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Pubblicata il: 01-03-2010
Credito Iva anno 2008
Un soggetto ha un credito IVA anno 2008 di 20 mila euro, non chiesti a rimborso ma riportati come eccedenza d'imposta da compensare. Al 31.12.2009 il credito IVA anno 2008 residuo e pari ad euro 16 mila. Si chiede, con decorrenza 01/01/2010, sia possibile compensare il suddetto credito senza dovere apporre un visto di conformità (perchè riferito all'anno 2008), ovvero sommarlo con il credito maturato nell'anno 2009 e sottoporlo con dichiarazione IVA 2010 a visto di conformità?
L'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarire i dubbi circa l'applicazione delle nuove norme sulle compensazioni, dettate dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009. Con il comunicato stampa del 2 luglio 2009 era stato già specificato che le nuove norme avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 2010 ma non chiariva se, dopo tale data, qualsiasi compensazione avrebbe dovuto soddisfare le nuove regole a prescindere dal momento di formazione del credito IVA, se avvenuta nel 2009 o in esercizi precedenti. A dare maggiore chiarezza è intervenuta la circolare n. 1/E del 15 gennaio del 2010 in cui, oltre a ribadire che le nuove norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2010, viene specificato che, le stesse, riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze che verranno presentate a partire da tale data. Si può quindi affermare che, nel caso prospettato, il contribuente potrà utilizzare il residuo credito maturato nel 2008, pari a 16.000 euro, in compensazione anche dal 1° gennaio 2010 senza doverlo assoggettare alle nuove disposizioni che richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione per poter compensare un credito superiore a 10.000 euro e l'apposizione, sulla stessa dichiarazione, del visto di conformità se il credito compensato è superiore a 15.000 euro. Viene anche specificato che il credito residuo, una volta presentata la dichiarazione, perde la sua stratificazione e si somma con il credito maturato nell'anno 2009, con le relative regole sul modello F24 tramite agenzia e il visto di conformità. (FONTE TELEFISCO 2010)
Pubblicata il: 01-03-2010Compilazione Quadro RW
In caso di immobile detenuto all'estero in uno stato che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte dirette, destinato ad uso personale e per il quale vige un usufrutto, l'indicazione nel quadro RW di unico 2010 compete al nudo proprietario o all'usufruttuario ?
Con la Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti dovranno indicare nel modulo RW (sempreché il loro ammontare complessivo al termine del periodo d’imposta risulti superiore a 10.000 €) non soltanto tutte le attività estere di natura finanziaria, ma anche tutti gli investimenti all’estero di altra natura (anche gli immobili destinati ad uso personale), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Tra gli investimenti all’estero da indicare nella sezione II del quadro RW sono compresi anche i diritti reali sugli immobili; ne deriva che sia il nudo proprietario che l’usufruttuario devono indicare nella sezione II del quadro RW il valore del rispettivo diritto reale (nuda proprietà, usufrutto), se singolarmente detengono investimenti all’estero (compreso il rispettivo diritto reale) e attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo al termine del periodo di imposta superiore a 10.000 €. Per individuare il valore dei singoli diritti reali si deve fare riferimento primariamente all’eventuale corrispettivo stabilito nel contratto di costituzione del diritto reale; in mancanza, si può fare riferimento ai metodi di determinazione del valore dei diritti reali utilizzati nell’ambito dell’applicazione dell’imposta di registro (ad esempio, ai sensi degli artt. 47, co. 1, e 46, co. 2, lett. c), TUR, il valore di un diritto di usufrutto costituito per tutta la vita del beneficiario si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale di interesse e moltiplicando ulteriormente il prodotto così ottenuto per il coefficiente corrispondente all’età del titolare del diritto reale).
Pubblicata il: 01-03-2010Possessori di immobili in Francia e compilazione modello RW
Sono possessore di un immobile in Francia e si chiede se vada sempre compilato il quadro RW,(sia che l'immobile sia affittano oppure qualora sia tenuto a disposizione).
Con la Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha modificato l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 4, DL n. 167/1990 (disciplina del monitoraggio fiscale), estendendo l’obbligo di indicare nel modulo RW non solo gli investimenti all’estero per i quali si verifica l’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche quelli per i quali la produzione dei predetti redditi è solamente astratta o potenziale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti dovranno quindi indicare nel modulo RW, tutti gli investimenti all’estero (compresi gli immobili detenuti in Francia), indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dal periodo d’imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia devono essere quindi sempre indicati nel modulo RW, sezione II (sempreché il valore complessivo degli investimenti all’estero, compresi gli immobili, e delle attività estere di natura finanziaria al termine del periodo d’imposta risulti superiore a 10.000 €), siano essi locati o tenuti a disposizione; si ricorda che precedentemente al periodo d’imposta 2009 gli immobili detenuti in Francia dovevano, invece, essere indicati nel modulo RW solamente se oggetto di locazione.
Pubblicata il: 01-03-2010Obblighi quadro Rw e conto corrente bancario estero
Vanno dichiarate le movimentazioni e la giacenza (superiori a 10.000 euro) di un conto corrente presso banca francese contrattualmente infruttifero. Il Conto viene tenuto al solo scopo di pagare le utenze di un villa posseduta in Francia.
La circolare 48/E del 2009 precisa che per evitare la compilazione del modulo RW in relazione ai conto correnti esteri, il contribuente può dare disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E). In questo caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi. La circolare, inoltre, precisa che qualora i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. Si ritiene, quindi, che l'interessato debba in ogni caso dare mandato alla banca estera di effettuare il trasferimento automatico degli interessi. Nel caso in cui il conto sia infruttifero, il trasferimento automatico, ovviamente, non avrà luogo, e il cliente dovrà, quindi, dimostrare, evidentemente attraverso l'esibizione dei fogli informativi della banca, che, nel periodo considerato, il conto è stato infruttifero.
Pubblicata il: 24-02-2010Locazioni di posti barca
Una ditta svolge l’attività di gestione di una banchina nell’ambito di un porto italiano.
Prevalentemente i clienti sono soggetti privati sia italiani che comunitari. Qual è il trattamento IVA da applicare ai servizi di ormeggio a decorrere dal 2010 effettuati nei confronti di ditte comunitarie?
Innanzitutto va individuata la qualificazione dell’operazione in esame. Sul punto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19.1.2010, n. 1/E “in tema di posti barca occorre richiamare, invece, la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005 (causa 428/02), con la quale la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione al trattamento IVA di operazioni di locazione in un porto per imbarcazioni da diporto – sia di posti barca in acqua sia di posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni –, ha affermato che dette operazioni vanno ricondotte alla nozione comunitaria di «locazione di beni immobili» ma, più in particolare, sono ricomprese nelle «locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli»”. Di conseguenza, stante la suddetta qualificazione, il trattamento IVA applicabile dal 2010 è contenuto nel nuovo art. 7-quater, DPR n. 633/72. In particolare in base alla lett. a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si considerano effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato. Quindi le operazioni in esame sono da assoggettare ad IVA in Italia anche se rese nei confronti di soggetti passivi comunitari. Per completezza, ancorché i servizi siano effettuati a soggetti passivi comunitari, per gli stessi non sussiste l’obbligo di presentare i modd. INTRA.
