Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-03-2010

    Oggetto

    Trasporto di beni nazionale per conto di ditta svizzera

    Domanda

    Una ditta di autotrasporti italiana ha effettuato un trasporto di beni interamente nel territorio italiano per conto di una ditta svizzera. È corretto fatturare senza IVA tale servizio?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Alla prestazione di servizi in esame infatti è applicabile il nuovo regime di tassazione dei servizi introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010. Di conseguenza la ditta italiana emette nei confronti del proprio cliente svizzero (soggetto passivo) una fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si rammenta che per tale prestazione non sussiste l’obbligo di presentare i modd. Intra.

    Pubblicata il: 11-03-2010

    Oggetto

    Spese incrementative fabbricato e scorporo valore terreno

    Domanda

    Una società è proprietaria di un fabbricato iscritto in contabilità al lordo del valore del terreno. Fiscalmente è stato comunque scorporato il 20% riferito al terreno con conseguente indeducibilità del relativo ammortamento.
    Nel 2009 sono stati effettuati degli interventi sul fabbricato (spese di ammodernamento) per un valore di circa € 250.000 contabilizzati in aumento del valore dello stesso.
    Sul maggior valore contabile del fabbricato derivante dalla capitalizzazione delle spese deve essere operato lo scorporo del 20% riferibile al terreno?

    Risposta

    Ai fini fiscali l’ammortamento del terreno è indeducibile. Se l’area non è stata autonomamente acquistata, al fine di determinare il relativo costo è necessario assumere il maggior valore tra il costo complessivo iscritto in bilancio nell’anno di acquisto e quello determinato applicando il 20% (30% per i fabbricati industriali) al costo complessivo stesso. In particolare l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, richiamando il comma 8, dell’art. 36, DL n. 223/2006 ha affermato che “il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20% o 30% deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell'areaâ€. Di conseguenza, una volta quantificato il valore riferito all’area, da scorporare dal costo complessivo, lo stesso, ancorché sul bene siano successivamente sostenute spese incrementative, non subisce ulteriori modifiche.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Rimborso IRAP anni pregressi

    Domanda

    Il rimborso IRAP riferito ad annualità pregresse oggetto di apposita istanza nel mese di dicembre 2009, deve essere contabilizzato obbligatoriamente nel bilancio 2009?

    Risposta

    Il rimborso IRAP per gli anni pregressi deve essere rilevato secondo il principio di competenza econimica, oltre che in base al principio di prudenza. Pertando, qualora non sussistano dubbi circa l'importo ed il diritto allo stesso, il rimborso dovrà essere evidenziato nel bilancio dell'esercizio 2009. Si ricorda inoltre che tale componente positivo dovrà essere oggetto di una variazione fiscale in diminuzione in sede di compilazione del modello UNICO in quanto non dovrà partecipare alla formazione del reddito dell'esercizio.

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Esonero Comunicazione dati IVA

    Domanda

    In caso di saldo iva 2009 a debito, è possibile evitare di inviare la comuniczione dati iva se entro il 28 febbraio invio la dichiaraione annuale IVA?

    Risposta

    Il secondo comma dell’articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto diverse modifiche al DPR n. 322 del 1998 per armonizzarlo con le novità introdotte in merito all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA. Il punto 2.1 del suddetto comma 2 ha modificato l’articolo 3, comma 1 del DPR n. 322 del 1998 introducendo un ulteriore periodo che consente ai contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro, di presentare la dichiarazione in forma autonoma. Dalla lettura di tale disposizione si evince che, nel caso in cui dalla dichiarazione non emerga un credito, il contribuente non potrà optare per la dichiarazione in forma autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata. Il successivo punto 2.4 del comma 2 dell’articolo 10, introduce una semplificazione agli adempimenti per quei soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro l’ultimo giorno di febbraio; infatti, viene aggiunto un periodo all’articolo 8-bis, comma 2 del DPR n. 322 del 1998 con cui si concede, a tali soggetti, l’esonero dalla comunicazione annuale dati IVA. Dalla lettura combinata delle due modifiche al DPR n. 322 del 1998 si comprende come la risposta al quesito proposto debba essere negativa poiché il soggetto, trovandosi con un saldo IVA 2009 a debito, non può optare per la dichiarazione IVA autonoma ma dovrà presentare la dichiarazione unificata entro i termini normali, così facendo non rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. (FONTE TELEFISCO 2010)

    Pubblicata il: 01-03-2010

    Oggetto

    Visto di conformità dichiarazione annuale IVA

    Domanda

    E' necessario il visto di conformità per una dichiarazione IVA con credito pari a 35.000,00 euro, di cui solo 9.500,00 saranno compensati con altri tributi diversi dall'IVA?

    Risposta

    Il settimo comma dell'articolo 10 D.L. n. 78 del 2009 prevede che il contribuente che abbia intenzione di compensare crediti IVA per un importo annuo maggiore di 15.000 euro, oltre a dover presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge detto credito, deve far apporre sulla stessa il visto di conformità o, alternativamente farla sottoscrivere dal soggetto che esercita il controllo contabile. La circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 ha chiarito che le nuove disposizioni si riferiscono solo alla compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo superiore a 10.000 euro annui mentre, sotto tale importo e per le compensazioni IVA da IVA le regole rimangono invariate. La risposta al quesito è, quindi, negativa; il contribuente che ha intenzione di utilizzare, in compensazione orizzontale, 9.500 euro annui non ha la necessità di far apporre il visto di conformità sulla sua dichiarazione e nemmeno l'obbligo della preventiva presentazione della stessa.