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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-07-2011

    Oggetto

    Disinvestimento immobile all’estero e compilazione quadro RW

    Domanda

    Un contribuente possedeva da circa 10 anni un immobile in Austria (mai locato), che è sempre stato indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nel 2010 l’immobile è stato ceduto ad un prezzo di circa € 250.000. Detta somma è stata trasferita in Italia tramite una banca.
    Si chiede come compilare il quadro RW del mod. UNICO 2011 ed in particolare se va ancora compilata la Sezione II.

    Risposta

    A decorrere dal 2009, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.10.2009, n. 43/E, nel quadro RW va indicato qualsiasi immobile tenuto a disposizione all’estero anche se ivi non assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi assumendo rilievo, ai fini del citato monitoraggio, la mera potenzialità dell’immobile estero a produrre un reddito. Con particolare riferimento al disinvestimento l’Agenzia nella Circolare 13.9.2010, n. 45/E ha confermato che nel quadro RW (Sezione III) vanno indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero sempreché di ammontare complessivo, “computato tenendo conto anche dei disinvestimenti”, superiore a € 10.000 anche se al 31.12 “è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti” ossia a prescindere dal fatto che gli stessi siano avvenuti attraverso intermediari residenti, non residenti, o tramite trasporto al seguito. Pertanto, con specifico riferimento al caso in questione, nel mod. UNICO 2011 PF: – non va compilata la Sezione II, in quanto alla data del 31.12.2010 il contribuente non possiede più l’immobile in Austria; – deve essere compilata la Sezione III relativa al trasferimento del denaro dall’Austria all’Italia relativo alla cessione dell'immobile (€ 250.000).

    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Lavori su immobile all’estero

    Domanda

    Una ditta italiana deve fare un lavoro su un immobile in Slovenia. Parte del lavoro è subappaltato ad un artigiano italiano.
    È corretto ritenere che per la prestazione effettuata in Slovenia l’artigiano italiano debba emettere alla ditta italiana una fattura senza IVA ex art. 7-quater, DPR n. 633/72?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Infatti, l’artigiano italiano effettua una prestazione di servizi su un immobile situato in Slovenia, la quale ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, non è rilevante in Italia in quanto l’immobile non è ivi situato. Va evidenziato che per la fattispecie in esame non è richiesta la presentazione dei modd. Intra. È in ogni caso necessario verificare quali adempimenti IVA l’artigiano è tenuto ad effettuare in Slovenia in base alla normativa ivi vigente.

    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Applicazione “cedolare secca” per locazioni “uso foresteria”

    Domanda

    Un soggetto privato ha in corso un contratto di locazione di un appartamento “uso foresteria” nei confronti di una srl.
    È possibile optare per la tassazione sostitutiva della cedolare secca?

    Risposta

    Come previsto espressamente dal D.Lgs. n. 23/2010 non è possibile applicare la “cedolare secca” in caso di locazioni immobiliari uso abitativo effettuate nell’ambito di un’attività d’impresa. In linea generale pertanto la “cedolare secca” è limitata ai locatori “privati”. Non sono previsti specifici requisiti in capo allo “status” dell’inquilino. Quindi anche per la locazione in esame dovrebbe essere possibile da parte del locatore (soggetto privato) optare per la “cedolare secca”. Va sottolineato, comunque, che come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è richiesto espressamente che la locazione sia “per finalità abitative”. Sul punto è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate confermi tale interpretazione.

    Pubblicata il: 28-04-2011

    Oggetto

    Anno di sostenimento delle spese per lavori condominiali per detrazione 36%

    Domanda

    Per alcuni interventi di manutenzione eseguiti su parti comuni condominiali l’amministratore ha provveduto al pagamento della relativa fattura con bonifico bancario nel 2011.
    I condomini, con riferimento a dette spese, in base alle quote di spettanza comunicate dall’amministratore, hanno eseguito un primo versamento nel 2010 e un secondo versamento nel 2011.
    Detti condomini, considerato che per le persone fisiche “privati” va applicato il principio di cassa, possono fruire della detrazione IRPEF del 36% nel mod. UNICO 2011 relativo al 2010 per il versamento effettuato in tale anno?

    Risposta

    La risposta è negativa in quanto, al fine di individuare l’anno di sostenimento delle spese relative ad interventi effettuati sulle parti condominiali, ferma restando l’applicazione del principio di cassa, assume rilevanza la data di pagamento delle stesse da parte dell’amministratore. In merito il Ministero delle Finanze nella Circolare 1.6.99, n. 122/E, confermando quanto affermato nella precedente Circolare 24.2.98, n. 57/E, ha infatti precisato che “ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”. Nel caso di specie, quindi, se alla data di presentazione della propria dichiarazione i condomini hanno effettivamente versato gli importi a loro addebitati in base alle relative quote di spettanza, gli stessi potranno beneficiare della detrazione del 36% nel mod. UNICO 2012 relativo al 2011 (anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento) considerando la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi in esame (somma del primo e secondo versamento).

    Pubblicata il: 15-03-2011

    Oggetto

    Regime nuove iniziative e inizio attività

    Domanda

    Un professionista ha iniziato l'attività nel mese di aprile 2010, optando per il regime delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000. Tra i requisiti richiesti per l'accesso a tale regime è
    previsto che non debba essere superato il limite di € 30.987,41 di compensi annui.
    Considerato che ha incassato compensi per circa € 25.000, nell'anno di inizio dell'attività il limite va ragguagliato in base ai mesi di esercizio dell'attività?

    Risposta

    Per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13, Legge n. 388/2000 a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa ovvero di lavoro autonomo è richiesto, tra l'altro: • per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, che l'ammontare di ricavi realizzati sia non superiore a € 30.987,41; • per le imprese aventi per oggetto altre attività, che l'ammontare di ricavi realizzati sia non superiore a € 61.874,83; • per i lavoratori autonomi, che l'ammontare di compensi incassati sia non superiore a € 30.987,41. In merito alla necessità o meno di procedere al ragguaglio dei ricavi/compensi nell'anno di inizio dell’attività, ai fini della verifica della predetta condizione per l'applicazione del regime, la disposizione in esame non contiene alcuna precisazione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.6.2002, n. 55/E, in risposta al quesito di un contribuente che aveva iniziato l’attività il 1° febbraio ha escluso la necessità del ragguaglio specificando che: “La norma non stabilisce che l'ammontare dei compensi o ricavi debba essere ragguagliato ad anno; pertanto, nel caso prospettato, deve farsi riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo 1° febbraio - 31 dicembre.”