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Pubblicata il: 11-12-2009
Frontalieri e regolarizzazione depositi esteri
Quali sono gli adempimenti da porre in essere per regolarizzare la detenzione del conto estero (conto stipendi) sul quale vengono regolarmente accredita gli stipendi derivanti da attivitĂ di reddito di lavoro dipendenti ed assimilati?
I soggetti residenti in Italia che svolgano attività di lavoro dipendente all'estero (per esempio Svizzera)hanno l'obbligo di dichiarare gli eventuali depositi bancari ed investimenti finanziari detenuti nel paese estero in quanto i proventi di tali investimenti e/o depositi sono oggetto di tassazione in Italia. Con la circolare 48/E del 17.11.2009 è stata regolamenta una mini sanatoria per tutti i lavoratori frontalieri che detengono esclusivamente depositi bancari al''estero derivanti dalle somme che vengono loro accreditate per l'attività di lavoro dipendente e/o redditi assimilati. La mini sanatoria non deve essere confusa con lo "SCUDO FISCALE", in quanto per accedere a tale strumento è richiesto che oltre alla detenzione di un conto bancario esistano anche investimenti finanziari mai dichiarati al fisco tramite il quadro RW. Infatti tutti i contribuenti residenti in Italia che detenendo conti all'estero e/o investimenti finanziari hanno l'obbligo di sottoporsi al "MONITORAGGIO FISCALE" tramite la compilazione del quadro RW; la violazione di tali obblighi comporta sanzioni a carico dei contribuenti interessati. Per gli italiani residenti in un raggio di 20 chilometri dalla frontiera, l'accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974 prevede che la tassazione del reddito di lavoro dipendente avvenga esclusivamente nella Confederazione Elvetica (circolare ministeriale 31/1979). Quindi in assenza di altri redditi italiani (diversi da quello della casa di abitazione, che viene comunque azzerato da una corrispondente deduzione), i frontalieri in questione sono esonerati dal modello Unico, salvo che per la presentazione del quadro RW (da inviare con il frontespizio). Per questi contribuenti, la violazione dell'obbligo di monitoraggio dei conti bancari esteri si configura, dunque, come una mancata presentazione dell'intera dichiarazione. Pertanto tali soggetti possono regolarizzare l'omissione del quadro RW aderendo alla mini sanatoria mediante le seguenti modalità : Entro il termine di 90 giorni (entro il prossimo 29 dicembre oltre tale termine la dichiarazione sarà comunque considerata omessa) possono sanare l'omissione presentanto una dichiarazione (frontespizio + modello RW)mediante il pagamento di una somma pari a 21 euro (somma dovuta per sanare la tardiva presentazione della dichiarazione).Con tale adempimento i soggetti in questione potranno regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno. Analogo adempimento dovrà essere effettuato per la regolarizzazione dell’ammontare dei contributi complessivamente versati a forme di previdenza(secondo pilastro). Per quanto concerne invece frontalieri che hanno presentato il modello Unico per l'anno 2008 potranno regolarizzare la prorpia posizione indicando i dati citati sopra e pagando 26 euro a titolo di sanatoria. Non sono stati attivati appositi codici tributo ma si ritiene che possano essere utiliozato il codice per violazioni generiche 8911. Per il futuro tali soggetti dovranno sottostare alle norme sul monitoraggio fiscale e provvedere alla tassazione dei proventi derivanti dal deposito di c/c dichiarando nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativi al modello 2009 e liquidando l'imposta del 27%. In alternativa a tale procedura sarà possibile fare accreditare su un c/c in Italia gli interessi derivanti dai c/c esteri in modo che l'intermediario finanziario nazionale potrà assolvere la ritenuta d'ingresso sugli interessi esteri.
Pubblicata il: 16-11-2009I.C.I.
immobili vari(abitazioni e garages)cointestati ai coniugi. A seguito della morte di un coniuge, il superstite dichiara al 100% solo la propria abitazione come "diritto di abitazione " sancito dal c.c. o anche il relativo box?
Il concetto di "diritto d'abitazione",qualora effettivamente esercitato dal coniuge si estende, oltre che all'abitazione nella quale vivevano i coniugi, anche alle relative pertinenze. Pertanto, qualora effettivamente esercitato, il diritto d'abitazione si estende anche alle pertinenze.
Pubblicata il: 28-10-2009RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI IRAP
Nell’ipotesi di omesso o carente versamento dell’Irap è possibile sanare la violazione, mediante ravvedimento operoso, considerando che, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva posto dei limiti?
Si ricorda, anzitutto, che l’art. 13, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, nella versione attualmente vigente, dispone, nel caso di omesso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un 1/12 (dal 30% al 2,50%) se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della violazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’Irap il legislatore ha stabilito, con due successivi provvedimenti (art. 1 D.L. n. 106/2005 e art. 1 D.L. n. 206/2006), che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato art. 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento dell’Irap: 1. a saldo, relativamente al periodo d’imposta 2004; 2. in acconto o a saldo, relativamente ai periodi d’imposta 2005 e 2006. Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2006, analoghe disposizioni, si precisa che l’istituto del ravvedimento operoso trova applicazione per le violazioni dell’obbligo di versamento, in acconto o a saldo, dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2007 ed ai seguenti (R.M. 17.02.2009, n. 43/E).
Pubblicata il: 20-10-2009Omesso invio dichiarazione IRAP da parte dell'intermediario preposto alla trasmissione
Una società di elaborazione dati ha trasmesso, per una srl, soltanto il mod. UNICO (IVA e redditi), entro il 30.9.2009. Come si può procedere a regolarizzare l’omesso invio della dichiarazione IRAP? Quali sono le sanzioni applicabili?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.9.2007, n. 52/E l’omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Sul punto l’Agenzia precisa che “la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.” Considerate le nuove misure della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso introdotte a decorrere dal 29.11.2008, la società di elaborazione dati in esame potrà regolarizzare la violazione provvedendo all’invio del mod. IRAP 2009 della srl ed al versamento della sanzione ridotta pari a € 43 (516 x 1/12). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8924”. Ai fini della regolarizzazione la srl dovrà versare la sanzione ridotta pari a € 21 (258 x 1/12)riportando sul mod. F24 il codice tributo “8911”.
Pubblicata il: 23-09-2009Cessione auto usata a un soggetto comunitario
Un commerciante d’auto ha acquistato un’autovettura usata da un privato rientrante nel regime del margine. Deve cederla ad un cliente rumeno che la porterà in Romania. Resta applicabile il regime del margine o essendo il cliente un privato comunitario la cessione va interamente assoggettata ad IVA?
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati comunitari devono essere assoggettate ad IVA nello Stato del cedente. Nel caso di specie, pertanto, la cessione sarà assoggettata ad IVA con le regole previste per il regime del margine, ancorché il bene sia destinato ad essere trasportato in un altro Stato UE. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha infatti precisato che, le cessioni di beni usati “effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato membro, restano in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine in quanto, nella attispecie, non tornano applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie, di cui all'articolo 41 del Dl n. 331 del 1993”. Analogo trattamento va riservato anche nel caso in cui l’acquirente comunitario è un soggetto passivo d’imposta in quanto le cessioni con applicazione del regime del margine sono considerate operazioni interne. In merito, nella citata Circolare n. 177/E, è infatti confermato che “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari, non costituiscono cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legge n. 331/93”.