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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Accesso al regime dei “NUOVI” minimi da parte di un dipendente

    Domanda

    Un soggetto è dipendente dal 1994 di una società di servizi. Nel 2009 ha aperto la partita IVA per esercitare l’attività di tenuta di alcune contabilità applicando il regime dei minimi. Può continuare ad applicarlo anche dal 2012?

    Risposta

    Si ritiene che nel caso prospettato, dato che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere, non sussista la condizione (ostativa) della “mera prosecuzione” richiamato dall’art. 27, comma 2, lett. b), DL n. 98/2011. Nel caso in esame il contribuente potrà pertanto, ricorrendo gli altri requisiti, applicare il “NUOVO” regime dei minimi fino al 2013.

    Pubblicata il: 17-01-2012

    Oggetto

    Imposta di bollo e fatture emesse dai “NUOVI” minimi

    Domanda

    In merito alla disciplina dei “nuovi” minimi, decorrente dal 2012, si chiede conferma dell’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a € 77,47.

    Risposta

    La disciplina dei c.d. “NUOVI” minimi di cui all’art. 27, DL n. 98/2011, ricalca quanto disposto dall’art. 1, commi da 96 e seguenti, Legge n. 244/2007 ed in particolare il non addebito dell’IVA a titolo di rivalsa come previsto dal comma 100 del citato art. 1. In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (punto 6.4), ha precisato che “atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100 [art. 1, Legge n. 244/2007], non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, DEVONO essere assoggettate all’imposta di bollo”. Di conseguenza si conferma che anche in capo ai “nuovi” minimi sussiste l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a € 77,47.

    Pubblicata il: 13-01-2012

    Oggetto

    OPERAZIONI DI LEASING E NOLEGGIO NELLO SPESOMETRO

    Domanda

    Si chiede di conoscere se gli UTILIZZATORI sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con la predetta comunicazione (nel caso di specie: leasing e noleggio), considerato che i dati sono richiesti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 7 del Dpr n. 605/1973 e, quindi, già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.

    Risposta

    La risposta è negativa, poiché l’esonero, disposto con il solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo. In altri termini, i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio DEVONO effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti del 22.12.2011).

    Pubblicata il: 20-12-2011

    Oggetto

    Elenco clienti - fornitori e operazione “a cavallo” d’anno

    Domanda

    Un commerciante ha ceduto a dicembre 2011 un divano ad un privato incassando un acconto pari a € 600. Il saldo, pari a € 3.200, sarà pagato a gennaio 2012 al momento della consegna.
    Nell’elenco clienti del 2011 deve essere ricompreso l’acconto incassato oppure va comunicato l’intero importo (€ 3.800) nell’elenco clienti del 2012?

    Risposta

    Dalla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.5.2011, n. 24/E si può desumere che, per le operazioni singole di importo unitario pari o superiore ai limiti, è necessario fare sempre riferimento al valore complessivo, a prescindere che il pagamento sia eseguito in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) ed in anni diversi. Di conseguenza, nel caso di specie, la cessione supera nel suo complesso l’importo di € 3.600 e pertanto il commerciante è tenuto a includere nell’elenco clienti l’operazione sia per il 2011 indicando l’importo di € 600 (ancorché inferiore alla soglia), sia per il 2012 indicando l’importo di € 3.200, riportando quale modalità di pagamento il codice “2 = importo frazionato”.

    Pubblicata il: 20-12-2011

    Oggetto

    Elenco clienti - fornitori e fattura con IVA ad esigibilità differita non pagata

    Domanda

    Una srl ha emesso nel 2010 una fattura al Comune per un importo superiore a € 25.000. Al 31.12.2010 il Comune non ha pagato la fattura e pertanto l’IVA a debito è ancora sospesa.
    Tale fattura va comunque ricompresa nell’elenco clienti-fornitori per il 2010?

    Risposta

    Come desumibile dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, per il 2010, l’elenco clienti-fornitori va compilato per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (sono quindi escluse le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale) i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000. A tal fine non assume rilevanza, per le operazioni imponibili, che l’IVA sia ad esigibilità immediata o differita ex art. 6, DPR n. 633/72. Pertanto, nel caso di specie l’operazione fatturata al Comune va ricompresa nell’elenco clienti per il 2010.