Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-05-2022

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica contribuenti forfetari e conservazione elettronica

    Domanda

    I soggetti forfetari che a decorrere dall’1.7.2022 devono emettere fatture elettroniche sono obbligati anche alla conservazione elettronica delle stesse? L’obbligo si estende anche alle fatture d’acquisto?

    Risposta

    In base al DM 17.6.2014 i documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, devono essere oggetto di conservazione elettronica. Considerato che i contribuenti forfetari devono emettere fatture cartacee, per tali documenti non sussiste l’obbligo della conservazione elettronica.
    Nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alle fatture d’acquisto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori
    il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo”.
    Ora, l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, ha disposto dall’1.7.2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei seguenti soggetti:
    – contribuenti minimi / forfetari;
    – soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
    con ricavi conseguiti / compensi percepiti 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. La soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo ai contribuenti forfetari si riflette anche sull’obbligo di procedere alla conservazione elettronica non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute.

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?

    Pubblicata il: 04-05-2022

    Oggetto

    Credito d’imposta 60% canoni locazione immobili non abitativi.

    Domanda

    Un ristorante provvede al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile ove viene svolta l’attività, riferiti ai mesi degli anni 2020 e 2021, tutti nell’anno 2022 in corso. Ha diritto al credito d’imposta locazioni per i mesi previsti dalla normativa per gli anni 2020 e 2021? Il credito matura al momento dell’effettivo pagamento o tali crediti sono stati persi in quanto pagati nel 2022?