Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 30-07-2009
IndennitĂ corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio
Quale trattamento fiscale deve essere attribuito alle indennitĂ di maternitĂ o infortunio corrisposta al titolare di impresa individuale e/o al collaboratore familiare e/o al socio?
Con la circolare ministeriale n. 189/E del 21 settembre 1999, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’indennità di maternità o di infortunio percepita, a carico dell’INPS, da parte di imprenditrici iscritte alle gestioni IVS artigiani o commercianti, come pure l’indennità INAIL erogata a seguito di in infortunio sul lavoro deve essere dichiarata nel quadro RF, in caso di contabilità ordinaria, e nel quadro RG, nel caso di contabilità semplificata, del modello UNICO trattandosi di indennità sostitutiva del reddito d’impresa. Le indennità spettanti a soggetti che non producono singolarmente reddito di impresa ma che dichiarano un reddito di partecipazione in società personali, sono disciplinate dall’articolo 6, comma 2 del Tuir. Seppure manchi una sua presa di posizione specifica sul punto, il pensiero dell’Amministrazione dovrebbe essere sempre quello espresso nel seguente passo delle istruzioni al modello Unico 2009 - PF, quadro RH: “vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.”. La D.R.E. del Veneto, con risposta del 16 gennaio 2003 ha specificato che un socio di una società di persone che ha percepito individualmente un assegno per invalidità temporanea assoluta a titolo di indennità non è tenuto alla restituzione della stessa alla società . Pertanto, si ritiene che l'indennità debba essere dichiarata soltanto dal socio che l'incassa, mediante la collocazione nel quadro RH, ma separatamente dalla quota di utile della società scomputando, conseguentemente, le eventuali ritenute subite.
Pubblicata il: 30-07-2009Calcolo del plafond per le spese di manutenzione e rivalutazione.
L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal quinto periodo d’imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in commento alla precedente legge di rivalutazione, si evidenzia che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)
Pubblicata il: 30-07-2009Base imponibile per cessione di autovetture per cui è stata operata la detrazione nella misura del 40%
In caso di cessione dell’autovettura per il cui acquisto l’imposta è stata detratta per il 40%, la base imponibile è assunta in misura corrispondente. Quale trattamento si applica sulle rivendite successive?
Per effetto del nuovo testo dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell’articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l’applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l’esposizione dell’IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005). Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della legge n. 388 del 2000, per l’acquisizione dei veicoli l’IVA era ammessa in detrazione nei limiti del 10 per cento (divenuto 15 per cento dal 1° gennaio 2006), e l’applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all’applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta neppure in parte. Pertanto si fa presente che, ai fini della determinazione della base imponibile, il quarto comma dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 244 del 2007, prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità . Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell’imposta addebitata in fattura dal cedente. (rif. circolare 8/e 13.03.2009)
Pubblicata il: 29-07-2009Versamento imposte soci srl
Una srl è soggetta agli studi di settore e pertanto può effettuare il versamento dell’IRES/IRAP entro il prossimo 5.8.2009 con la maggiorazione dello 0,40%. Analoga possibilità è concessa anche ai soci della società per il versamento delle proprie imposte?
Il DPCM 4.6.2009 ha concesso la proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO e dalla dichiarazione IRAP al 6.7 ovvero 5.8.2009 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che esercitano un’attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che non hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569. La proroga è altresì concessa ai soggetti titolari di partecipazione (collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone, soci di associazioni professionali, soci di società di capitali trasparenti) in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’analoga proroga concessa nel 2007 (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) i soci di srl non trasparenti possono beneficiare della proroga limitatamente al versamento dei contributi IVS dovuti in relazione al reddito d’impresa conseguito dalla società ed agli stessi imputato per il calcolo della contribuzione previdenziale.
Pubblicata il: 29-07-2009Cessazione attivitĂ di ditta individuale e successiva riapertura della partita IVA
Una ditta individuale in contabilità semplificata ha cessato l’attività in data 28.2. Successivamente, l’1.4 ha aperto una nuova attività con una nuova partita IVA.
Per tale soggetto, come va compilato il quadro RG del mod. UNICO? Devono essere applicati gli studi di settore considerato che la nuova attivitĂ rientra in uno studio di settore diverso da quella cessata?
Il soggetto che nel 2008 ha cessato la propria attività e successivamente ha richiesto una nuova partita IVA è tenuto alla presentazione di un unico quadro RG del mod. UNICO 2009 PF, non essendo prevista la possibilità di “sdoppiare” tale quadro. In merito all’applicazione degli studi di settore, si rammenta che non costituisce una causa di esclusione la cessazione dell’attività con inizio, entro i successivi 6 mesi, di una nuova attività , qualora quest’ultima rientri nel medesimo studio di settore dell’attività precedentemente cessata. Nel caso di specie, poiché la nuova attività non rientra nel medesimo studio di quella cessata, si ritiene possa operare la causa di esclusione identificata dal codice “12” (modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore), con la conseguenza che il contribuente, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2009, n. 29/E: - è tenuto alla compilazione del modello dello studio di settore relativo all’attività per la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il 2008, a prescindere dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata; - non deve compilare il mod. INE.