Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 28-03-2023
Invio tardivo corrispettivi e regolarizzazione violazioni formali / ravvedimento
Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale è evidenziato il tardivo invio nel 2021 di 3 corrispettivi giornalieri (regolarmente considerati nella liquidazione IVA di riferimento). Ai fini della regolarizzazione, è possibile utilizzare il ravvedimento ordinario in luogo della sanatoria delle violazioni formali?
Il tardivo invio dei corrispettivi giornalieri / fatture configura una violazione:
– formale, se non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette);
– sostanziale, se ha inciso sulla liquidazione dell’IVA / determinazione del reddito.
Alle violazioni formali riferite ai corrispettivi è applicabile la sanzione di € 100 per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico) mentre a quelle riferite alle fatture è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 con il pagamento della sanzione
pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione. Il versamento va effettuato entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).
È comunque possibile (anche con riferimento al 2021, anno per il quale il contribuente ha ricevuto la lettera di compliance) avvalersi del ravvedimento ordinario .
La valutazione circa l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità di regolarizzazione è, tra l’altro, collegata al numero di violazioni commesse. Nel caso di specie, se il contribuente si avvale del ravvedimento ordinario, deve corrispondere complessivamente € 42,87 ossia € 100 x 1/7 x 3 (la regolarizzazione è effettuata oltre il termine di presentazione del mod. IVA 2022 relativo al 2021), e pertanto risulta più conveniente della regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023.
Va tuttavia considerato che con l’importo fisso di € 200 sono “coperte” anche eventuali altre violazioni formali che il contribuente ha commesso nel 2021, ancorché la relativa irregolarità non venga rimossa a causa di “giustificato motivo” (ad esempio, per difficoltosa individuazione della violazione).
Invio tardivo corrispettivi 2021 e 2022 e regolarizzazione violazioni formali
Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance nella quale sono segnalati 30 invii tardivi di corrispettivi.
In particolare risultano evidenziati:
– corrispettivi relativi ai primi giorni del mese di dicembre 2021, inviati il 3.1.2022;
– corrispettivi relativi al 2022, per i quali l’invio è stato effettuato nel corso del 2022 (compreso il mese di dicembre).
Tali irregolarità sono tutte sanabili con la regolarizzazione delle violazioni formali (€ 200)?
La regolarizzazione prevista dalla Finanziaria 2023 è utilizzabile esclusivamente per le violazioni:
– commesse entro il 31.10.2022;
– aventi natura formale in quanto non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA (per le operazioni imponibili) / determinazione del reddito (per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette).
Nel caso specifico, a condizione che la violazione abbia natura formale (in quanto la relativa IVA è confluita nella liquidazione di riferimento), con tale regolarizzazione può essere sanato il tardivo invio:
– dei corrispettivi 2021, versando € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2021”);
– dei corrispettivi 2022, versando ulteriori € 200 (codice tributo TF44, anno di riferimento “2022”).
La regolarizzazione sana le violazioni commesse fino al 31.10.2022 (le violazioni commesse dall’1.11 sono sanabili con il ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando delle relative riduzioni).
Merita evidenziare che per le violazioni fino al 2021 di natura sostanziale è possibile utilizzare il ravvedimento speciale versando la sanzione ridotta a 1/18 del minimo entro il 31.3.2023.
Regolarizzazione violazioni formali e compensazione importo dovuto
Un contribuente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate due lettere di compliance con riferimento agli invii tardivi dei corrispettivi telematici / fatture elettroniche relativi al 2021 e al 2022.
Avendo verificato la correttezza della segnalazione e la natura formale degli errori commessi in quanto l’IVA relativa è regolarmente confluita nella liquidazione periodica di riferimento, intende effettuare la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Finanziaria 2023 per gli anni sopra indicati.
Per il versamento della sanzione di € 200 annui il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA 2022 disponibile?
Nella previgente edizione della regolarizzazione delle violazioni formali, il relativo Provvedimento attuativo prevedeva espressamente il divieto di compensare nel mod. F24 l’importo dovuto (€ 200) con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.
Ora, né i commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022, né il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2023 contengono preclusioni in merito e pertanto il contribuente può compensare la somma di € 200 per ciascun anno (codice tributo “TF44”), con il credito IVA 2022.
Lettere di compliance e ravvedimento speciale
È possibile utilizzare il “ravvedimento speciale” previsto dalla Finanziaria 2023 anche per le violazioni segnalate dall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione di anomalia (c.d. lettera di compliance)?
La Finanziaria 2023 esclude l’operatività del c.d. “ravvedimento speciale” per le violazioni già contestate, alla data di versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 è pertanto possibile in caso di ricevimento, da parte del contribuente, di una comunicazione di anomalia, posto che la stessa non rientra tra i predetti atti preclusivi.
Ciò è stato recentemente confermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle "comunicazioni di anomalia" inviate a seguito del riscontro di fatture elettroniche / corrispettivi giornalieri trasmessi tardivamente rispetto ai termini previsti.
CU e conferimento ditta individuale in società
Una ditta individuale ha corrisposto ad aprile 2022 un compenso ad un professionista. Posto che l’1.1.2023 è intervenuto il conferimento della ditta individuale in una società, in merito a tale compenso quale soggetto deve presentare la CU 2023? Con quale modalità vanno esposti i relativi dati?
In presenza di un’operazione straordinaria che ha comportato l’estinzione del sostituto d’imposta, con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, come evidenziato nelle istruzioni della CU 2023, la certificazione deve essere presentata dal soggetto che “succede nei precedenti
rapporti”, comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. In particolare, se l’operazione straordinaria è intervenuta nel 2022 o 2023, prima dell’invio della CU 2023, il dichiarante deve inviare le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato nonché
le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con specifico riferimento alle certificazioni di lavoro autonomo va considerato che:
– se la certificazione è rilasciata dal soggetto estinto (nel caso di specie, ditta individuale), il dichiarante, ossia il soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria),
deve:
– indicare i propri dati anagrafici nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
– riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 71 della Sezione “Casi particolari Operazioni straordinarie”;
– se la certificazione è rilasciata dal soggetto che prosegue l’attività (nel caso di specie, società conferitaria), lo stesso
deve:
– riportare i propri dati anagrafici nella Sezione “Dati relativi al sostituto” presente nel Frontespizio nonché nelle singole certificazioni;
– evidenziare nei punti da 52 a 62 della Sezione “Redditi erogati da altri soggetti”, le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto (nel caso di specie, ditta individuale).
Si rammenta che la CU 2023 va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023 (le certificazioni relative al lavoro autonomo professionale possono comunque essere inviate entro il 31.10.2023).