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Pubblicata il: 12-12-2009
Prestazioni dell’architetto relative al recupero edilizio
Si chiede se l’aliquota Iva del 10% per gli interventi di recupero edilizio si estende anche alla prestazione dell’architetto.
L'aliquota Iva al 10% è sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non rientrano, dunque, nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti, in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. Considerando che il legislatore nazionale quando ha voluto estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio anche alle prestazioni professionali le ha espressamente previste, la consulenza dell'architetto, anche se inerente a un'azione di recupero edilizio, è assoggettata all'aliquota ordinaria del 20 per cento.
Pubblicata il: 12-12-2009Contratto di locazione soggetto ad Iva
Un contratto di locazione di immobile strumentale soggetto ad Iva deve essere registrato?
I contratti di locazione di fabbricati strumentali debbono essere assoggettati all'obbligo di registrazione a prescindere dal regime Iva ad essi applicato (di esenzione o imponibilità). Tali contratti scontano annualmente l'imposta di registro dell'1% calcolata sull'ammontare del canone convenuto.
Pubblicata il: 12-12-2009Spese di frequenza di un master universitario
Le spese sostenute per la frequentazione di master universitari sono detraibili?
I costi per la frequenza di master danno diritto alla detrazione d'imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e a condizione che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Le spese di frequenza di master gestiti da università private sono detraibili per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Pubblicata il: 11-12-2009Frontalieri e regolarizzazione depositi esteri
Quali sono gli adempimenti da porre in essere per regolarizzare la detenzione del conto estero (conto stipendi) sul quale vengono regolarmente accredita gli stipendi derivanti da attività di reddito di lavoro dipendenti ed assimilati?
I soggetti residenti in Italia che svolgano attività di lavoro dipendente all'estero (per esempio Svizzera)hanno l'obbligo di dichiarare gli eventuali depositi bancari ed investimenti finanziari detenuti nel paese estero in quanto i proventi di tali investimenti e/o depositi sono oggetto di tassazione in Italia. Con la circolare 48/E del 17.11.2009 è stata regolamenta una mini sanatoria per tutti i lavoratori frontalieri che detengono esclusivamente depositi bancari al''estero derivanti dalle somme che vengono loro accreditate per l'attività di lavoro dipendente e/o redditi assimilati. La mini sanatoria non deve essere confusa con lo "SCUDO FISCALE", in quanto per accedere a tale strumento è richiesto che oltre alla detenzione di un conto bancario esistano anche investimenti finanziari mai dichiarati al fisco tramite il quadro RW. Infatti tutti i contribuenti residenti in Italia che detenendo conti all'estero e/o investimenti finanziari hanno l'obbligo di sottoporsi al "MONITORAGGIO FISCALE" tramite la compilazione del quadro RW; la violazione di tali obblighi comporta sanzioni a carico dei contribuenti interessati. Per gli italiani residenti in un raggio di 20 chilometri dalla frontiera, l'accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974 prevede che la tassazione del reddito di lavoro dipendente avvenga esclusivamente nella Confederazione Elvetica (circolare ministeriale 31/1979). Quindi in assenza di altri redditi italiani (diversi da quello della casa di abitazione, che viene comunque azzerato da una corrispondente deduzione), i frontalieri in questione sono esonerati dal modello Unico, salvo che per la presentazione del quadro RW (da inviare con il frontespizio). Per questi contribuenti, la violazione dell'obbligo di monitoraggio dei conti bancari esteri si configura, dunque, come una mancata presentazione dell'intera dichiarazione. Pertanto tali soggetti possono regolarizzare l'omissione del quadro RW aderendo alla mini sanatoria mediante le seguenti modalità: Entro il termine di 90 giorni (entro il prossimo 29 dicembre oltre tale termine la dichiarazione sarà comunque considerata omessa) possono sanare l'omissione presentanto una dichiarazione (frontespizio + modello RW)mediante il pagamento di una somma pari a 21 euro (somma dovuta per sanare la tardiva presentazione della dichiarazione).Con tale adempimento i soggetti in questione potranno regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno. Analogo adempimento dovrà essere effettuato per la regolarizzazione dell’ammontare dei contributi complessivamente versati a forme di previdenza(secondo pilastro). Per quanto concerne invece frontalieri che hanno presentato il modello Unico per l'anno 2008 potranno regolarizzare la prorpia posizione indicando i dati citati sopra e pagando 26 euro a titolo di sanatoria. Non sono stati attivati appositi codici tributo ma si ritiene che possano essere utiliozato il codice per violazioni generiche 8911. Per il futuro tali soggetti dovranno sottostare alle norme sul monitoraggio fiscale e provvedere alla tassazione dei proventi derivanti dal deposito di c/c dichiarando nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativi al modello 2009 e liquidando l'imposta del 27%. In alternativa a tale procedura sarà possibile fare accreditare su un c/c in Italia gli interessi derivanti dai c/c esteri in modo che l'intermediario finanziario nazionale potrà assolvere la ritenuta d'ingresso sugli interessi esteri.
Pubblicata il: 16-11-2009I.C.I.
immobili vari(abitazioni e garages)cointestati ai coniugi. A seguito della morte di un coniuge, il superstite dichiara al 100% solo la propria abitazione come "diritto di abitazione " sancito dal c.c. o anche il relativo box?
Il concetto di "diritto d'abitazione",qualora effettivamente esercitato dal coniuge si estende, oltre che all'abitazione nella quale vivevano i coniugi, anche alle relative pertinenze. Pertanto, qualora effettivamente esercitato, il diritto d'abitazione si estende anche alle pertinenze.
