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Pubblicata il: 28-04-2010
Vendita dellâabitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa allâacquisto dei mobili
Il contribuente che si è avvalso della detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dellâimmobile ristrutturato?
La detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso lâintero periodo per usufruire del beneficio, lâabitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36% - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per lâacquisto dellâarredo - è ceduta. (FONTE circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati
Nellâusufruire della detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?
à possibile calcolare la detrazione del 20% anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolaritĂ della detrazione del 36% e della detrazione per i mobili
Se le fatture dâacquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dallâaltro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20%?
Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dellâabitazione e lâaltro le spese per lâarredo, la detrazione del 20% prevista per questâultime spese a chi spetta?
La detrazione per lâacquisto dei mobili ed elettrodomestici, segue le medesime regole della detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto nel caso in cui non ci sia coincidenza tra lâintestazione della fattura e lâordinante il bonifico, la detrazione per lâacquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dellâobbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nellâipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per lâarredo della medesima abitazione dallâaltro, si ritiene che questâultima detrazione NON POSSA essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 55% INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata allâENEA la
documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del âcollaudoâ ovvero dellâattestazione della funzionalitĂ dellâimpianto.
Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad
esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per lâinvio della documentazione allâEnea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?
Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per lâinvio della documentazione allâENEA, coincide con il giorno del cosiddetto âcollaudoâ, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nellâipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre NON PUO' ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010.)
Pubblicata il: 28-04-2010Applicazione della detrazione del 55% in presenza di contributi comunitari, regionali o locali
Dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dellâefficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% per le spese finalizzate al risparmio energetico e NON RIMBORSATE dal contributo?
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dellâefficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate - sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata - ha chiarito che la detrazione dâimposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e,di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla ComunitĂ Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che lâespressione âulteriori contributi comunitari, regionali o localiâ, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della ComunitĂ Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nellâoggetto dellâagevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento lâassegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla ComunitĂ Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrĂ restituire la detrazione giĂ utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrĂ presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)