Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Invio tardivo corrispettivi 2021 e 2022 e regolarizzazione violazioni formali

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale sono segnalati 30 invii tardivi di corrispettivi.
    In particolare risultano evidenziati:
    – corrispettivi relativi ai primi giorni del mese di dicembre 2021, inviati il 3.1.2022;
    – corrispettivi relativi al 2022, per i quali l’invio è stato effettuato nel corso del 2022 (compreso il mese di dicembre).
    Tali irregolarità sono tutte sanabili con la regolarizzazione delle violazioni formali (€ 200)?

    Risposta

    La regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023 è utilizzabile esclusivamente per le violazioni:
    – commesse entro il 31.10.2022;
    – aventi natura formale in quanto non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette).
    Nel caso specifico, a condizione che la violazione abbia natura formale (in quanto la relativa IVA è confluita nella liquidazione di riferimento), con tale regolarizzazione può essere sanato il tardivo invio:
    – dei corrispettivi 2021, versando € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2021”);
    – dei corrispettivi 2022, versando ulteriori € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2022”).
    La regolarizzazione sana le violazioni commesse fino al 31.10.2022 (le violazioni commesse dall’1.11 sono sanabili con il ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando delle relative riduzioni).
    Merita evidenziare che per le violazioni fino al 2021 di natura sostanziale è possibile utilizzare il ravvedimento speciale versando la sanzione ridotta a 1/18 del minimo entro il 31.3.2023. 

    Pubblicata il: 28-03-2023

    Oggetto

    Regolarizzazione violazioni formali e compensazione importo dovuto

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate due lettere di compliance con riferimento agli invii tardivi dei corrispettivi telematici / fatture elettroniche relativi al 2021 e al 2022.
    Avendo verificato la correttezza della segnalazione e la natura formale degli errori commessi in quanto l’IVA relativa è regolarmente confluita nella liquidazione periodica di riferimento, intende effettuare la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 per gli anni sopra indicati.
    Per il versamento della sanzione di € 200 annui il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA 2022 disponibile?

    Risposta

    Nella previgente edizione della regolarizzazione delle violazioni formali, il relativo Provvedimento attuativo prevedeva espressamente il divieto di compensare nel mod. F24 l’importo dovuto (€ 200) con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.
    Ora, né i commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022, né il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2023 contengono preclusioni in merito e pertanto il contribuente può compensare la somma di € 200 per ciascun anno (codice tributo “TF44”), con il credito IVA 2022.

    Pubblicata il: 14-03-2023

    Oggetto

    Lettere di compliance e ravvedimento speciale

    Domanda

    È possibile utilizzare il “ravvedimento speciale” previsto dalla Finanziaria 2023 anche per le violazioni segnalate dall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione di anomalia (c.d. lettera di compliance)?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 esclude l’operatività del c.d. “ravvedimento speciale” per le violazioni già contestate, alla data di versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
    La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 è pertanto possibile in caso di ricevimento, da parte del contribuente, di una comunicazione di anomalia, posto che la stessa non rientra tra i predetti atti preclusivi.
    Ciò è stato recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle "comunicazioni di anomalia" inviate a seguito del riscontro di fatture elettroniche / corrispettivi giornalieri trasmessi tardivamente rispetto ai termini previsti.

    Pubblicata il: 14-03-2023

    Oggetto

    CU e conferimento ditta individuale in società

    Domanda

    Una ditta individuale ha corrisposto ad aprile 2022 un compenso ad un professionista. Posto che l’1.1.2023 è intervenuto il conferimento della ditta individuale in una società, in merito a tale compenso quale soggetto deve presentare la CU 2023? Con quale modalità vanno esposti i relativi dati?

    Risposta

    In presenza di un’operazione straordinaria che ha comportato l’estinzione del sostituto d’imposta, con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, come evidenziato nelle istruzioni della CU 2023, la certificazione deve essere presentata dal soggetto che “succede nei precedenti
    rapporti”, comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. In particolare, se l’operazione straordinaria è intervenuta nel 2022 o 2023, prima dell’invio della CU 2023, il dichiarante deve inviare le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato nonché
    le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
    Con specifico riferimento alle certificazioni di lavoro autonomo va considerato che:
    se la certificazione è rilasciata dal soggetto estinto (nel caso di specie, ditta individuale), il dichiarante, ossia il soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria),
    deve:
    indicare i propri dati anagrafici nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
    riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 71 della Sezione “Casi particolari Operazioni straordinarie”;
    – se la certificazione è rilasciata dal soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria), lo stesso

    deve:
    riportare i propri dati anagrafici nella Sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
    evidenziare nei punti da 52 a 62 della Sezione “Redditi erogati da altri soggetti”, le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto (nel caso di specie, ditta individuale).
    Si rammenta che la CU 2023 va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023 (le certificazioni relative al lavoro autonomo professionale possono comunque essere inviate entro il 31.10.2023).

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Definizione agevolata avvisi bonari e controllo formale ex art. 36-ter

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto, tramite avviso telematico messo a disposizione dell’intermediario nel mese di dicembre 2022, un avviso di irregolarità connesso al controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 del mod. REDDITI 2020 relativo al 2019. Per tale avviso il contribuente può avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Finanziaria 2023, con il pagamento della sanzione ridotta del 3%?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 prevede la definizione agevolata, con la sanzione ridotta al 3%, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
    dichiarazioni e, in particolare, relative alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”):
    – riferite al 2019, 2020 e 2021:
    – per le quali il termine di pagamento (30 / 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1.1.2023 (trattasi delle comunicazioni recapitate al contribuente dall’1.12.2022 / messe a disposizione dell’intermediario dal 2.10.2022);
    ovvero
    – recapitate successivamente all’1.1.2023;
    – riferite a qualunque periodo d’imposta per le quali all’1.1.2023 è ancora “regolarmente” in corso il pagamento rateale.
    La definizione, per espressa previsione di legge, riguarda esclusivamente gli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni disciplinato dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e non è pertanto applicabile agli avvisi relativi al controllo formale
    delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
    In caso di rateazione di quanto dovuto è comunque possibile usufruire, a prescindere dall’importo da pagare, dell’estensione da 8 a 20 del numero massimo di rate, come disposto (a regime) applicabile, oltre alle somme dovute a seguito dei controlli di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis anche a quelle
    dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter.