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Pubblicata il: 05-07-2011
Cedolare secca e pertinenze
Una persona fisica è proprietaria di un appartamento e di un garage concessi in locazione dal 2004. Successivamente nel 2010 allo stesso soggetto ha locato anche un posto macchina.
Premesso che per l’appartamento e il garage il locatore intende optare per la cedolare secca, è possibile estendere il beneficio anche al posto macchina in quanto “pertinenza” dell’appartamento?
La “cedolare secca” è applicabile al “canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”. Dopo aver evidenziato che non sussistono limitazioni al numero di pertinenze per le quali è possibile usufruire della cedolare secca l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha chiarito che “il regime di tassazione sostitutiva … trova applicazione anche per le pertinenze locate congiuntamente all’immobile abitativo ovvero locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.” Pertanto nel caso in cui il contratto di locazione del posto macchina faccia riferimento al contratto di locazione dell’appartamento e sia specificato che lo stesso costituisce una pertinenza di quest’ultimo, il locatore può beneficiare della cedolare secca anche per tale contratto.
Pubblicata il: 05-07-2011Disinvestimento immobile all’estero e compilazione quadro RW
Un contribuente possedeva da circa 10 anni un immobile in Austria (mai locato), che è sempre stato indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nel 2010 l’immobile è stato ceduto ad un prezzo di circa € 250.000. Detta somma è stata trasferita in Italia tramite una banca.
Si chiede come compilare il quadro RW del mod. UNICO 2011 ed in particolare se va ancora compilata la Sezione II.
A decorrere dal 2009, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.10.2009, n. 43/E, nel quadro RW va indicato qualsiasi immobile tenuto a disposizione all’estero anche se ivi non assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi assumendo rilievo, ai fini del citato monitoraggio, la mera potenzialità dell’immobile estero a produrre un reddito. Con particolare riferimento al disinvestimento l’Agenzia nella Circolare 13.9.2010, n. 45/E ha confermato che nel quadro RW (Sezione III) vanno indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero sempreché di ammontare complessivo, “computato tenendo conto anche dei disinvestimenti”, superiore a € 10.000 anche se al 31.12 “è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti” ossia a prescindere dal fatto che gli stessi siano avvenuti attraverso intermediari residenti, non residenti, o tramite trasporto al seguito. Pertanto, con specifico riferimento al caso in questione, nel mod. UNICO 2011 PF: – non va compilata la Sezione II, in quanto alla data del 31.12.2010 il contribuente non possiede più l’immobile in Austria; – deve essere compilata la Sezione III relativa al trasferimento del denaro dall’Austria all’Italia relativo alla cessione dell'immobile (€ 250.000).
Pubblicata il: 28-04-2011Lavori su immobile all’estero
Una ditta italiana deve fare un lavoro su un immobile in Slovenia. Parte del lavoro è subappaltato ad un artigiano italiano.
È corretto ritenere che per la prestazione effettuata in Slovenia l’artigiano italiano debba emettere alla ditta italiana una fattura senza IVA ex art. 7-quater, DPR n. 633/72?
La risposta è affermativa. Infatti, l’artigiano italiano effettua una prestazione di servizi su un immobile situato in Slovenia, la quale ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, non è rilevante in Italia in quanto l’immobile non è ivi situato. Va evidenziato che per la fattispecie in esame non è richiesta la presentazione dei modd. Intra. È in ogni caso necessario verificare quali adempimenti IVA l’artigiano è tenuto ad effettuare in Slovenia in base alla normativa ivi vigente.
Pubblicata il: 28-04-2011Applicazione “cedolare secca” per locazioni “uso foresteria”
Un soggetto privato ha in corso un contratto di locazione di un appartamento “uso foresteria” nei confronti di una srl.
È possibile optare per la tassazione sostitutiva della cedolare secca?
Come previsto espressamente dal D.Lgs. n. 23/2010 non è possibile applicare la “cedolare secca” in caso di locazioni immobiliari uso abitativo effettuate nell’ambito di un’attività d’impresa. In linea generale pertanto la “cedolare secca” è limitata ai locatori “privati”. Non sono previsti specifici requisiti in capo allo “status” dell’inquilino. Quindi anche per la locazione in esame dovrebbe essere possibile da parte del locatore (soggetto privato) optare per la “cedolare secca”. Va sottolineato, comunque, che come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è richiesto espressamente che la locazione sia “per finalità abitative”. Sul punto è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate confermi tale interpretazione.
Pubblicata il: 28-04-2011Anno di sostenimento delle spese per lavori condominiali per detrazione 36%
Per alcuni interventi di manutenzione eseguiti su parti comuni condominiali l’amministratore ha provveduto al pagamento della relativa fattura con bonifico bancario nel 2011.
I condomini, con riferimento a dette spese, in base alle quote di spettanza comunicate dall’amministratore, hanno eseguito un primo versamento nel 2010 e un secondo versamento nel 2011.
Detti condomini, considerato che per le persone fisiche “privati” va applicato il principio di cassa, possono fruire della detrazione IRPEF del 36% nel mod. UNICO 2011 relativo al 2010 per il versamento effettuato in tale anno?
La risposta è negativa in quanto, al fine di individuare l’anno di sostenimento delle spese relative ad interventi effettuati sulle parti condominiali, ferma restando l’applicazione del principio di cassa, assume rilevanza la data di pagamento delle stesse da parte dell’amministratore. In merito il Ministero delle Finanze nella Circolare 1.6.99, n. 122/E, confermando quanto affermato nella precedente Circolare 24.2.98, n. 57/E, ha infatti precisato che “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”. Nel caso di specie, quindi, se alla data di presentazione della propria dichiarazione i condomini hanno effettivamente versato gli importi a loro addebitati in base alle relative quote di spettanza, gli stessi potranno beneficiare della detrazione del 36% nel mod. UNICO 2012 relativo al 2011 (anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento) considerando la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi in esame (somma del primo e secondo versamento).
