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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-12-2009

    Oggetto

    Acconto IIVA contribuenti ex "nuove iniziative" o ex "minimi"

    Domanda

    I contribuenti che nel 2008 applicavano il "forfettino" oppure erano contribuenti minimi e che nel 2009 sono transitati nel regime iva ordinario sono tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il 28.12.2009 (il 27 è domenica)?

    Pubblicata il: 12-12-2009

    Oggetto

    Termine di annotazione della fattura d’acquisto per l'esercizio del diritto alla detrazione

    Domanda

    Qual è il termine entro il quale bisogna annotare una fattura di acquisto per effettuare la detrazione?

    Risposta

    Per stabilire entro quale termine bisogna annotare la fattura d’acquisto occorre considerare che, ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile. Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

    Pubblicata il: 12-12-2009

    Oggetto

    Vendita di merce in stock

    Domanda

    Quali adempimenti fiscali deve effettuare il cedente per la vendita di merce in stock?

    Risposta

    Le vendite in blocco (cd. stock) devono essere documentate dalla fattura e dal documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.

    Pubblicata il: 12-12-2009

    Oggetto

    Detrazione fiscale per l’acquisto di un televisore

    Domanda

    Quali sono le condizioni per usufruire della detrazione fiscale del 20% per l’acquisto di un televisore?

    Risposta

    Le spese effettuate dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di apparecchi televisivi beneficiano della detrazione fiscale del 20% se finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni previsti per le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36%. Il riconoscimento del diritto alla detrazione per l'acquisto del televisore è, pertanto, collegata agli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a: manutenzione straordinaria (articolo 31 della legge 457/1978, lett. b); restauro e risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d). La detrazione, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro. Il pagamento del televisore finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

    Pubblicata il: 12-12-2009

    Oggetto

    Detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di risparmio energetico e contratto di comodato

    Domanda

    Per poter portare in detrazione le spese sostenute per risparmio energetico, il figlio comodatario dell’immobile del genitore, deve registrare il contratto di comodato oppure basta redigerlo in forma libera senza farlo successivamente registrare?

    Risposta

    Per avere diritto alla detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica dell’immobile in comodato è necessario che il comodatario indichi gli estremi di registrazione del contratto di comodato. Il contratto di comodato dei beni immobili in forma scritta rientra, infatti, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al Dpr n. 131/1986, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00. Poiché nella disposizione recata dal comma 4 dell'art. 5 della Tariffa non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, l'Agenzia delle entrate - con risoluzione 6 febbraio 2001, n. 14 - ha chiarito che il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni (immobile) oggetto di comodato.