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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-04-2009

    Oggetto

    collacazione di alcuni costi

    Domanda

    al fine di unificare per tutti gli uffici la collacazione nel conto esatto di alcuni costi vorrei sapere in che conto inserire queste spese: vestiario ( scarpe, ginocchiere, giubetti ecc..) dime (il cui uso viene fatto anche solo una volta,alcune sono fatte in legno che dopo un po' di tempo vengono bruciate) cacciviti, punte di trapani o pantografi, lame, e utensileria minuta carta vetrata, e attrezzatura minuta. ciao Mauro

    Risposta

    Resto al quanto sorpreso nell'apprendere che non vi sia uniformità nei comportamenti dei singoli uffici nell'identificazione e nella collocazione delle singole voci di costo malgrado l'utilizzo di una procedura software (Zucchetti)che dovrebbe limitare al massimo tali difformità. Infatti ogni singolo sottoconto del piano dei conti utilizzato per la gestione della contabilità dei nostri clienti sia automaticamente abbinato alle singole procedure (bilancio riclassificato, Irap, studi di settore, parametri ecc..). Pertando qualora vi sia una difformità rispetto alla classificazione imposta dai singoli trasferimenti, ciò è dovuto esclusivamente alla gestione manuale dei singoli importi trasferiti. In riferimento ai costi, di natura eterogenea, da te indicati nella domanda, è chiaro che ciò che risulta rilevante non è la singola connotazione che tali costi assumono nei sottoconti del piano dei conti, ma bensì dove tali sottoconti andranno a finire in sede di importazione dei dati nelle singole procedure fiscali. Tale confluenza è stabilita a monte quando si decidono i conti di abbinamento del piano dei conti con i fiscali ed il bilancio riclassificato. Quindi, al fine di una corretta collocazione di dette spese, è indispensabile un corretto abbinamento. Fatta questa premessa, ti ricordo che le regole per definire la collocazione di tali spese sono così identificate: 1- AI FINI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (direttiva CEE) E DELL'IRAP: per la corretta collocazione è necessario fare riferimento ai principi contabili nazionali in particolare al principio contabile n. 12 (riclassificazione costi e ricavi) 2- AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO "G" MODELLO UNICO valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detto quadro 3- AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detti quadri

    Pubblicata il: 20-04-2009

    Oggetto

    Acquisti da San Marino

    Domanda

    Nel caso di acquisti da San Marino senza applicazione dell'Iva, è giusto emettere un'autofattura e registrarla sia negli acquisti che nelle vendite? Inoltre ho letto che va data comunicazuione all'Ufficio Iva competente degli estremi della registrazione; come avviene questa comunicazione? Grazie e buon lavoro

    Risposta

    Per gli acquisti da San Marino è possibile adottare una delle due seguenti procedure a seconda che l'operatore sanmarinense indichi l'IVA in fattura o meno. INDICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA 1- Cedente sanmarinese: - emette fattura in 4 copie indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell'acquirente italiano e l'IVA dovuta; - presenta all'Ufficio Tributario di San Marino la fattura e un elenco riepilogativo in 4 esemplari; - versa l'IVA risultante dall'elenco; - trasmette l'originale della fattura vistata all'acquirente italiano; 2- l'acquirente italiano - annota l'originale della fattura ricevuta sul registro degli acquisti opera la detrazione dell'imposta. FATTURA SENZA INDICAZIONE DELL'IVA 1- Cedente sanmarinese: - emette fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell'acquirente italiano, la fa vistare all'ufficio tributario di San Marino e la spedisce al cliente italiano; 2- l'acquirente italiano: - determina il debito d'imposta indicandone l'ammontare sull'originale della fattura rilasciatogli dal cedente; - procede ad annotare la stessa sui registri IVA vendite e acquisti (così come avviene per le autofatture); - comunica l'avvenuta annotazione all'Ufficio IVA della propria circoscrizione, indicando i numeri progressivi attribuiti nei rispettivi registri. La legge non stabilisce un termine entro cui fornire la comunicazione; esiste solo una circolare che lo fissa in 5 giorni dall'annotazione (Cir. Min. 20.04.1973 n. 30/510542).

    Pubblicata il: 01-04-2009

    Oggetto

    SVIZZERA

    Domanda

    Pubblicata il: 30-01-2009

    Oggetto

    cessione auto usate nella cee

    Domanda

    Avendo venduto un'autovettura usata ad una ditta Bulgara emetto una fattura non imponibile art 41 come se fosse una normale cessione intracomunitaria, oppure ,essendo una cessione occasionale di beni usati, devo fatturarla con il regime del margine ? grazie Norma Banfi

    Risposta

    Nel caso in cui il mezzo sia stato acquistato usato e sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime iva dei beni usati (regime del margine), l'operazione, ancorchè effettuata fra soggetti passivi appartenenti a due Stati menbri diversi, sarà assoggettata al regime del margine e non sarà considerata una cessione intracomunitaria ma una cessione interna allo Stato membro del cedente che applica il predetto regime.

    Pubblicata il: 23-01-2009

    Oggetto

    fatturazione

    Domanda

    Se un taxista deve emettere una fattura a un'azienda svizzera per la pubblicità esposta sull'auto deve assoggettarla ad iva 20% o è eseclusa iva art.7 ? E se il destinatario della fattura è un'azienda di Campione d'Italia? grazie mille Anna

    Risposta

    In merito al presente quesito resto in attesa di ulteriori informazioni circa le modalità di espletamento del servizio, se trattasi di attività oggetto dell'impresa stessa oltre che alla nazionalità ed alla resdienza del committente. Si resta anche in attesa di copia del contratto di pubblicità.