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Pubblicata il: 08-11-2022
Esonero autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19 e rigo RS401 mod. REDDITI 2022
Un ingegnere ha richiesto ed ottenuto nel 2021 il contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”. Non avendo successivamente beneficiato di altri aiuti COVID-19, non è obbligato a presentare entro il 30.11.2022 l’autodichiarazione degli aiuti ricevuti. È tenuto a riportare il predetto contributo a rigo RS401 del mod. REDDITI 2022?
La risposta è positiva. Come precisato dalle istruzioni dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato, nel caso in cui la stessa sia stata già resa nel modello di comunicazione / domanda per l’accesso agli aiuti ricompresi nel c.d. “regime ombrello” (nel caso di specie, nella domanda per il contributo c.d. “perequativo” di cui al DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”), la stessa non va presentata sempreché il contribuente non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
Ai soggetti che hanno beneficiato nel 2021 di contributi a fondo perduto erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è richiesta la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS (rigo RS401) del mod. REDDITI 2022. Il prospetto non va compilato soltanto se i dati
necessari per la registrazione nel RNA sono già (stati) comunicati con la predetta autodichiarazione.
Nel caso di specie pertanto l’ingegnere, non avendo potuto comunicare con l’autodichiarazione i dati necessari per la registrazione nel RNA, deve compilare il rigo RS401 indicando, in particolare, a campo 1 il codice aiuto “35” identificativo del contributo c.d. “perequativo” di cui al citato DL n. 73/2021.
Utilizzo credito d’imposta energia elettrica e ruoli scaduti superiori a € 1.500
Una società “non energivora” ha maturato, come confermato anche dal gestore, il credito d’imposta relativo al consumo di energia elettrica per il primo e secondo trimestre 2022. La società presenta però dei debiti tributari (IVA) iscritti a ruolo, di importo superiore a € 1.500, scaduti. La presenza di tali debiti scaduti preclude alla società l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei predetti credito d’imposta?
La risposta è negativa. In base all’art. 31, comma 1, DL n. 78/2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di importo superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Dall’ambito applicativo di tale divieto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E “sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24”.
Con riferimento al “bonus locazioni” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 nella Risposta 21.6.2022, n. 331 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tale credito d’imposta non rientra nel divieto in esame, così come evidenziato dalla stessa Agenzia nella Risposta 1.7.2021, n. 451 relativa al credito d’imposta “Industria 4.0”.
Tale divieto, infatti, si riferisce ai crediti “che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di «credito derivante da imposta erariale»”.
La presenza di debiti tributari iscritti a ruolo non preclude quindi alla società l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del predetto beneficio, posto che quest’ultimo viene riconosciuto in presenza di un incremento del costo della componente energia elettrica almeno pari al 30% ed è
parametrato alla spesa sostenuta nel trimestre di riferimento.
Acquisto da soggetto UE con applicazione dell’IVA e obbligo esterometro
Una srl ha acquistato beni da un fornitore francese ricevendo una fattura cartacea con IVA francese al 20%. Per tale acquisto va effettuata l’integrazione del documento ed inviato l’esterometro?
Con riferimento alla situazione prospettata si ritiene innanzitutto necessario verificare la correttezza del comportamento adottato dal fornitore francese. Nel caso in cui il comportamento del fornitore francese sia corretto (ad esempio, perché l’acquirente italiano non è iscritto al VIES, l’acquisto non è intraUE in quanto i beni non sono stati trasportati in Italia) la cessione è rilevante territorialmente ai fini IVA in Francia. Pertanto trova applicazione l’esonero dell’esterometro previsto dalla nuova fattispecie introdotta nel comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, relativa agli acquisti non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia di importo (IVA compresa) non superiore a € 5.000.
Pubblicata il: 25-10-2022
Srl “non energivora” costituita nel 2021 e credito d’imposta secondo trimestre 2022
Una srl costituita a fine 2021 ha attivato l’utenza dell’energia elettrica a gennaio 2022. Non potendo verificare l’incremento della spesa di energia rispetto al 2019, può beneficiare del credito d’imposta previsto per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese “non energivore”?
L’agevolazione prevista per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari o superiore a 16,5 kW riferita alla spesa di energia elettrica del secondo trimestre 2022 (art. 3, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”) richiede che il costo per kW/h sostenuto nel primo trimestre 2022 abbia avuto un incremento superiore al 30% del corrispondente costo relativo al primo trimestre 2019.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2022, n. 13/E per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019, in mancanza di dati del parametro iniziale, va considerato l’importo di 69,26 euro/mWh derivante dalla somma del valore medio del PUN all’ingrosso (pari a 59,46 euro/mWh) e del valore di riferimento del PD (pari a 9,80 euro/mWh).
Aliquota IVA ristrutturazione immobile con eliminazione barriere architettoniche
Una srl ha iniziato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile prevedendo anche alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Essendo ricompresi nella ristrutturazione, tali interventi scontano l’IVA nella misura del 10%?
Come previsto dal n. 41-ter, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 4%.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 13.1.2020, n. 3, ha evidenziato che il beneficio dell’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile:
– al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2, DM n. 236/89 (ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che hanno una capacità motoria ridotta / impedita; ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; mancanza di accorgimenti e segnalazioni che consentono l’orientamento e la riconoscibilità di luoghi e fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti / ipovedenti / sordi);
– nella misura in cui le opere realizzate rispondono “alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa “ (art. 8.1.13 del citato DM n. 236/89).
In ogni caso l’aliquota IVA ridotta del 4% va applicata (soltanto) ai corrispettivi relativi agli interventi agevolati finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche distintamente indicati in fattura.
