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Pubblicata il: 07-08-2009
Credito d'imposta per gli autotrasportatori decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Occorre effettuare adempimenti particolare, oltre al pagamento della tassa automobilistica, per usufruire del credito d'imposta?
Il credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77% dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d’imposta, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta utilizzando l'apposito modello(il link per il modello è: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/Crediti+imposta/Credito+imposta+per+gli+autotrasportatori/). La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. E'prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.
Pubblicata il: 07-08-2009Rivalutazione immobili per soggetti in contabilità semplificata - Ulteriori adempimenti
Si chiede di sapere se, oltre all'indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi UNICO 2009 ed al pagamento della relativa imposta di rivalutazione, sia necessario effettuare ulteriori adempimenti al fine di rendere valida la rivalutazione dei beni immobili.
Sono ammesse alla rivalutazione le imprese individuali e le societa' di persone in contabilita' semplificata. Il comma 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 10 della medesima legge, estende la facolta' della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle societa' di persone in contabilita' semplificata. In tal caso, l'articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da presentarsi entro il termine di presentazione della dichirazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate(rif. circolare 11/E del 19 marzo 2009).
Pubblicata il: 07-08-2009Rivalutazione immobili e tipologia di contabilità adottata nelle annualità 2007 e 2008 - Saldo attivo di rivalutazione
Una società (SNC o SAS) , in contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2007, ha nel bilancio al 31 dicembre 2007 taluni fabbricati strumentali quasi completamente ammortizzati.
Nel 2008 la Società “passa in contabilità semplificata e intende procedere alla rivalutazione degli immobili.
Si chiede di sapere se è possibile rivalutare i beni immobili strumentali iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 senza la necessità di iscrivere e
affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, in quanto si trova in contabilità semplificata nel periodo d’imposta 2008.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 con riferimento ai beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. In contropartita della rivalutazione “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (…) che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d’imposta”. “Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali (…)”. Come precisato nella circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, la rivalutazione in esame può essere effettuata anche dai soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. In particolare, le imprese individuali e le società di persone: · redigono un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; · non sono assoggettate alla disciplina sul saldo attivo di rivalutazione, considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto nella contabilità (cfr. circolare n. 11/E del 2009 e circolare n. 22 del 6 maggio 2009). Tali disposizioni si applicano anche al caso in esame, considerato che la Società, alla data in cui deve essere eseguita la rivalutazione (esercizio in corso al 31 dicembre 2008), è in regime di contabilità semplificata. Ne deriva che la società può, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, rivalutare gli immobili risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora iscritti alla data del 31 dicembre 2008 nel registro dei beni ammortizzabili senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione e, conseguentemente, applicare la relativa disciplina (rif. risoluzione ministeriale 202/e del 05.08.2009).
Pubblicata il: 30-07-2009Indennità corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio
Quale trattamento fiscale deve essere attribuito alle indennità di maternità o infortunio corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio?
Con la circolare ministeriale n. 189/E del 21 settembre 1999, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’indennità di maternità o di infortunio percepita, a carico dell’INPS, da parte di imprenditrici iscritte alle gestioni IVS artigiani o commercianti, come pure l’indennità INAIL erogata a seguito di in infortunio sul lavoro deve essere dichiarata nel quadro RF, in caso di contabilità ordinaria, e nel quadro RG, nel caso di contabilità semplificata, del modello UNICO trattandosi di indennità sostitutiva del reddito d’impresa. Le indennità spettanti a soggetti che non producono singolarmente reddito di impresa ma che dichiarano un reddito di partecipazione in società personali, sono disciplinate dall’articolo 6, comma 2 del Tuir. Seppure manchi una sua presa di posizione specifica sul punto, il pensiero dell’Amministrazione dovrebbe essere sempre quello espresso nel seguente passo delle istruzioni al modello Unico 2009 - PF, quadro RH: “vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.”. La D.R.E. del Veneto, con risposta del 16 gennaio 2003 ha specificato che un socio di una società di persone che ha percepito individualmente un assegno per invalidità temporanea assoluta a titolo di indennità non è tenuto alla restituzione della stessa alla società. Pertanto, si ritiene che l'indennità debba essere dichiarata soltanto dal socio che l'incassa, mediante la collocazione nel quadro RH, ma separatamente dalla quota di utile della società scomputando, conseguentemente, le eventuali ritenute subite.
Pubblicata il: 30-07-2009Calcolo del plafond per le spese di manutenzione e rivalutazione.
L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal quinto periodo d’imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in commento alla precedente legge di rivalutazione, si evidenzia che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)
