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Pubblicata il: 24-11-2010
Società di persone cessata nel 2010 e obblighi dichiarativi
Una società di persone ha cessato l’attività ed è stata sciolta con atto notarile in data 5.10.2010.
Entro quale termine deve essere versato il saldo IRAP e vanno presentate le dichiarazioni fiscali?
Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.6.2002, n. 48/E, la dichiarazione dei redditi di una società di persone cessata nel corso del 2010 va presentata entro il 30.9.2011, ossia entro il medesimo termine previsto per le società in normale attività che chiudono il periodo d’imposta al 31.12.2010. Analogamente la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA annuale vanno presentate, in forma autonoma, entro il 30.9.2011. Il versamento dell’IRAP dovuta a saldo per il 2010 va effettuato entro il 16.6 o 16.7.2011 + 0,40%,mentre l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va versata entro il 16.3.2011.
Pubblicata il: 22-11-2010Acquisto merci da San Marino
Un’impresa italiana nel 2009 ha acquistato merci da un operatore residente a San Marino.
Ai fini della deducibilità del costo è necessario compilare gli appositi righi previsti nel mod. UNICO 2010 per le operazioni effettuate con soggetti residenti nei Paradisi fiscali?
Ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi relativi ad operazioni effettuate con soggetti residenti aventi sede nei Paesi considerati Paradisi fiscali ai sensi del DM 23.1.2002 (“black list”) sono considerati, in generale, indeducibili. Tuttavia gli stessi sono deducibili qualora l’operatore italiano sia in grado di dimostrare, in sede di accertamento, che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che l’operazione risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione. Tale prova non è necessaria qualora sia stato richiesto il preventivo parere all’Amministrazione finanziaria tramite interpello. I costi relativi ad operazioni con Paesi c.d. “black list” vanno in ogni caso evidenziati nel mod. UNICO. Con riguardo alle operazioni poste in essere con soggetti aventi sede/ residenti a San Marino, considerato che tale Stato non rientra nella predetta lista ex DM 23.1.2002, e pertanto non è considerato Paradiso fiscale ai sensi dell’art. 110, TUIR, i costi delle operazioni in esame non devono essere indicati negli appositi righi presenti nel mod. UNICO relativi alle “spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata”. Va evidenziato che San Marino, rientrando nella lista ex DM 4.5.99, è considerato Paradiso fiscale ai fini dell’obbligo, in vigore all’1.7.2010, di comunicare i dati dei clienti – fornitori previsto per i soggetti passivi IVA italiani in relazione alle cessioni / acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese / ricevute con operatori appartenenti alle black list ex DM 4.5.99 e 21.11.2001.
Pubblicata il: 22-11-2010Rivalutazione immobile d’impresa e quadro RV
Una srl ha effettuato, nel 2005, la rivalutazione dell’immobile strumentale ai sensi della Legge n.266/2005, provvedendo altresì all’affrancamento della riserva di rivalutazione.
Nel mod. UNICO 2010 SC deve ancora essere compilato il quadro RV al fine della riconciliazione tra valori civili e fiscali del bene?
La rivalutazione ex Legge n. 266/2005, produce effetto fiscale, ossia il riconoscimento del nuovo valore rivalutato, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello rispetto al quale la rivalutazione è eseguita. Pertanto, per la rivalutazione eseguita nel bilancio 2005, mentre l’effetto civilistico è stato immediato, gli effetti fiscali sono decorsi dal 2008. Il disallineamento tra valori civili e fiscali doveva pertanto essere evidenziato nel quadro RV del mod. UNICO relativo all’annualità interessata dalla rivalutazione e alle annualità successive (mod. UNICO 2006, 2007 e 2008 SC) fino al verificarsi del riallineamento (mod. UNICO 2009 SC). Nel quadro RV del mod. 2010 SC non deve essere più riportato alcunché.
Pubblicata il: 22-11-2010Affitto azienda imprenditore individuale
Un imprenditore individuale è proprietario di 2 pubblici esercizi, uno dei quali dal 2008 è stato concesso in affitto d’azienda con assoggettamento ad IVA del canone. Ora l’imprenditore ha intenzione di dare in affitto d’azienda anche il secondo bar.
Si ritiene che a seguito di ciò il soggetto perda la qualifica di imprenditore con conseguente sospensione della partita IVA e assoggettamento ad imposta di registro dei canoni di affitto dei 2
bar. È corretta tale interpretazione?
Si conferma la correttezza dell’interpretazione. Infatti, fintanto che il soggetto interessato mantiene lo status di imprenditore il canone della locazione del ramo d’azienda va assoggettato ad IVA. Con il venir meno della gestione del secondo bar e quindi dello status di imprenditore, i canoni derivanti dalla locazione dei 2 “rami” d’azienda scontano l’imposta di registro. Il soggetto interessato deve provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate la sospensione della partita IVA tramite il mod. AA9/10.
Pubblicata il: 26-10-2010documento di trasporto
E' sempre obbligatorio indicare sul documento di trasporto la targa del veicolo e il proprietario del mezzo o tale obbligo riguarda solo ed esclusivamente gli appalti pubblici e la relativa filiera ?
Sentito per le vie brevi l'Ufficio fiscale di Confartiginato Nazionale, si ritiene che l'obbligo susista esclusivamente in presenza di appalti pubblici.
