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Pubblicata il: 28-04-2010
Comunicazione allâAgenzia delle Entrate per lavori che proseguono per piĂš periodi di imposta
Per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico debbono inviare
allâAgenzia delle Entrate apposita comunicazione.
Ă possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?
Il provvedimento dellâAgenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate allâAgenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi dâimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato allâAgenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dellâanno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. Lâadempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo dâimposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dellâonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione dâimposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dellâadempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e lâomesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per lâomesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Il provvedimento dellâAgenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate allâAgenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi dâimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato allâAgenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dellâanno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. Lâadempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo dâimposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dellâonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione dâimposta del 55%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dellâadempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e lâomesso invio del modello NON POSSANO comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) per lâomesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere allâENEA
Ă possibile rettificare, anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata allâENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico?
La scheda informativa deve essere inviata allâENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per lâinvio. In particolare, la correzione potrĂ avvenire mediante lâinvio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. PiĂš precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche lâattestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrĂ , comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nellâanno al quale la dichiarazione si riferisce. Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente allâinvio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è giĂ fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata. Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nellâipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dellâintestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione piĂš contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dellâonere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010).
Pubblicata il: 28-04-2010DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI - Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico
I genitori che hanno sostenuto una spesa di 400 euro per lâacquisto di un
abbonamento al trasporto pubblico per il figlio a carico possono portare in
detrazione lâintera spesa suddividendola tra di loro, senza superare il limite dei 250 euro ciascuno?
Per i periodi dâimposta 2008 e 2009, è prevista una detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, fino ad un importo massimo di 250 euro. La circolare 7 marzo 2008, n. 19, ha precisato che il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per lâabbonamento proprio e dei familiari a carico. Lâimporto di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dellâabbonamento è suddiviso tra piĂš soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per lâabbonamento del figlio a carico, lâammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione
Ă possibile beneficiare della detrazione del 19% per i canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede, anche nellâipotesi di subaffitto?
Lâarticolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, riconosce, a determinate condizioni, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19% dallâimposta lorda, dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni; - contratti di ospitalitĂ , nonchĂŠ dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universitĂ , collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Lâipotesi del âsubcontrattoâ non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nellâart. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poichĂŠ la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento NON E' FRUIBILE per i contratti di sublocazione.
Pubblicata il: 22-04-2010Acquisto di servizi effettuati da soggetti residenti in Inghilterrra non dotati di partita IVA
Un nostro associato, che produce mobili, si avvale di un soggetto Inglese per la commercializzazione dei propri mobili in Inghilterra. Da tale soggetto riceve due tipi di fatture: una fattura per provvigioni quando il nostro artigiano vende dei mobili grazie al'intervento del soggetto Inglese; una fattura relativa a consulenze generiche effettuate in Inghilterra a potenziali clienti. Facendo presente che il prestatore del servizio inglese, con lettera su carta intestata, ha comunicato che sebbene detenga un numero d'iscirzione (non si capisce bene dove) dichiara esplicitamente che il regime da loro applicato in Inghilterra non richiede alcuna registrazione ai fini IVA (Value Added Tax - VAT). Pertanto si chiede di conoscere come ci si debba comportare per la registrazione delle fatture ricevute e quale modalitĂ adottare per la compilazione dei modelli INTRASTAT non essendo in possesso del numero di partita IVA del fornitore inglese.
L'operazione, pur qualificabile come prestazione di servizi posta in essere tra due soggetti passivi (business to business) potrebbe non assumere rilevanza ai fini dell'assolvimento dell'IVA nel paese del committente in quanto l'operatore inglese applica un regime di esonero dal tributo privo, quindi, di soggettività IVA (elemento riscontrabile è nel fatto che il contribuente non è identificato ai fini IVA). Il contribuente inglese, come peraltro avviene per il nostro regime dei minimi, non dovrebbe avere diritto alla detrazione dell'imposta sui propri acquisti conseguentemente i suoi corrispettivi dovrebbero incorporare l'Iva assolta a monte. Si ritiene, quindi, che le operazioni poste in essere non siano qualificabili come operazioni intracomunitarie similmente a quanto avviene per i soggetti operanti nel regime dei minimi. La circolare dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E fornisce elementi riguardo ai contribuenti minimi, in particolare, al paragrafo 3.1.3 - Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione - in cui chiarisce che: "I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa nÊ possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. (..omissis.) Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell'Unione Europea non sono considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331". Le medesime considerazioni dovrebbero valere, per analogia, anche per le prestazioni di servizi rese dall'operatore inglese a favore dell'impresa italiana. Si segnala che la questione è stata rappresentata all'Agenzia delle entrate con la richiesta di affrontare detta specifica problematica nella circolare esplicativa della nuova disciplina Iva sulle prestazioni di servizi, di cui si attende la sua pubblicazione. Si ritiene, da ultimo, che l'impresa italiana non sia tenuta ad integrare la fattura nÊ ad assolvere l'Iva in Italia nÊ infine a compilare il modello INSTRASTAT, salvo diverso orientamento dell'Agenzia delle entrate.