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Pubblicata il: 23-01-2009
fatturazione
Se un taxista deve emettere una fattura a un'azienda svizzera per la pubblicità esposta sull'auto deve assoggettarla ad iva 20% o è eseclusa iva art.7 ? E se il destinatario della fattura è un'azienda di Campione d'Italia? grazie mille Anna
In merito al presente quesito resto in attesa di ulteriori informazioni circa le modalitĂ di espletamento del servizio, se trattasi di attivitĂ oggetto dell'impresa stessa oltre che alla nazionalitĂ ed alla resdienza del committente. Si resta anche in attesa di copia del contratto di pubblicitĂ .
Pubblicata il: 13-11-2008carburante
Le imprese che registrano la fattura per il rifornimento di carburante (anche non autotrasportatori) hanno comunque l'obbligo di compilare la scheda carburante da allegare con i dati dei chilometri, oppure è sufficiente la fattura? Grazie e ciao
Dopo varie ricerche relative alla normativa in oggetto,che si basa fondamentalmente su due documenti,(D.P.R. 444/1997 e circolare n. 205 del 12.08.1998), sembrerebbe poco chiaro il trattamento da riservare alle annotazioni relative ai chilometri se non addirittura in contrato da ciò che viene affemato dalla legge da quanto riferito nella circolare. Per questo motivo in data 14.11.2008 ho sottoposto il tuo quesito alla Confartigianato Direzione Politiche Fiscali di Roma. Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta sulla queatione. Resta inteso che sarà mia cura divulgare la relativa risposta non appena ne sarò informato. Integro la domanda con la risposta ricevuta dalla Confartigianato Direzione Politiche Fiscali che ha risposto nel seguente modo:"Il D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 (Regolamento scheda carburante), all'articolo 1, comma 1, prevede l'annotazione degli acquisti di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione nella scheda carburante, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli del citato DPR. L'articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. prevede che prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo. La compilazione della scheda carburante, con tutti i dati richiesti (anche dei chilometri), è sostitutiva della fattura (come previsto dall'articolo 1,comma 2, DPR 444). Se, al contrario, viene richiesta l'emissione della fattura in sede di acquisto del carburante, questa ai fini IVA deve contenere i dati indicati nell'art. 21, comma 2, DPR 633/72. I chilometri percorsi, risultanti per ciascun veicolo dal contachilometri alla fine dell'anno, dovranno essere indicati nella dichiarazione per il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori per il gasolio, così come risulta da tale modello di dichiarazione. In conclusione, si ritiene che sulla fattura non deve essere fatta alcuna indicazione dei chilometri. Tale indicazione dovrà invece essere effettuata, unicamente, sulla dichiarazione per il credito spettante agli autotrasportatori."
Pubblicata il: 29-10-2008acconti contribuenti minimi
volevo sapere per le ditte che nel 2008 sono in regime dei minimi, per il versamento dell'acconto irpef, inps,irap del 30.11.2008 e' comunque da versare tutte e tre le imposte o l'irap non e' da versare? ciao Mauro
Per i titolari d'impresa che adottano il regime dei minimi dal 2008 il versamento dell’acconto IRPEF/INPS deve avvenire esclusivamente con il METODO STORICO in quanto a tali soggetti è precluso, per l’anno di accesso al nuovo regime, il metodo previsionale. Nel caso di un IMPRESA FAMILIARE modalità di versamento dell'acconto IRPEF: A)il titolare deve sommare al proprio acconto determinato con il METODO STORICO, il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore; B)i collaboratori familiari determinano il proprio acconto commisurandolo alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione. Gli stessi possono utilizzare comunque il METODO PREVISIONALE con riferimento agli altri redditi posseduti. In merito all'IRAP si ricorda che i soggetti in questione, per espressa previsione normativa (comma 104 art. 1 finanziaria 2008), sono esenti dall'IRAP e quindi anche dal versamento del relativo acconto. Inoltre i contribuenti minimi sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione della dichiarazione IRAP. I contribuenti minimi sono tenuti al versamento telematico.
Pubblicata il: 22-10-2008Donazioni
Un artigiano vuole donare ai propri figli gli immobili di sua proprietà e gli è stato detto che deve pagare un'imposta di donazione pari al 4% del valore degli stessi; è vero?
L'imposta sulle donazioni nella misura del 4% è dovuta solo qualora l'importo della donazione superi la cifra di 1 milione di euro elevata a 1 milione e mezzo nel caso di soggetti portatori di handicap (franchigia che spetta per le donazioni effettuate nei confronti di coniuge e parenti in linea retta). Resta inteso che trattandosi di immobili restano dovute le imposte ipotecarie e catastali per il trasferimento dell'immobile.
Pubblicata il: 22-10-2008estromissione agevolata immobili
Ciao, volevo chiarimenti in merito all'imposta di registro sugli immobili concessi in locazione in regime d'impresa che hanno beneficiato dell'estromissione agevolata, e il comportamento da tenere per le fatture di canoni d'affitto emesse nel corso del 2008 sempre in riferimento a tali immobili. Grazie
Il contribuente deve tenere il seguente comportamento: 1 - procedere all’emissione di note di accredito di Iva relativamente alle fatture emesse a seguito dell’incasso dei canoni relativi ai primi mesi del 2008; 2 - procedere all’integrazione dell’imposta di registro dall’1 al 2 per cento. L’integrazione dell’imposta di registro deve essere effettuata nel seguente modo: A) per i contratti in corso al 1° gennaio 2008, la riliquidazione dell’imposta deve essere riferita al periodo contrattuale che va dal 1° gennaio 2008 (data da cui decorrono gli effetti dell’opzione rilevanti per la configurazione della fattispecie ai fini dell’imposta) al termine del periodo per il quale è stata pagata l’imposta con aliquota dell’1 per cento; B) per i contratti successivi al 1° gennaio 2008, il periodo interessato va dalla data di inizio di validità del contratto al termine del periodo per il quale è già stata pagata l’imposta con aliquota dell’1 per cento. Il termine per l’integrazione dell'imposta di registro è di 20 giorni a partire dalla data di perfezionamento dell’estromissione che coincide con la data di effettivo versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta. ESEMPIO: Contribuente che abbia versato l’imposta sostitutiva per l’estromissione in data 18 settembre: il termine per regolarizzare l’imposta di registro è scaduto l’8 ottobre 2008. Il tardivo versamento dell'imposta di registro può costituire oggetto di ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%) se è eseguito nei trenta giorni successivi, ovvero ridotta ad un quinto (6%) se la regolarizzazione avviene entro un anno. Si precisa che le informazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria sono giunte notevolmente in ritardo (risposte fornitre in data 14.10.2008) e petanto potrebbe essere invocata la mancata applicazione delle sanzioni in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza della norma e della sua portata (art. 6 comma 2 DLGS 472/1997)