Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-07-2009

    Oggetto

    Studi di settore e imprese multiattivitĂ , modalitĂ  di accertamento.

    Domanda

    Si chiede di sapere quali siano le modalitĂ  di accertamento per i soggetti che svolgono contemporaneamente piĂą attivitĂ  (imprese multiattivitĂ )mediante l'utilizzo degli studi di settore relativamente all'anno d'imposta 2008.

    Risposta

    Dal 2007 i soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nello stesso studio di settore non sono più tenuti all’obbligo dell’annotazione separata. Tali soggetti devono compilare il prospetto “Imprese multiattività”, presente nei modelli degli studi, se l’importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti è superiore ad una determinata percentuale (30% dal 2008) dei ricavi complessivamente dichiarati. Per i soggetti in esame, la citata Circolare n. 29/E ridabisce che, nell’attività di accertamento: - se i ricavi delle attività non prevalenti sono pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi, gli studi di settore possono essere direttamente utilizzati dall’Ufficio; - se i ricavi delle attività non prevalenti sono superiori al 30% dei ricavi complessivi, il risultato di GERICO può essere utilizzato soltanto per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo “con le ordinarie metodologie”.

    Pubblicata il: 10-07-2009

    Oggetto

    Deduzioni a fovare degli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore.

    Domanda

    In quale misura vengano applicate le deduzioni spettanti agli autotrasportatori per trasoprti effettuati personalmente dall'imprenditore e dove devono essere collocate ai fini della loro deduzione?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 66, comma 5, TUIR, a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, spetta una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone (la deduzione pertanto non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell’impresa). La citata deduzione è riconosciuta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo). Considerato che la Finanziaria 2009 ha previsto anche per il 2008 la possibilità di usufruire, per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, della deduzione in misura pari al 35% della deduzione relativa ai trasporti “regionali”, gli importi a disposizione dei citati soggetti sono i seguenti: € 19,60 nel Comune in cui ha sede l’impresa; € 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti; € 92,00 oltre il predetto ambito territoriale. La deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. L’importo complessivo spettante va indicato nei seguenti righi del modello UNICO 2009: Imprese in contabilità semplificata: Ditta individuale rigo RG20; Società di persone rigo RG21. Imprese in contabilità ordinaria per opzione: Ditta individuale rigo RF38 codice “99”; Società di persone rigo RF46 codice “99”. Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con indicazione: - dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione; - degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento (31.12.2012). Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP e pertanto quanto usufruito ai fini della determinazione del reddito d'impresa non è deducibile ai fini di tale imposta.

    Pubblicata il: 08-07-2009

    Oggetto

    Contribuenti minimi che tornano al regime normale - versamento acconti

    Domanda

    Un contribuente ha applicato il regime dei minimi per il 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 decide di adottare il regime ordinario di determinazione delle imposte. Si chiede di conoscere se tale soggetto è obbligato e con quali modalità al versamento degli acconti per il 2009. Inoltre quali codici tributo deve utilizzare?

    Risposta

    La normativa sul regime dei minimi, relativamente agli acconti, disciplina unicamente l'ipotesi in cui il soggetto transita dal regime normale a quello dei minimi: in tal caso, il legislatore precisa che non si tiene conto della normativa sui minimi, con la conseguenza che si applica unicamente il criterio storico. Si ritiene che nell'ipotesi inversa, non disciplinata dal legislatore, valgano le regole ordinarie. In pratica si è dell'avviso che il contribuente sia obbligato al versamento dell'acconto per il 2009 e che il medesimo possa calcolare gli acconti secondo il metodo storico o quello previsionale. Nel primo caso (utilizzo del metodo storico), dovrà calcolare l'acconto IRPEF considerando quale base di calcolo l'imposta sostitutiva determinata per il 2008. Si è dell’avviso che, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito, il versamento degli acconti IRPEF, debba avvenire utilizzando i codici tributo (4033 ovvero 4034).

    Pubblicata il: 02-07-2009

    Oggetto

    Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni

    Domanda

    Si chiede di sapere quali siano i termini di versamento per la seconda rata relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 01.01.2008 ( provvedimento introdotto dalla Finanziaria 2008).

    Risposta

    La Finanziaria 2008 ha nuovamente riproposto la possibilità di rivalutare i terrreni e le partecipazioni possedute alla data del 01.01.2008 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. Tale imposta poteva essere versata in una sola rata oppure, a scelta del contribuente, rateizzata mediante il pagamento di n. 03 rate. Per i contribuenti che hanno scelto di pagare l'imposta sostitutiva in modalità rateizzata, a seguito del D.L. 97/2008 potranno beneficiare dello slittamento delle rate successive alla prima. Pertanto il versamento della seconda rata dovrà avvenire entro e non oltre il 31.10.2009 (che slitta al 02.11.2009 in quanto il 31 è sabato). Per quanto concerne invece il versamento della terza ed ultima rata l'imposta dovrà essere versata entro e non oltre il 31.10.2010. (Fonte: Il SOLE24ORE del 30.06.2009).

    Pubblicata il: 01-07-2009

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing relativo ad autovettura con detraibilitĂ  al 40%

    Domanda

    In caso di cessione verso corrispettivo di un contratto di leasing di un’autovettura, i cui canoni hanno dato diritto alla detrazione dell’Iva nella misura del 40%, si chiede di sapere:
    - se la base imponibile sia costituita dall’intero corrispettivo oppure dal 40%;
    - in quale misura il cessionario del contratto potrà detrarre l’Iva addebitatagli dal cedente.

    Risposta

    Con decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007, il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia “a limitare al 40% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali”. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”. L’acquisto di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing è equiparato, ai fini della detrazione, all’acquisizione tramite compravendita. Poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto debba essere trattata, ai fini in discorso, alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40% dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva. Ne consegue, altresì, che il cessionario (acquirente) del contratto di leasing potrà detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente (venditore) e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto (rif. circolare 8 marzo del 13 marzo 2009).