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Pubblicata il: 12-10-2011
Elenchi clienti / fornitori e fatture cointestate
Un artigiano ha effettuato dei lavori immobiliari nei confronti di 2 fratelli, con il beneficio della detrazione del 36%. L’importo dei lavori è superiore al limite di € 3.000 / 3.600. Come va compilato l’elenco clienti considerato che ha emesso una fattura cointestata ai due soggetti?
In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene innanzitutto che per individuare il superamento del limite sia necessario fare riferimento all’importo dell’intera prestazione. Ipotizzando che per detta prestazione sussista l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata se l’imponibile risulta superiore a € 3.000 (25.000 per le operazioni effettuate nel 2010). Superando detto limite è necessario effettuare 2 comunicazioni (nel caso di specie una per ogni fratello) per la quota imputabile a ciascuno, ancorché di importo inferiore al limite (quale “modalità di pagamento” si ritiene di indicare il codice “2”, ossia “importo frazionato”).
Pubblicata il: 12-10-2011Definizione liti pendenti all’1.5.2011
Per un avviso di accertamento notificato il 7.3.2011 è stato proposto ricorso. Il ricorso è stato presentato all’Ufficio il 2.5.2011 (l’1.5.2011 era domenica). Lo stesso giorno è avvenuto il deposito in Commissione.
La lite può essere definita con le recenti disposizioni agevolative?
Condizione necessaria per poter definire una lite in modo agevolato ex art. 39, comma 12, DL n. 98/2011, è che la stessa sia di valore non superiore a € 20.000, aver per parte l’Agenzia delle Entrate e risulti pendente alla data dell’1.5.2011. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.3.2003, n. 12/E, in relazione alla precedente analoga disciplina di cui all’art. 16, Legge n. 289/2002, “perché la lite sia considerata pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso......, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s'intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio.” Poiché nel caso di specie il ricorso è stato consegnato all’Ufficio il 2.5.2011 (nel termine dei previsti 60 giorni) la lite non può essere considerata “pendente” alla data dell’1.5.2011 e di conseguenza non risulta definibile in modo agevolato.
Pubblicata il: 12-10-2011Mancato invio dichiarazioni IRAP e ravvedimento operoso
Avendo riscontrato di non aver inviato 3 dichiarazioni IRAP entro lo scorso 30.9, si chiede di illustrare le modalità di regolarizzazione di tale violazione.
È sanzionabile anche l'intermediario abilitato Entratel?
L’omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dall’originaria scadenza e con il contestuale pagamento delle sanzioni ridotte di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/97. Ciò comporta quindi che per ogni dichiarazione non presentata nei termini, ipotizzando il regolare versamento del saldo/acconto IRAP, dovrà essere versata la sanzione ridotta di € 25 (258 x 1/10). In caso contrario dovrà essere regolarizzato anche il ritardato versamento dell’imposta dovuta. A carico dell'intermediario è prevista altresì la sanzione pari a € 153 (516 x 1/10 x 3). Va evidenziato che secondo l’Agenzia delle Entrate “così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva” (Circolare 19.2.2008, n. 11/E).
Pubblicata il: 13-09-2011Società in liquidazione – presentazione dichiarazioni e studi di settore
Una srl è stata posta in liquidazione con effetto dal 29.10.2010. La liquidazione è terminata il 31.12.2010.
Si chiede di riepilogare le modalità di presentazione dei modelli dichiarativi (UNICO e IRAP) nonché le modalità di compilazione degli studi di settore.
Nel caso di specie è necessario presentare i seguenti modelli dichiarativi: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10), vanno utilizzati i modelli approvati per l’anno precedente ossia, il mod. UNICO 2010 SC / IRAP 2010; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12), vanno utilizzati i modelli “nuovi” ossia, il mod. UNICO 2011 SC / IRAP 2011. Si evidenzia che in caso di periodi non coincidenti con l’anno solare la dichiarazione IVA va presentata con riferimento all’intero anno solare nei termini ordinari utilizzando il modello “nuovo”. La società risulta esclusa dagli studi di settore ed in particolare: • per il periodo che precede la liquidazione (1.1 – 28.10) deve indicare: - nel mod. UNICO 2010 SC, il codice di esclusione “2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta”; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi” e “10” mesi di attività; • per il periodo post liquidazione (29.10 – 31.12) deve indicare: - nel mod. UNICO 2011 SC il codice di esclusione “5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria”; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice “4 – periodo d’imposta diverso da 12 mesi” e “2” mesi di attività. La società è tenuta comunque alla compilazione del modello studi di settore per entrambi i periodi.
Pubblicata il: 13-09-2011Cessione a soggetto residente a Livigno
Un’impresa italiana cede i propri prodotti ad una società avente sede nel Comune di Livigno.
Come va fatturata tale cessione?
Il Comune di Livigno, secondo quanto espressamente specificato dall’art. 7, comma 1, DPR n. 633/72, non è ricompreso nel territorio dello Stato né della UE e pertanto è considerato territorio extracomunitario, analogamente a quanto previsto per Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. Di conseguenza le cessioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in tale Comune sono considerate a tutti gli effetti esportazioni; la relativa fattura va emessa in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, DPR n. 633/72.
