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Pubblicata il: 10-05-2010
Detrazione interessi mutuo ipotecario per abitazione di un familiare
Un soggetto ha acquistato un immobile adibito ad abitazione principale soltanto della propria madre. Per far fronte a tale acquisto, il figlio ha stipulato un mutuo ipotecario. Questâultimo può detrarre gli interessi passivi relativi a tale mutuo?
Ai sensi dellâart. 15, comma 1, lett. b), TUIR sono detraibili gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per lâacquisto dellâunitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Nel caso in esame, quindi, ancorchĂŠ lâimmobile costituisca lâabitazione principale soltanto della madre, il figlio (proprietario e intestatario del mutuo) può detrarre gli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per lâacquisto di tale immobile. In merito va tuttavia evidenziato che, come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2002, n. 50/E, se il soggetto beneficia giĂ della detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per la propria abitazione principale, lo stesso non può detrarre anche gli interessi derivanti dal mutuo stipulato per lâacquisto dellâabitazione principale di un suo familiare.
Pubblicata il: 04-05-2010Aliquota IVA lavori ristrutturazione albergo
Una societĂ intende ristrutturare lâalbergo di proprietĂ . Ă possibile applicare lâaliquota IVA agevolata del 10% ai lavori di ristrutturazione?
Come previsto dal n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, sono assoggettate allâaliquota IVA ridotta del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui allâart. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie. PoichĂŠ gli interventi in esame rientrano nella lett. d) del citato art. 31, alla ristrutturazione edilizia dellâalbergo sarĂ applicabile lâaliquota IVA del 10%. Si evidenzia, per completezza, che alle manutenzioni ordinarie e straordinarie è applicabile âa regimeâ dal 2010 lâaliquota ridotta del 10% per effetto di quanto disposto dallâart. 2, comma 11, Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Pubblicata il: 04-05-2010Regime dei contribuenti minimi e spese per lavoro occasionale
Un soggetto che adotta il regime dei contribuenti minimi, per lâorganizzazione di alcuni eventi, si è avvalso della prestazione occasionale di alcune hostess. Lâerogazione dei relativi compensi è
causa di decadenza dal regime dei minimi in considerazione del fatto che i soggetti che applicano tale regime non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti e collaboratori?
Lâart. 1, comma 96, Legge n. 244/2007 dispone che per aderire al regime dei minimi il soggetto interessato non deve aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui allâart. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, lâerogazione di compensi per prestazioni occasionali non preclude lâapplicazione del regime dei minimi in quanto tali spese non sono inquadrabili tra quelle di lavoro dipendente e per rapporti di collaborazione citate dalla norma.
Pubblicata il: 28-04-2010DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO - Comunicazione di fine lavori
Ă stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36%, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo dâimposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000. La possibilitĂ di usufruire della detrazione dâimposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41. In particolare è necessario, tra lâaltro, âtrasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato allâesecuzione degli stessiâ. La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione. Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dellâagevolazione. Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo dâimposta. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)
Pubblicata il: 28-04-2010DETRAZIONE DâIMPOSTA DEL 20% PER LâACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione
Ă possibile fruire dellâagevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dellâabitazione?
Per usufruire della detrazione in relazione allâacquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio effettuati sullâabitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per lâarredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento â tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle âulteriori spese documentateâ, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dellâabitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36% - sia anteriore allâacquisto dellâarredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per lâarredo dellâabitazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)