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Pubblicata il: 28-04-2010
Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati
Nell’usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?
È possibile calcolare la detrazione del 20% anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36% e della detrazione per i mobili
Se le fatture d’acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20%?
Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’abitazione e l’altro le spese per l’arredo, la detrazione del 20% prevista per quest’ultime spese a chi spetta?
La detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici, segue le medesime regole della detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l’intestazione della fattura e l’ordinante il bonifico, la detrazione per l’acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell’obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, si ritiene che quest’ultima detrazione NON POSSA essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55% INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all’ENEA la
documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto.
Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad
esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?
Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre NON PUO' ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010.)
Pubblicata il: 28-04-2010Applicazione della detrazione del 55% in presenza di contributi comunitari, regionali o locali
Dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% per le spese finalizzate al risparmio energetico e NON RIMBORSATE dal contributo?
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata - ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e,di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta
Per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico debbono inviare
all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.
È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
