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Pubblicata il: 05-09-2011
Tardiva presentazione mod. Intra
Un contribuente ha presentato (telematicamente) il mod. Intra con 1 giorno di ritardo. Considerato che il suddetto modello risulterà “tardivo”, quali sono le sanzioni applicabili? La violazione può essere oggetto di ravvedimento operoso?
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, dopo aver specificato che la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va considerata quale violazione non “meramente formale”, ha evidenziato che la stessa è sanzionabile in quanto, ancorché non incida sul versamento del tributo, incide sull’attività di controllo degli Uffici. In articolare alla violazione è applicabile, ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione da € 516 a € 1.032 (per ciascun elenco). Nella citata Risoluzione n. 20/E è stato precisato altresì che la violazione, essendo sanzionabile, può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso usufruendo in tal modo della riduzione della sanzione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. Ciò detto il ravvedimento operoso relativo alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va effettuato: - entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è commessa la violazione; - versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 64 (516 x 1/8, per le violazioni commesse dall’1.2.2011), indicando quale codice tributo “8911” e quale anno di riferimento l’anno cui si riferisce la violazione.
Pubblicata il: 05-09-2011Detraibilità interessi passivi mutuo “prima casa”
Due coniugi sono titolari di un mutuo “prima casa”. L’appartamento è di proprietà soltanto della moglie. Considerato che il marito non è a carico della moglie e la moglie non è a carico del marito, la moglie può detrarre interamente gli interessi passivi pagati nel 2010 dalla coppia?
La risposta è negativa in considerazione del fatto che il mutuo risulta intestato ad entrambi i coniugi. Infatti, se non specificato diversamente dal contratto, il mutuo si ritiene intestato al 50% a ciascun coniuge e conseguentemente i relativi interessi passivi si considerano sostenuti per il 50% dal marito e per il 50% dalla moglie. Quest’ultima può quindi detrarre soltanto il 19% degli interessi da lei sostenuti (50% degli interessi complessivamente pagati nel 2010). Per gli interessi pagati dal marito non è possibile fruire della detrazione in quanto lo stesso non soddisfa l’ulteriore condizione necessaria al fine della detrazione in esame consistente nel possesso, anche solo per una minima quota, dell’immobile per il quale il mutuo è stato stipulato.
Pubblicata il: 02-08-2011Immobili all’estero e applicazione della cedolare secca
Una persona fisica è proprietaria di un appartamento in Austria, concesso in locazione ad un privato. È possibile assoggettare i canoni percepiti alla cedolare secca?
La risposta è negativa. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, la tassazione agevolata nella forma della c.d. “cedolare secca” consiste nell’assoggettamento “del reddito fondiario derivante dalla locazione” dell’immobile ad uso abitativo. Considerato che i redditi derivanti dagli immobili situati all’estero rientrano nella categoria dei “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. f), TUIR, gli stessi non possono usufruire della tassazione agevolata.
Pubblicata il: 02-08-2011Regime dei minimi ed esonero adempimenti dichiarativi
Un professionista in regime dei minimi nel 2010 ha effettuato un acquisto intracomunitario per il quale ha versato l’IVA con il reverse charge.
Per tale operazione è necessario presentare la dichiarazione IVA?
La risposta è negativa. Il regime dei minimi si caratterizza per l’esonero dagli adempimenti dichiarativi ai fini IVA così come disposto dall’art. 1, comma 109, Legge n. 244/2007. L’effettuazione di un acquisto intracomunitario richiede, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21.6.2011, n. 28/E “esclusivamente l’obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni”. L’effettuazione di un acquisto intracomunitario o di altre operazioni di cui il contribuente minimo risulta debitore d’imposta “non comporta … obblighi dichiarativi”.
Pubblicata il: 05-07-2011Cedolare secca e pertinenze
Una persona fisica è proprietaria di un appartamento e di un garage concessi in locazione dal 2004. Successivamente nel 2010 allo stesso soggetto ha locato anche un posto macchina.
Premesso che per l’appartamento e il garage il locatore intende optare per la cedolare secca, è possibile estendere il beneficio anche al posto macchina in quanto “pertinenza” dell’appartamento?
La “cedolare secca” è applicabile al “canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”. Dopo aver evidenziato che non sussistono limitazioni al numero di pertinenze per le quali è possibile usufruire della cedolare secca l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha chiarito che “il regime di tassazione sostitutiva … trova applicazione anche per le pertinenze locate congiuntamente all’immobile abitativo ovvero locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.” Pertanto nel caso in cui il contratto di locazione del posto macchina faccia riferimento al contratto di locazione dell’appartamento e sia specificato che lo stesso costituisce una pertinenza di quest’ultimo, il locatore può beneficiare della cedolare secca anche per tale contratto.
