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Pubblicata il: 11-10-2022
Professionisti e contabilità semplificata “per cassa”
È possibile per un lavoratore autonomo applicare la contabilità semplificata con il metodo di registrazione “per cassa” (art. 18, comma 5, DPR n. 600/73)? Oppure è necessario applicare un principio di cassa “puro” (registrare gli incassi delle fatture emesse e i pagamenti degli acquisti)?
L’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, che consente di optare per la tenuta dei soli registri IVA, con operatività della presunzione secondo la quale la data di registrazione dei documenti corrisponde con quella di incasso / pagamento (c.d. “registrato = pagato”), è applicabile esclusivamente alle “imprese minori” (in contabilità semplificata), ossia ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, con ricavi non superiori a € 400.000 per le prestazioni di servizi / € 700.000 per le altre attività.
Per i lavoratori autonomi va fatto riferimento:
– all’art. 19, DPR n. 600/73, in base al quale “le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti ... devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite”;
– all’art. 3, comma 1, DPR n. 695/96, che consente di tenere i soli registri IVA integrati con le annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA nonché dei mancati incassi / pagamenti, se non avvenuti nell’anno di annotazione.
Ciò in applicazione dell’art. 54, TUIR che prevede la determinazione del reddito di lavoro autonomo sulla base del “principio di cassa”. Per tali soggetti non sono previste altre possibilità.
Nel caso di specie, pertanto, un lavoratore autonomo non può scegliere il regime contabile del c.d. “registrato = pagato”, in quanto riservato alle imprese.
Regime forfetario e partecipazione in snc
Un contribuente in regime forfetario ha emesso 4 fatture fino al mese di agosto 2022. Nel mese di settembre è entrato a far parte di una snc. Nel mod. REDDITI PF emergerebbe la presenza della causa ostativa al regime forfetario (il far parte di una snc) dovendo compilare il quadro RH per dichiarare la quota di reddito imputata dalla società e il quadro LM dal quale risultano le fatture emesse in regime forfetario. Come va gestita tale situazione?
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), “il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54” (superamento € 65.000 di ricavi / compensi, ecc.) ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57” (esercizio specifiche attività, partecipazione in società di persone, reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000, ecc.).
Nel caso in esame, posto che nel 2022 il soggetto ha acquisito la qualifica di socio di una snc, lo stesso:
– fuoriesce dal regime forfetario dall’1.1.2023;
– per il 2022 compilerà nel mod. REDDITI PF 2023 sia il quadro LM al fine di dichiarare il reddito derivante dal’attività esercitata in regime forfetario, sia il quadro RH per dichiarare il reddito da partecipazione nella snc.
Le specifiche tecniche per la compilazione del mod. REDDITI non prevedono l’incompatibilità della presenza dei predetti quadri.
Pubblicata il: 27-09-2022
Donazione d’azienda e applicazione regime forfetario start-up dal donatario
Un soggetto in contabilità semplificata nel mese di settembre 2022 ha donato l’azienda alla nuora. Quest’ultima intende applicare il regime forfetario. Può beneficiare del regime start-up e applicare l’aliquota del 5%?
La Finanziaria 2015, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del regime forfetario è stabilita nella misura del 5%, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi / compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
Con riferimento alla condizione di cui alla lett. c), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E ha evidenziato che, al fine dell’applicazione dell’ulteriore riduzione della tassazione, va verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al regime forfetario, da effettuare in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di inizio dell’attività con riferimento ai ricavi /compensi del dante causa. Qualora il trasferimento dell’attività avvenga in corso d’anno, i ricavi riferibili al dante causa e quelli riferibili all’avente causa, relativi all’anno di cessione dell’attività, devono essere considerati cumulativamente per la verifica del superamento del predetto limite.
Ove detto evento si realizzasse, il contribuente sarà obbligato ad uscire dal regime di favore a decorrere dall’anno successivo.
Omessa comunicazione ENEA e remissione in bonis
Nel mese di maggio 2021 un soggetto privato ha provveduto alla sostituzione della caldaia del proprio appartamento, con installazione di una nuova caldaia a biomassa. Poiché non è stata effettuata la comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni, è comunque possibile usufruire della detrazione per le spese relative agli interventi di risparmio energetico? È possibile regolarizzare l’omissione?
In caso di sostenimento di spese per effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica e per il c.d. “bonus arredo”, è richiesto l’invio all’ENEA di una specifica comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In particolare:
– l’invio dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli effettuati nell’ambito del c.d. “bonus facciate”) è presupposto indispensabile per fruire della detrazione di cui alla Legge n. 296/2006, all’art. 14, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019
(Finanziaria 2020);
– l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR nonché nell’ambito del c.d. “bonus arredo”, ancorché obbligatorio, in caso di omissione, non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
L’omesso invio può essere regolarizzato tramite la c.d. “remissione in bonis” ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012. A tal fine è necessario:
– presentare la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi “utile”, da intendersi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E, come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l’invio della documentazione. Nel caso di specie, posto che l’adempimento doveva essere effettuato nel mese di agosto 2021, la regolarizzazione dello stesso avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30.11.2021 (termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile”, ossia del mod. REDDITI 2021);
– versare con il mod. F24 (codice tributo “8114”), senza possibilità di compensazione, la sanzione fissa di € 250.
Finanziamento soci infruttifero e ritenuta d’acconto 26%
Una srl nel 2021 ha corrisposto ai soci (3 persone fisiche e 1 srl) gli interessi derivanti dal finanziamento concesso da questi ultimi alla società. All’atto del pagamento la società ha operato la ritenuta del 26%. La ritenuta è stata effettuata soltanto con riferimento ai soci persone fisiche. È corretto tale comportamento?
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), TUIR gli interessi relativi a finanziamenti fruttiferi effettuati dai soci costituiscono redditi di capitale. In base all’art. 25, comma 5, DPR n. 600/73 la società deve operare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 26%.
Stante la qualifica di reddito di capitale la ritenuta del 26% va operata soltanto nei confronti di soci persone fisiche. Con riferimento agli interessi corrisposti a soci che hanno effettuato il finanziamento nell’esercizio dell’attività d’impresa la ritenuta non trova applicazione (tale comportamento è confermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.8.2017, n. 19793).
