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Pubblicata il: 17-01-2024
Opzione IRAP metodo da bilancio e contabilità ordinaria
Una ditta individuale ha effettuato nel 2016 l’opzione IRAP per il metodo da bilancio, tacitamente rinnovata di triennio in triennio. Posto che l’opzione IRAP richiede la tenuta della contabilità ordinaria, qualora la ditta volesse passare alla contabilità semplificata dovrebbe attendere la fine del triennio 2022 - 2024, ancorché la stessa non sia più soggetta all’IRAP?
Per i soggetti IRPEF il metodo naturale di determinazione della base imponibile IRAP è quello “fiscale” con possibilità di optare per il metodo “da bilancio”.
L’opzione ha durata irrevocabile per 3 periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, “per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria”.
Nel caso di specie, poiché l’opzione IRAP, a seguito del rinnovo automatico di triennio in triennio, ha durata fino al 2024, in “linea teorica” la ditta dovrebbe tenere la contabilità ordinaria fino al termine di tale anno.
Tuttavia, considerato che dal 2022 (Finanziaria 2022) ha disposto l’esonero dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali / di lavoro
autonomo, si ritiene che il rispetto del vincolo triennale sia venuto meno e pertanto la ditta individuale possa adottare nel 2024 la contabilità semplificata.
Rinnovo contratto locazione con cedolare secca
A fine gennaio 2024 scade il contratto di locazione di un appartamento stipulato nel 2020. Nel contratto il locatore aveva espresso la scelta per l’applicazione della cedolare secca. In sede di rinnovo è sufficiente presentare il modello RLI contenente l’indicazione della scelta per la cedolare secca o è necessario anche informare il locatario della scelta tramite una specifica raccomandata?
Per assoggettare i redditi da locazione alla c.d. “cedolare secca” il locatore è tenuto a dare preventiva comunicazione di tale scelta al conduttore con lettera raccomandata, nella quale va specificata la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. l’Agenzia delle Entrate (circolare 4.6.2012, n. 20/E) ha chiarito che non è necessario inviare al conduttore la raccomandata preventiva se la scelta per la cedolare secca e la rinuncia all’aggiornamento del canone è espressamente prevista dal contratto di locazione.
La stessa Agenzia ha specificato (risoluzione 1.9.2017, n. 115/E) che, in caso di proroga di un contratto contenente l’opzione per la cedolare secca e la rinuncia all’aggiornamento del canone, non è necessario comunicare la proroga dell’opzione al conduttore con l’invio della raccomandata. È quindi sufficiente “confermare” tale scelta nel modello RLI presentato per comunicare la proroga del contratto.
Si rammenta che è stata soppressa (art. 3-bis, comma 1, DL n. 34/2019) la sanzione per la mancata / tardiva presentazione del modello RLI in caso di proroga / risoluzione di un contratto di locazione con cedolare secca.
Compimento 24 anni per detrazione figlio fiscalmente a carico
Il figlio che compie il 24esimo anno di età il 31.12.2023 può essere considerato a carico dei genitori per tutto il 2023?
Per individuare se un figlio è a carico o meno dei genitori va considerato che sono considerati “fiscalmente a carico” i figli che nell’anno hanno conseguito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, pari o inferiore a:
– € 2.840,51, se il figlio ha un’età superiore a 24 anni;
– € 4.000, se il figlio ha un’età non superiore (pari o inferiore) a 24 anni.
Per la verifica del rispetto di tali limiti reddituali vanno computate anche le seguenti somme (non comprese nel reddito complessivo):
– reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
– retribuzioni corrisposte da Enti / Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede / Enti gestiti direttamente da essa, Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
– quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in Stati limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti in Italia;
– reddito d’impresa / lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi ovvero del regime forfetario.
Va inoltre considerato che nelle istruzioni del modello REDDITI l’Agenzia specifica che “per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta”.
Nel caso di specie, quindi, il figlio che compie 24 anni nel 2023 (anche se il 31.12) risulta a carico dei genitori per tale anno a condizione che abbia conseguito un reddito, come sopra determinato, non superiore a € 4.000.
Affitto stanza abitazione principale e agevolazione IMU
Dal mese di settembre 2023 una persona fisica (vedova) ha locato, ad una studentessa universitaria, una stanza del proprio appartamento in cui abita. Entro il 18.12.2023 doveva pagare l’IMU per il periodo settembre - dicembre?
L’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale (immobile non di lusso che costituisce la dimora abituale e in cui risulta la residenza anagrafica) non viene meno se il soggetto passivo IMU (nel caso di specie, la proprietaria dell’appartamento) concede in locazione una parte dell’abitazione e
quest’ultima continua a rappresentare l’abitazione principale.
Nel caso di specie, pertanto, anche per il periodo settembre - dicembre 2023 opera l’esenzione IMU prevista per l’“immobile abitazione principale”, in quanto la proprietaria ha mantenuto la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento.
Cessione beni intraUE e addebito spese trasporto
Una ditta italiana ha venduto un macchinario ad un cliente spagnolo (soggetto IVA) fatturato quale cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Dovendo addebitare al cliente anche le spese relative al trasporto tale somma va fatturata senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 ovvero non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 in quanto considerato accessorio alla cessione del bene?
La disciplina delle operazioni intraUE è contenuta nel Titolo II del DL n. 331/93. In base all’art. 56, DL n. 331/93 “per quanto non diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del DPR n. 633/72".
In particolare, l’art. 12, DPR n. 633/72, trattando le c.d. “spese accessorie”, specifica che il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, ecc. accessorie ad una cessione di beni effettuati direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese non sono soggette autonomamente
all’IVA nei rapporti tra le parti dell’operazione principale.
Di conseguenza, ai fini IVA, in presenza di un nesso funzionale con la cessione del bene (in quanto prestazione accessoria), al trasporto è applicabile il medesimo trattamento dell’operazione principale e pertanto risulta non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.
Ai fini della compilazione dei mod. Intra, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E il valore del trasporto accessorio alla cessione di beni intraUE va riepilogato complessivamente con quello della cessione nel mod. Intra-1 bis.
