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Pubblicata il: 31-01-2012
Accesso al regime dei “nuovi” minimi e lavoro autonomo occasionale
Un soggetto ha iniziato l’attività nel 2011 utilizzando il regime dei minimi. Nel corso del 2010 aveva svolto 2 prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Lo svolgimento di tali prestazioni costituisce un’ipotesi di “mera prosecuzione” che preclude l’accesso al nuovo regime dei minimi
dal 2012?
Lo svolgimento di un’attività occasionale in un periodo precedente rispetto all’inizio dell’attività è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 26.8.2009, n. 239/E, con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b), Legge n. 388/2000 per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive. Considerato che tali requisiti sono analoghi a quelli previsti dalle lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 27, DL n. 98/2011 si ritiene possibile applicare anche al “nuovo” regime dei minimi i chiarimenti di seguito esposti: • con riferimento al requisito di cui alla lett. a), ossia non avere svolto nei 3 anni precedenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare, l’Agenzia ha affermato che “l’attività professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato dall’istante non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime agevolato” in quanto la locuzione “attività artistica o professionale ovvero d’impresa” rinvia all’esercizio in forma abituale di arti e professioni e di imprese commerciali; • con riferimento al requisito della mera prosecuzione di cui alla lett. b) l’Agenzia ha affermato di non poter fornire una risposta in considerazione del fatto che non era noto quale fosse il tipo di attività svolta in modo occasionale. Secondo l’Agenzia “detta conoscenza è … un elemento indispensabile per poter escludere o meno … la natura di «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta» prevista dalla norma quale causa ostativa all’accesso del regime in parola”. Sembrerebbe pertanto necessario valutare in concreto che non vi sia mera prosecuzione anche nell’ipotesi in cui in precedenza il contribuente abbia “esercitato” alcune prestazioni di tipo occasionale.
Pubblicata il: 31-01-2012Attività di noleggio e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha chiarito che gli esercenti l’attività di noleggio di autovetture devono riportare nella specifica comunicazione i dati riferiti ai contratti stipulati dal 21.11.2011.
Di conseguenza per il 2010 non sussiste tale obbligo mentre per il 2011 l’adempimento va effettuato entro il 30.6.2012.
In tale comunicazione devono essere ricomprese anche le operazioni effettuate nel periodo 1.1 – 20.11.2011 per le quali sussiste l’obbligo di presentazione della comunicazione dei clienti – fornitori?
Per gli operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio, limitatamente a specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), in base al Documento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, sussiste l’obbligo di comunicare i dati relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 21.11.2011. Tale adempimento comporta l’esonero dalla comunicazione relativa ai clienti – fornitori. Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nel citato Documento, per le operazioni di noleggio e/o locazione relative: − al 2010 (pari o superiori a € 25.000); − al 2011, limitatamente al periodo 1.1 - 20.11.2011 (pari o superiori a € 3.000 / 3.600); non sussistendo l’obbligo della predetta comunicazione il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione dell’elenco clienti – fornitori. Di fatto quindi: − per le operazioni relative al 2010 e al periodo 1.1 – 20.11.2011, va presentato, nel rispetto delle soglie predette, l’elenco clienti – fornitori; − per le operazioni relative ai contratti stipulati dal 21.11.2011 va presentata esclusivamente l’apposita comunicazione. Nella stessa, in quanto “sostitutiva” degli elenchi clienti – fornitori, vanno ricomprese anche le informazioni relative alle cessioni e acquisti diversi da quelli di locazione o noleggio, se superiori alla citata soglia.
Pubblicata il: 31-01-2012Regime dei "Nuovi Minimi"
Un contribuente che ha aperto la partita iva nel 2011 e non ha esercitato alcuna opzione nel modulo di apertura della posizione ma nel corso del 2011 ha operato nel regime ordinario, applicando Iva e ritenuta di acconto sulle fatture emesse, può transitare nel 2012 nel regime dei minimi?
Il contribuente deve rimanere nel regime optato per almeno un triennio. La persone fisica che, iniziando l'attività nel 2011 ha determinato il reddito nei modi ordinari, anche tramite comportamento concludente, ha di fatto esercitato l'opzione per il regime ordinario.
Pubblicata il: 17-01-2012Accesso al regime dei “NUOVI” minimi e verifica dell’esercizio di un’attività nei 3
Un soggetto intende iniziare l’attività di costruttore edile nel 2012. Nei 3 anni precedenti era socio di una snc in LIQUIDAZIONE dal 2008 chiusa nel 2010. In tali ultimi anni ha svolto come dipendente l’attività di autotrasportatore.
Si chiede se avendo i requisiti prescritti dalla norma il soggetto può rientrare nel NUOVO regime dei minimi.
Per poter applicare dal 2012 il “nuovo” regime dei minimi, l’art. 27, DL n. 98/2011 introduce una serie di condizioni riprese dal regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, con le quali è previsto tra l’altro che: • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Nel caso prospettato, al sussistere degli altri requisiti, si ritiene possibile adottare il “NUOVO” regime dei minimi per le seguenti ragioni: • il soggetto non ha esercitato, di fatto, in qualità di socio alcuna attività d’impresa in forma associata, poiché la snc era in liquidazione. Infatti, richiamando l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E in merito alla disciplina contenuta nel citato art. 13, per essere esclusi dal regime fiscale agevolato occorre “l'effettivo esercizio dell'attività”; • l’attività che il soggetto intende iniziare (costruttore edile), non costituisce una mera prosecuzione dell’attività che lo stesso svolgeva in veste di lavoratore dipendente (autotrasportatore).
Pubblicata il: 17-01-2012Durata del regime dei “NUOVI” minimi
Un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del 2010 adottando il regime dei minimi. Ha compiuto 33 anni a dicembre 2011. Avendo i requisiti previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011 può entrare nel nuovo regime e applicarlo fino a 35 anni?
In base all’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, il “NUOVO” regime dei minimi può essere applicato: • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi; • anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni; da parte delle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime in esame non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni. Il riferimento a tale limite di età è collegato all’obiettivo di consentire ai soggetti più giovani un allungamento della durata del regime anche oltre il quinto anno e fino al compimento dei 35 anni. Di conseguenza, nel caso di specie il contribuente, al sussistere degli altri requisiti, potrà applicare il “NUOVO” regime dei minimi fino al quarto anno successivo rispetto al 2010, ossia fino al 2014, a nulla rilevando che in tale periodo compirà 36 anni.
