Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 10-05-2010

    Oggetto

    Detrazione interessi mutuo ipotecario per abitazione di un familiare

    Domanda

    Un soggetto ha acquistato un immobile adibito ad abitazione principale soltanto della propria madre. Per far fronte a tale acquisto, il figlio ha stipulato un mutuo ipotecario. Quest’ultimo può detrarre gli interessi passivi relativi a tale mutuo?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR sono detraibili gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Nel caso in esame, quindi, ancorché l’immobile costituisca l’abitazione principale soltanto della madre, il figlio (proprietario e intestatario del mutuo) può detrarre gli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto di tale immobile. In merito va tuttavia evidenziato che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2002, n. 50/E, se il soggetto beneficia già della detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per la propria abitazione principale, lo stesso non può detrarre anche gli interessi derivanti dal mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale di un suo familiare.

    Pubblicata il: 04-05-2010

    Oggetto

    Aliquota IVA lavori ristrutturazione albergo

    Domanda

    Una società intende ristrutturare l’albergo di proprietà. È possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% ai lavori di ristrutturazione?

    Risposta

    Come previsto dal n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, sono assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Poiché gli interventi in esame rientrano nella lett. d) del citato art. 31, alla ristrutturazione edilizia dell’albergo sarà applicabile l’aliquota IVA del 10%. Si evidenzia, per completezza, che alle manutenzioni ordinarie e straordinarie è applicabile “a regime” dal 2010 l’aliquota ridotta del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

    Pubblicata il: 04-05-2010

    Oggetto

    Regime dei contribuenti minimi e spese per lavoro occasionale

    Domanda

    Un soggetto che adotta il regime dei contribuenti minimi, per l’organizzazione di alcuni eventi, si è avvalso della prestazione occasionale di alcune hostess. L’erogazione dei relativi compensi è
    causa di decadenza dal regime dei minimi in considerazione del fatto che i soggetti che applicano tale regime non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti e collaboratori?

    Risposta

    L’art. 1, comma 96, Legge n. 244/2007 dispone che per aderire al regime dei minimi il soggetto interessato non deve aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, l’erogazione di compensi per prestazioni occasionali non preclude l’applicazione del regime dei minimi in quanto tali spese non sono inquadrabili tra quelle di lavoro dipendente e per rapporti di collaborazione citate dalla norma.

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO - Comunicazione di fine lavori

    Domanda

    È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36%, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d’imposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.

    Risposta

    Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000. La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41. In particolare è necessario, tra l’altro, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”. La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione. Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione. Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)

    Pubblicata il: 28-04-2010

    Oggetto

    DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 20% PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione

    Domanda

    È possibile fruire dell’agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione?

    Risposta

    Per usufruire della detrazione in relazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36% - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. (FONTE: circolare 21/E del 23.04.2010)