilizzo nel mod. F24 richiede l’apposizione del visto di conformità e quindi la preventiva presentazione della dichiarazione?
Ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), a decorrere dal 2013 l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, richiede l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Sulla base di quanto sopra, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1051 a 1067, Legge n. 178/2020 per importi superiori a € 5.000 non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità e quindi alla preventiva presentazione della dichiarazione. Tali crediti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, “hanno natura strettamente agevolativa” in quanto il relativo presupposto non è “direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali” e pertanto sono
esclusi dall’obbligo in esame.
Di conseguenza, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 senza la necessità dell’apposizione del visto di conformità / preventiva presentazione della dichiarazione.
Regime speciale OSS e cessioni a distanza di beni usati
Una oreficeria vende online orologi usati nell’ambito UE con il regime del margine / beni usati. Si chiede se è applicabile il regime speciale OSS.
Con il D.Lgs. n. 83/2021 sono state recepite le disposizioni comunicative relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE.
In particolare, in base al nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 costituiscono vendite a distanza intraUE, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a:
– persone fisiche non soggetti passivi;
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).
Le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite “entro soglia” (€ 10.000). Per le vendite “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Per l’assolvimento dell’imposta, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime speciale c.d. “OSS”.
A seguito della modifica dell’art. 37, comma 2, DL n. 41/95, ad opera del citato D.Lgs. n. 83/2021 alle cessioni soggette al regime dei beni usati, come nel caso di specie, non sono applicabili le nuove norme sulle vendite a distanza di beni intraUE.
Fatture a esportatore abituale e acquisti senza IVA
Una ditta individuale nostro cliente lavora prevalentemente per un soggetto dal quale ha ricevuto dichiarazione d’intento in quanto esportatore abituale. È possibile per il nostro cliente chiedere ai propri fornitori emissione di fattura senza IVA?
La qualifica di esportatore abituale e quindi la possibilità di rilasciare la dichiarazione d’intento è riservata ai soggetti che fatturano operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Quindi le operazioni non imponibili IVA a seguito della dichiarazione d’intento ex lett. c) del citato art. 8, non consentono di acquisire lo status di esportatore abituale. Preme evidenziare che le operazioni in esame sono rilevanti per la richiesta a rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, tramite il mod. TR.
Pubblicata il: 22-03-2022
Cessione UE auto usata con applicazione del margine
Un rivenditore d’auto (iscritto al VIES) ha acquistato un’autovettura usata (Porsche 911) da un salone belga. Dall’esame della fattura si può desumere che il cedente ha applicato il regime del margine. È corretta tale soluzione? La cessione non doveva essere trattata come una “normale” cessione intraUE?
Gli acquisti di beni usati assoggettati al regime del margine da parte di un cedente UE “non sono considerati acquisti intracomunitari”. Ciò è stato evidenziato anche dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E che sul punto, con riferimento ai rapporti di scambio dei beni in esame con soggetti passivi residenti in altri Stati UE, ha specificato che i relativi acquisti e cessioni effettuati con applicazione del regime del margine non sono considerate “operazioni intracomunitarie”, bensì “operazioni interne” da assoggettare all’IVA nello Stato in cui risiede il cedente del bene stesso.
Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici italiani, per i quali viene applicata l’imposta in un altro Stato UE in base al regime del margine, ancorché siano spediti / trasportati in Italia, non costituiscono acquisti intraUE ai sensi dell’art. 38, DL n. 331/93.
L’acquirente italiano dovrà quindi “continuare” ad applicare il regime del margine in occasione della cessione del bene oggetto dell’acquisto dall’operatore UE. Come chiarito dallo stesso Ministero, in relazione agli scambi di beni soggetti al regime in esame effettuati tra soggetti passivi di diversi Stati UE, ancorché non costituiscano operazioni intraUE, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, dei modello Intra.
