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Pubblicata il: 30-07-2009
Base imponibile per cessione di autovetture per cui è stata operata la detrazione nella misura del 40%
In caso di cessione dell’autovettura per il cui acquisto l’imposta è stata detratta per il 40%, la base imponibile è assunta in misura corrispondente. Quale trattamento si applica sulle rivendite successive?
Per effetto del nuovo testo dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell’articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l’applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l’esposizione dell’IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005). Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della legge n. 388 del 2000, per l’acquisizione dei veicoli l’IVA era ammessa in detrazione nei limiti del 10 per cento (divenuto 15 per cento dal 1° gennaio 2006), e l’applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all’applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta neppure in parte. Pertanto si fa presente che, ai fini della determinazione della base imponibile, il quarto comma dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 244 del 2007, prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità. Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell’imposta addebitata in fattura dal cedente. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)
Pubblicata il: 29-07-2009Versamento imposte soci srl
Una srl è soggetta agli studi di settore e pertanto può effettuare il versamento dell’IRES/IRAP entro il prossimo 5.8.2009 con la maggiorazione dello 0,40%. Analoga possibilità è concessa anche ai soci della società per il versamento delle proprie imposte?
Il DPCM 4.6.2009 ha concesso la proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO e dalla dichiarazione IRAP al 6.7 ovvero 5.8.2009 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che esercitano un’attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che non hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569. La proroga è altresì concessa ai soggetti titolari di partecipazione (collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone, soci di associazioni professionali, soci di società di capitali trasparenti) in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’analoga proroga concessa nel 2007 (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) i soci di srl non trasparenti possono beneficiare della proroga limitatamente al versamento dei contributi IVS dovuti in relazione al reddito d’impresa conseguito dalla società ed agli stessi imputato per il calcolo della contribuzione previdenziale.
Pubblicata il: 29-07-2009Cessazione attività di ditta individuale e successiva riapertura della partita IVA
Una ditta individuale in contabilità semplificata ha cessato l’attività in data 28.2. Successivamente, l’1.4 ha aperto una nuova attività con una nuova partita IVA.
Per tale soggetto, come va compilato il quadro RG del mod. UNICO? Devono essere applicati gli studi di settore considerato che la nuova attività rientra in uno studio di settore diverso da quella cessata?
Il soggetto che nel 2008 ha cessato la propria attività e successivamente ha richiesto una nuova partita IVA è tenuto alla presentazione di un unico quadro RG del mod. UNICO 2009 PF, non essendo prevista la possibilità di “sdoppiare” tale quadro. In merito all’applicazione degli studi di settore, si rammenta che non costituisce una causa di esclusione la cessazione dell’attività con inizio, entro i successivi 6 mesi, di una nuova attività, qualora quest’ultima rientri nel medesimo studio di settore dell’attività precedentemente cessata. Nel caso di specie, poiché la nuova attività non rientra nel medesimo studio di quella cessata, si ritiene possa operare la causa di esclusione identificata dal codice “12” (modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore), con la conseguenza che il contribuente, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2009, n. 29/E: - è tenuto alla compilazione del modello dello studio di settore relativo all’attività per la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il 2008, a prescindere dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata; - non deve compilare il mod. INE.
Pubblicata il: 16-07-2009Studi di settore e imprese multiattività, modalità di accertamento.
Si chiede di sapere quali siano le modalità di accertamento per i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività (imprese multiattività)mediante l'utilizzo degli studi di settore relativamente all'anno d'imposta 2008.
Dal 2007 i soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nello stesso studio di settore non sono più tenuti all’obbligo dell’annotazione separata. Tali soggetti devono compilare il prospetto “Imprese multiattività”, presente nei modelli degli studi, se l’importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti è superiore ad una determinata percentuale (30% dal 2008) dei ricavi complessivamente dichiarati. Per i soggetti in esame, la citata Circolare n. 29/E ridabisce che, nell’attività di accertamento: - se i ricavi delle attività non prevalenti sono pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi, gli studi di settore possono essere direttamente utilizzati dall’Ufficio; - se i ricavi delle attività non prevalenti sono superiori al 30% dei ricavi complessivi, il risultato di GERICO può essere utilizzato soltanto per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo “con le ordinarie metodologie”.
Pubblicata il: 10-07-2009Deduzioni a fovare degli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore.
In quale misura vengano applicate le deduzioni spettanti agli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore e dove devono essere collocate ai fini della loro deduzione?
Come previsto dall’art. 66, comma 5, TUIR, a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, spetta una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone (la deduzione pertanto non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell’impresa). La citata deduzione è riconosciuta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Considerato che la Finanziaria 2009 ha previsto anche per il 2008 la possibilità di usufruire, per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, della deduzione in misura pari al 35% della deduzione relativa ai trasporti “regionali”, gli importi a disposizione dei citati soggetti sono i seguenti: € 19,60 nel Comune in cui ha sede l’impresa; € 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti; € 92,00 oltre il predetto ambito territoriale. La deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. L’importo complessivo spettante va indicato nei seguenti righi del modello UNICO 2009: Imprese in contabilità semplificata: Ditta individuale rigo RG20; Società di persone rigo RG21. Imprese in contabilità ordinaria per opzione: Ditta individuale rigo RF38 codice “99”; Società di persone rigo RF46 codice “99”. Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con indicazione: - dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione; - degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento (31.12.2012). Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP e pertanto quanto usufruito ai fini della determinazione del reddito d'impresa non è deducibile ai fini di tale imposta.
