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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-10-2009

    Oggetto

    RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI IRAP

    Domanda

    Nell’ipotesi di omesso o carente versamento dell’Irap è possibile sanare la violazione, mediante ravvedimento operoso, considerando che, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva posto dei limiti?

    Risposta

    Si ricorda, anzitutto, che l’art. 13, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, nella versione attualmente vigente, dispone, nel caso di omesso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un 1/12 (dal 30% al 2,50%) se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della violazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’Irap il legislatore ha stabilito, con due successivi provvedimenti (art. 1 D.L. n. 106/2005 e art. 1 D.L. n. 206/2006), che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato art. 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento dell’Irap: 1. a saldo, relativamente al periodo d’imposta 2004; 2. in acconto o a saldo, relativamente ai periodi d’imposta 2005 e 2006. Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2006, analoghe disposizioni, si precisa che l’istituto del ravvedimento operoso trova applicazione per le violazioni dell’obbligo di versamento, in acconto o a saldo, dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2007 ed ai seguenti (R.M. 17.02.2009, n. 43/E).

    Pubblicata il: 20-10-2009

    Oggetto

    Omesso invio dichiarazione IRAP da parte dell'intermediario preposto alla trasmissione

    Domanda

    Una società di elaborazione dati ha trasmesso, per una srl, soltanto il mod. UNICO (IVA e redditi), entro il 30.9.2009. Come si può procedere a regolarizzare l’omesso invio della dichiarazione IRAP? Quali sono le sanzioni applicabili?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.9.2007, n. 52/E l’omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Sul punto l’Agenzia precisa che “la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.” Considerate le nuove misure della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso introdotte a decorrere dal 29.11.2008, la società di elaborazione dati in esame potrà regolarizzare la violazione provvedendo all’invio del mod. IRAP 2009 della srl ed al versamento della sanzione ridotta pari a € 43 (516 x 1/12). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8924”. Ai fini della regolarizzazione la srl dovrà versare la sanzione ridotta pari a € 21 (258 x 1/12)riportando sul mod. F24 il codice tributo “8911”.

    Pubblicata il: 23-09-2009

    Oggetto

    Cessione auto usata a un soggetto comunitario

    Domanda

    Un commerciante d’auto ha acquistato un’autovettura usata da un privato rientrante nel regime del margine. Deve cederla ad un cliente rumeno che la porterà in Romania. Resta applicabile il regime del margine o essendo il cliente un privato comunitario la cessione va interamente assoggettata ad IVA?

    Risposta

    Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati comunitari devono essere assoggettate ad IVA nello Stato del cedente. Nel caso di specie, pertanto, la cessione sarà assoggettata ad IVA con le regole previste per il regime del margine, ancorché il bene sia destinato ad essere trasportato in un altro Stato UE. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha infatti precisato che, le cessioni di beni usati “effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato membro, restano in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine in quanto, nella attispecie, non tornano applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie, di cui all'articolo 41 del Dl n. 331 del 1993”. Analogo trattamento va riservato anche nel caso in cui l’acquirente comunitario è un soggetto passivo d’imposta in quanto le cessioni con applicazione del regime del margine sono considerate operazioni interne. In merito, nella citata Circolare n. 177/E, è infatti confermato che “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari, non costituiscono cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legge n. 331/93”.

    Pubblicata il: 23-09-2009

    Oggetto

    Regime dei minimi e cessione bene strumentale

    Domanda

    Un soggetto che adotta dal 2008 il regime dei minimi deve a breve cedere un bene strumentale acquistato anteriormente all’accesso in tale regime.
    L’importo va assoggettato ad IVA? Come va trattato ai fini della determinazione del reddito nel quadro CM del mod. UNICO 2010?

    Risposta

    La cessione di un bene strumentale da parte di un soggetto che adotta il regime dei minimi non va assoggettato ad IVA così come le ordinarie operazioni effettuate dallo stesso. Poiché il bene è stato acquistato anteriormente all’ingresso nel regime dei minimi concorrerà alla formazione del reddito la plusvalenza conseguita, determinata, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, quale “differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”. Si ritiene tuttavia che detta modalità, per i lavoratori autonomi, interessi i beni strumentali acquistati a decorrere dal 5.7.2006, data dalla quale hanno rilevanza fiscale le plusvalenze generate dalla cessione dei beni strumentali.

    Pubblicata il: 02-09-2009

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in società di persone

    Domanda

    Il 22.9.2008 una ditta individuale è stata conferita in una società di persone costituita in tale data.
    Si chiede di riepilogare gli adempimenti dichiarativi in capo alla società nonché di specificare se la società può essere esclusa dall’applicazione degli studi di settore in quanto il 2008 risulta l’anno di inizio dell’attività.

    Risposta

    La società di persone risultante dal conferimento di una ditta individuale con effetto 22.9.2008 deve porre in essere i seguenti adempimenti dichiarativi: - presentare entro il 30.9.2009 la dichiarazione IRAP relativa al periodo 22.9 – 31.12.2008, in forma autonoma; - presentare entro il 30.9.2009 il mod. UNICO comprendente la dichiarazione IVA del 2008 composta da 2 intercalari (il primo riferito alle operazioni effettuate dalla società nonché quelle poste in essere dalla ditta individuale dall’ultima liquidazione periodica effettuata, il secondo riferito alle operazioni effettuate dalla ditta individuale fino all’ultima liquidazione periodica effettuata) nonché la dichiarazione dei redditi del periodo 22.9 – 31.12.2008. In merito alla possibilità di escludere la società dagli studi di settore per il 2008 la causa di esclusione prevista in caso di inizio dell’attività non può trovare applicazione per un soggetto che non inizia “ex novo” la propria attività in quanto prosegue l’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto. Le fattispecie per le quali è operativa la condizione di “mera prosecuzione dell’attività”, come desumibile dalle istruzioni dei modelli studi di settore, riguardano l’acquisto o affitto d’azienda, la successione o donazione d’azienda, la trasformazione e la scissione o fusione di società. Ancorché non sia richiamato il conferimento dell’unica azienda si ritiene che per la società conferitaria tale operazione configuri una situazione di “mera prosecuzione dell’attività”. Pertanto la società nel mod. UNICO 2009 SP non potrà indicare alcuna causa di esclusione dagli studi di settore. In particolare nel frontespizio del modello studi di settore si dovrà indicare il codice “3” riferito a “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti” nonché il numero “3” nel campo “Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta”.