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Pubblicata il: 26-01-2010
Cessione bene ammortizzabile da parte di esportatore abituale
Un soggetto, esportatore abituale, ha acquistato nel 2006 un macchinario senza applicazione dell’IVA per effetto della consegna al fornitore della dichiarazione d’intento.
Ora intende cedere tale bene. Qual è il trattamento ai fini IVA di tale operazione?
Gli esportatori abituali possono, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA previa consegna al fornitore della dichiarazione d’intento. La successiva cessione è soggetta ad IVA, non rientrando tale fattispecie nel disposto ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) che prevede l’esenzione da IVA delle cessioni di beni “acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19- bis1 e 19-bis2”.
Pubblicata il: 26-01-2010Compensazione crediti IVA 2008
In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2008, sono applicabili i nuovi limiti sulle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2010?
Le nuove regole sulle compensazioni del credito IVA, applicabili dal 1° gennaio 2010, non riguardano il credito IVA relativo al periodo d’imposta 2008. Di conseguenza, quest’ultimo può essere liberamente utilizzato per le compensazioni, sia verticali che orizzontali, anche per importi superiori a euro 10.000. Per quanto riguarda le modalità di compensazione di tale credito, non vi è l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti possono, conseguentemente, continuare ad utilizzare i servizi di home banking o remote banking (CBI) anche per importi superiori ad euro 10.000, purché, come affermato, relativi a compensazioni di credito IVA sorto nel periodo d’imposta 2008.
Pubblicata il: 26-01-2010Credito IVA 2009 superiore a euro 10.000
Il credito IVA relativo all’anno 2009, di importo superiore a euro 10.000, può essere utilizzato in compensazione per importi non superiori a euro 10.000 dopo il 1° gennaio 2010, senza applicare le nuove disposizioni?
In presenza di crediti IVA annuali relativi all’anno 2009, superiori ad euro 10.000, il contribuente può liberamente utilizzare per le compensazioni orizzontali, con altri tributi e contributi, il credito IVA non superiore a euro 10.000 (senza preventiva presentazione della dichiarazione ed anche con modalità diverse dal canale telematico Fisconline o Entratel), già dalla scadenza di gennaio. Nel caso in cui tale importo venga superato (nel conteggio del limite non vanno comunque computate le compensazioni verticali, cioè IVA su IVA), è necessario attenersi alle nuove regole che prevedono la preventiva presentazione della dichiarazione e l’esclusivo utilizzo del canale telematico, nonché l’apposizione del visto di conformità in caso di superamento dell’ulteriore limite di euro 15.000.
Pubblicata il: 26-01-2010Compensazione credito IVA terzo trimestre 2009
Il residuo importo a disposizione relativo al credito IVA del terzo trimestre 2009, risultante dal modello TR presentato nel mese di ottobre 2009, può essere utilizzato in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2010, senza alcuna limitazione?
Le nuove disposizioni si applicano alla compensazione dei crediti trimestrali maturati dal 2010. Di conseguenza, il contribuente può liberamente utilizzare il credito IVA relativo al terzo trimestre 2009, per importi superiori a euro 10.000, a fronte del quale aveva già presentato la relativa istanza infrannuale.Si ritiene che in tal caso potrà essere utilizzata anche una modalità diversa dal canale telematico Fisconline o Entratel.
Pubblicata il: 13-01-2010Contributi in conto impianti alle imprese per l'installazione dei filtri antiparticolato
La Regione Lombardia, con propri provvedimenti, ha assegnato contributi alle imprese per l'installazione su veicoli commerciali di particolari dispositivi che abbattono le emissioni di particolato; il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta.
La procedura prevista è la seguente:
·Il beneficiario presenta domanda ed ottiene un voucher per l'importo spettante;
·l'autofficina installa il dispositivo ed emette regolare fattura (Imponibile più Iva) decurtando il voucher dal totale dovuto.
Da una analisi della delibera di stanziamento emerge che il contributo è soggetto al Regolamento De Minimis ma non viene precisato il trattamento fiscale dello stesso; peraltro si pone lo stesso problema per il contributo concesso per la rottamazione dei veicoli in quanto sempre Regione Lombardia concede un analogo contributo cumulabile con quello dello Stato ma le cui procedure di richiesta sono analoghe a quelle descritte sopra.
Si chiede con la presente:
· se il contributo del 75% debba essere assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva oppure può essere decurtato direttamente dal costo sostenuto per l'adeguamento del veicolo;
· se il contributo (€ 2.000) per la rottamazione del veicolo deve essere decurtato dal costo ammortizzabile o anch'esso considerato come sopravvenienza.
I contributi erogati oggetto del quesito, come indicato dalla R.M. n. 175/E del 1° agosto 1997 possono essere inquadrati come contributi in conto impianti. In particolare si considerano in conto impianti quei contributi la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili. Da un punto di vista fiscale, in genere gli stessi si distinguono in contributi spettanti in base a contratto e quelli spettanti a norma di legge. Con la Legge Finanziaria per il 1998 i contributi in conto impianti sono stati considerati come categoria a se stante, dopo essere stati per lungo tempo parificati ai contributi in conto capitale e pertanto classificati come sopravvenienze attive. Alla luce delle modifiche normative di cui sopra, per effetto delle quali sono esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 85 del TUIR (contributi in conto esercizio) ma anche i contributi “per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” (contributi in conto impianti), la tassazione di questi ultimi non avviene più in base al principio di cassa secondo la modalità indicata nell'art. 88, comma 3 del TUIR, bensì per competenza economica in base alla delibera di assegnazione. Il contributo è tassato, per competenza, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. La contabilizzazione del contributo può avvenire tramite le due seguenti modalità (si vedano al riguardo l’appendice alle istruzioni al Modello UNICO 2009 – voce: Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir]: - il primo criterio, il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce. Pertanto, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo di ammortamento; - con il secondo criterio, invece, il bene è iscritto nell’attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d’impresa del contributo avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. Entrambi i comportamenti, fiscalmente ammessi, portano sull'utile il medesimo effetto, come si può evincere dai seguenti esempi numerici. Esempio 1: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 - 40 = 60 Ammortamento con aliquota 10%: 6 Esempio 2: Costo del bene: 100 Contributo: 40 Valore su cui calcolare l'ammortamento: 100 Ammortamento con aliquota 10%: 10 Quota di contributo dell'esercizio (ricavo): 4