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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 25-05-2009

    Oggetto

    Deduzione IRAP 10% ai fini delle imposte dirette

    Domanda

    Si chiede di conoscere quali siano le condizioni per poter beneficiare della deduzione, pari al 10% dell'IRAP pagata, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) da parte delle imprese oppure da parte di professionisti che siano sottoposti a tale tributo.

    Risposta

    La risposta al quesito deve essere ricercata all'interno della circolare n. 16 del 14 aprile 2009. Infatti la circolare al punto "1. Ambito di Applicazione" recita:"La deduzione forfetaria, pari al 10%b dell'IRAP versata, puo' essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde, dunque, dall'ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi. Resta inteso che il sostenimento dei costi relativi al personale dipendente o agli interessi passivi deve rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicita' e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti". Risulta evidente che la congiunzione usata dal legislatore "OPPURE" assume valore nel senso che debbano essere presenti una tipologia (costi del personale) o, in alternativa, l'altra tipologia di spesa (interessi passivi) al fine di beneficiare della deduzione in oggetto. Quindi in presenza di una spesa oppure dell'altra, indipendentemente dall'ammontare, è possibile fruire della deduzione. Appare molto più preoccupante l'altra affermazione della circolare in relazione all'"INERENZA" degli interessi passivi che, qualora non inerenti all'attività d'impresa ed in mancanza di costi per il personale dipendente, negerebbero l'accesso alla possibilità della deduzione in oggetto. In relazione alle operazioni che abbiano generato interessi passivi, la circolare citata prevede che saranno attivati opportuni controlli al fine di verificarne le valide ragioni economiche e l'inerenza all'attivita'esercitata.

    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi - Imposta di bollo

    Domanda

    L'Agenzia delle entrate ha espressamente previsto che i contribuenti minimi devono assolvere l'imposta di bollo se le fatture, da loro emesse, sono di importo superiore ad Euro 77,47. Si chiede di conoscere quale trattamento, ai fine della suddetta imposta, deve essere riservato a scontrini e ricevute fiscali.

    Risposta

    Per quanto riguarda le fatture emesse dai contribuenti minimi, senza addebito dell’IVA, queste devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quanto l’importo è superiore a euro 77,47. Per quanto concerne, invece, le ricevute fiscali, tali documenti non sono soggetti all’imposta di bollo in quanto l’articolo 13 del decreto legge n. 660 del 30/12/1979, convertito in legge n. 31/1980, ha espressamente introdotto una specifica esenzione per la ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 legge n. 249/1976. La circostanza che nessuna espressa esclusione dall’imposta di bollo sia stata prevista per lo scontrino fiscale, si ritiene non debba indurre a ritenere che tale certificazione, invece, sia soggetta ad imposta di bollo. Nessuna norma abbia, già in passato(anche prima dell’introduzione del regime dei minimi), previsto espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo per il citato documento in quanto, il medesimo, non è soggetto alla menzionata imposta, non costituendo né una ricevuta e né una quietanza. Risulterebbe oltretutto impossibile, da un punto di vista pratico, poter procedere all’assolvimento dell’imposta di bollo mediante l’applicazione del contrassegno.

    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi

    Domanda

    Un contribuente nel 2008 è entrato nel regime dei minimi, dal 2009 fuoriesce dal citato regime ed entra nel regime di contabilità semplificata. Nel 2009 registra una fattura di competenza dell'anno 2008 che ha avuto manifestazione finanziaria solo nel 2009. Nel 2008 il costo non è stato dedotto in quanto non materialmente pagato. Si chiede se è possibile dedurre il citato costo nel 2009 anche se di competenza del 2008.

    Risposta

    La legge Finanziaria 2008 ha fornito alcuni principi per le ipotesi di passaggio di regime al fine "di evitare salti o duplicazioni di imposta". In particolare, il citato comma, fornisce specifici chiarimenti per le ipotesi di passaggio dal regime dei minimi a quello di determinazione ordinaria. Per tale ipotesi si afferma che i costi di "competenza" del periodo in cui si applica il regime dei minimi che però non hanno concorso in quel periodo alla determinazione del reddito assumono rilevanza nei periodi successivi nei quali si verificano i presupposti stabiliti dal regime dei minimi. In pratica, il legislatore ha stabilito che se un determinato costo non viene pagato il medesimo diviene deducibile quando si verifica tale evento anche se il soggetto è già fuoriuscito dal regime dei minimi e il citato onere non sarebbe più deducibile in quanto non di competenza economica. I medesimi criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di determinazione del reddito a quello dei minimi.

    Pubblicata il: 11-05-2009

    Oggetto

    Società a responsabilità limitata artigiana e compilazione quadro RR modello UNICO 2009

    Domanda

    Una persona fisica è socia di una società a responsabilità limitata artigiana ed in quanto tale è iscritta all'Inps gestione artigiani. Nel 2008 la società non ha distribuito dividendi e il socio non aveva altri redditi da dichiarare. Il contribuente non sarebbe quindi tenuto a presentare il modello Unico. Il socio della srl è obbligato a presentare il modello Unico 2009 solo per il quadro RR, considerato anche che la quota parte di utile della SRL a lui attribuibile non supera il minimale INPS?

    Risposta

    Le istruzioni al quadro RR prevedono l'indicazione della quota di partecipazione agli utili, ancorchè non distribuiti. Se inferiore, va indicato il reddito minimale. Si ritiene quindi obbligatoria la compilazione del quadro RR e la presentazione del modello Unico.

    Pubblicata il: 27-04-2009

    Oggetto

    collacazione di alcuni costi

    Domanda

    al fine di unificare per tutti gli uffici la collacazione nel conto esatto di alcuni costi vorrei sapere in che conto inserire queste spese: vestiario ( scarpe, ginocchiere, giubetti ecc..) dime (il cui uso viene fatto anche solo una volta,alcune sono fatte in legno che dopo un po' di tempo vengono bruciate) cacciviti, punte di trapani o pantografi, lame, e utensileria minuta carta vetrata, e attrezzatura minuta. ciao Mauro

    Risposta

    Resto al quanto sorpreso nell'apprendere che non vi sia uniformità nei comportamenti dei singoli uffici nell'identificazione e nella collocazione delle singole voci di costo malgrado l'utilizzo di una procedura software (Zucchetti)che dovrebbe limitare al massimo tali difformità. Infatti ogni singolo sottoconto del piano dei conti utilizzato per la gestione della contabilità dei nostri clienti sia automaticamente abbinato alle singole procedure (bilancio riclassificato, Irap, studi di settore, parametri ecc..). Pertando qualora vi sia una difformità rispetto alla classificazione imposta dai singoli trasferimenti, ciò è dovuto esclusivamente alla gestione manuale dei singoli importi trasferiti. In riferimento ai costi, di natura eterogenea, da te indicati nella domanda, è chiaro che ciò che risulta rilevante non è la singola connotazione che tali costi assumono nei sottoconti del piano dei conti, ma bensì dove tali sottoconti andranno a finire in sede di importazione dei dati nelle singole procedure fiscali. Tale confluenza è stabilita a monte quando si decidono i conti di abbinamento del piano dei conti con i fiscali ed il bilancio riclassificato. Quindi, al fine di una corretta collocazione di dette spese, è indispensabile un corretto abbinamento. Fatta questa premessa, ti ricordo che le regole per definire la collocazione di tali spese sono così identificate: 1- AI FINI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (direttiva CEE) E DELL'IRAP: per la corretta collocazione è necessario fare riferimento ai principi contabili nazionali in particolare al principio contabile n. 12 (riclassificazione costi e ricavi) 2- AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO "G" MODELLO UNICO valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detto quadro 3- AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI valgono le specifiche riportate nelle istruzioni alla compilazione di detti quadri