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Pubblicata il: 27-03-2012
Mod. IVA TR per soggetto mensile e liquidazione di un mese a debito
Un contribuente mensile intende presentare il mod. IVA TR ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2012. Lo stesso, in relazione alle liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, presenta i seguenti dati: gennaio, debito € 4.000; febbraio, credito € 3.000 e marzo, credito € 9.000.
Quale importo rileva ai fini della richiesta di rimborso? È sufficiente sommare i crediti dei mesi di febbraio e marzo?
Dalla struttura del mod. IVA TR si evince che, ai fini della determinazione del credito IVA trimestrale, non assumono rilevanza gli eventuali versamenti periodici effettuati dai contribuenti mensili. Di conseguenza, l’ammontare del credito risultante dal modello non sarà pari a € 9.000 (saldo di marzo), bensì a € 5.000 (9.000 – 4.000). Il versamento effettuato per il mese di gennaio (4.000) assumerà rilevanza in sede di dichiarazione IVA annuale.
Pubblicata il: 27-03-2012Cessione UE autovettura riscattata
Una società ha riscattato nel corso del 2011 un’autovettura utilizzata in leasing. Ora intende venderla in Bulgaria previa consegna della targa al PRA. Come va fatturata tale cessione?
Per individuare il trattamento IVA applicabile alla cessione in esame assume rilevanza la qualifica dell’acquirente bulgaro. Infatti, se l’acquirente: • è un soggetto passivo, l’operazione costituisce una cessione UE, non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 (con obbligo di presentazione del mod. Intra); • è un soggetto privato, l’operazione costituisce una cessione interna con applicazione dell’IVA in Italia (aliquota 21%). In tal caso è possibile applicare l’IVA in proporzione alla percentuale (40%) che è stata detratta all’atto del riscatto.
Pubblicata il: 26-03-2012SOCIETÀ IN PERDITA TRIENNALE MA CONGRUA CON GLI STUDI DI SETTORE
Una S.r.l. presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Alla luce delle novità di cui all’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011, per il periodo d’imposta 2012 potranno applicarsi le disposizioni in materia di società di comodo, nel caso in cui la società dovesse risultare congrua e coerente ai fini degli studi di settore?
L’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011 dispone che “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cu! i al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. · Tra le cause di non applicazione si ricorda che l’art. 30, c. 1, lett. c), n. 6-sexies) della legge 23.12.1994, n. 724 dispone che alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle società di comodo. · Da una lettura sistematica delle norme citate, si ritiene che nei confronti della società che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 (circolare Agenzia delle Entrate 16.03.2012, n. 8/E).
Pubblicata il: 13-03-2012Pagamento di 2 fatture in contanti
È stato rilevato l’incasso nella stessa giornata di 2 fatture in contanti da parte del medesimo cliente per un importo complessivo pari a € 1.100 (la prima di € 800 emessa a ottobre 2011 e la seconda di € 300 emessa a dicembre 2011).
Si chiede se tale comportamento rappresenta una violazione alle limitazioni all’uso del contante, da comunicare al MEF.
Al fine di determinare se il comportamento sopra delineato sia o meno corretto, va considerato che in base all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007: • a decorrere dal 6.12.2011, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contanti per importi pari o superiori a € 1.000; • la limitazione riguarda il valore “complessivo” oggetto di trasferimento; • la limitazione è applicabile anche al caso di “più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”. Il frazionamento è ammissibile qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (pagamento a rate). La fattispecie prospettata non appare effettuata in violazione del divieto di utilizzare il denaro contante per importi pari o superiori a € 1.000. Non disponendo di ulteriori elementi, si evidenzia la necessità di verificare se le 2 fatture possano essere considerate “collegate” in modo da identificare la sussistenza o meno dell’ipotesi dell’artificioso frazionamento.
Pubblicata il: 14-02-2012Acquisto scooter per un importo superiore a € 1.000
Un commerciante di motocicli ha recentemente ceduto uno scooter ad un privato a € 2.300.
L’acquirente ha pagato il prezzo in contanti per € 800 e con un assegno bancario per € 1.500.
Tale modalità di pagamento costituisce una violazione alle limitazioni dell’utilizzo del denaro contante applicabili dal 6.12.2011?
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Il divieto di cui alla citata disposizione si riferisce all’impossibilità di trasferire “complessivamente” in un’unica soluzione, mezzi di pagamento al portatore (ad esempio, denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, titoli al portatore, ecc.), per un ammontare superiore al predetto limite. Come chiarito dal Consiglio di Stato con il parere 12.12.95, n. 1504, l’avverbio “complessivamente” va riferito al cumulo tra denaro contante e titoli al portatore. Di conseguenza nel caso sopra prospettato non si realizza nessuna violazione del predetto divieto, a nulla rilevando che l’importo complessivamente trasferito in un’unica soluzione sia superiore ad € 1.000. Infatti per tale fattispecie l’importo del pagamento in contanti (€ 800) è inferiore al predetto limite, mentre la quota del pagamento eseguita tramite assegno bancario non è assoggettata alle restrizioni in esame, in quanto è un titolo nominativo (con la clausola di “non trasferibilità”). Va comunque sottolineato che, come ribadito dal MEF nell’ambito delle risposte fornite il 12.6.2008, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare “caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto” dal Legislatore.
