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Pubblicata il: 23-06-2009
Adeguamento studi di settore: correttivi anticrisi e maggiorazione del 3%
Si chiede se, in conseguenza all'adeguamento ai valori derivanti da Gerico 2009, integrato dai correttivi anti-crisi, sia dovuta la maggiorazione del 3% della differenza fra ricavi contabili e ricavi da studi di settore.
Ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore è previsto che debba essere versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati. Tale maggiorazione non è dovuta per i periodi d’imposta in cui lo studio trova applicazione per la prima volta, anche a seguito di evoluzione. Come in precedenza evidenziato, il decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto che gli studi di settore, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, “…possono essere integrati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…”. L’introduzione dei correttivi “anticrisi”, effettuata con il decreto del 19 maggio 2009, configura quindi non una “evoluzione” degli studi di settore ma, stante il disposto normativo, una integrazione degli stessi. Pertanto, alle condizioni citate, ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi E' CONFERMATO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE, con riguardo agli studi non evoluti per il 2008.
Pubblicata il: 18-06-2009Versamenti Unico 2009 e rateizzo per i soggetti che beneficiano della proroga
Si chiede di sapere quando dovrĂ essere versata la seconda rata delle imposte derivanti da Unico 2009 per i soggetti con partita IVA che abbiano beneficiato della proroga.
Per i titolari di P. IVA che possono beneficiare della proroga dei versamenti a seguito dell'elaborazione degli studi di settore per l'attivitĂ esercitata, la proroga costituisce un semplice differimento dell'originale termine in scadenza il 16.06. Pertanto a seguito del differimento al 6.07 il contribuente in oggetto sarĂ costretto a versare due rate nello stesso mese ossia la prima in data 06.07.2009 (proroga) e la seconda entro il 16.07.2009 (scadenza naturale). Lo stesso discorso vale per i soggetti che intendono differire il pagamento al 5.08.2009 mediante l'applicazione della relativa maggiorazione. Tali contribuenti saranno chiamati ad effettuare due versamenti nel mese di agosto di cui il primo in data 05.08.2009 (termine differito con maggiorazione) ed il secondo entro il 17.08.2009 (scadenza naturale fatta salva la proroga di Ferragosto che da qualche anno a questa parte viene concessa con apposito decreto).
Pubblicata il: 16-06-2009Contribuenti minimi e versamenti in acconti IRAP 2008
Un contribuente che nel 2008 è passato al regime dei minimi ed ha provveduto a versare gli acconto nel mese di giugno e novembre 2008 relativamente all'IRAP. Quale comportamento deve adottare in sede di UNICO 2009 per poter recuperare gli acconto versati non essendo più soggetto all'IRAP?
Al fine di evitare la presentazione di apposita istanza di rimborso ovvero di valutare l'ipotesi di presentare la dichiarazione IRAP unicamente per richiedere a rimborso gli acconti 2008 versati, si suggerisce di intervenire presso l'Agenzia delle entrate per far attribuire i versamenti ad acconti IRPEF in modo che possano essere recuperati in sede di UNICO 2009.
Pubblicata il: 16-06-2009Prorogadei versamenti - Soggetti interessati
Si chiede di conoscere quali siano i contribuenti che potranno beneficiare della proroga dei versamenti al 6 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%?
Il differimento al 6 luglio 2009 senza la maggiorazione dello 0,40% potrĂ essere utilizzato dai soggetti che esercitano attivitĂ economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore. Potranno utilizzare il differimento dei termini anche quei soggetti che, pur avendo gli studi di sottere elaborati, presentano cause di esclusione oppure di inapplicabilitĂ . Lo slittamento riguarda anche tutti i contribuenti persone fisiche partecipanti ad enti associativi quali societĂ in nome collettivo, societĂ in accomandita semplice, collaboratori dell'impresa familiare. Il differimento dei termini riguarda tutte le imposte risultanti da Unico 2009 compresi i contributi previdenziali eccedenti il "minimale". Si ricorda che i versamenti eseguiti dai soggetti sopra citati effettuati dal 7 luglio al 5 agosto dovranno essere maggiorati dello 0,4%.
Pubblicata il: 16-06-2009Contibuenti minimi e proroga dei termini di versamento.
I contribuenti minimi possono beneficiare della proroga dei versamenti?
No, i contribuenti minimi non possono benefiare della proroga dei versamenti essendo esclusi dall'applicazione degli studi di settore.