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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Cessione UE autovettura riscattata

    Domanda

    Una società ha riscattato nel corso del 2011 un’autovettura utilizzata in leasing. Ora intende venderla in Bulgaria previa consegna della targa al PRA. Come va fatturata tale cessione?

    Risposta

    Per individuare il trattamento IVA applicabile alla cessione in esame assume rilevanza la qualifica dell’acquirente bulgaro. Infatti, se l’acquirente: • è un soggetto passivo, l’operazione costituisce una cessione UE, non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 (con obbligo di presentazione del mod. Intra); • è un soggetto privato, l’operazione costituisce una cessione interna con applicazione dell’IVA in Italia (aliquota 21%). In tal caso è possibile applicare l’IVA in proporzione alla percentuale (40%) che è stata detratta all’atto del riscatto.

    Pubblicata il: 26-03-2012

    Oggetto

    SOCIETÀ IN PERDITA TRIENNALE MA CONGRUA CON GLI STUDI DI SETTORE

    Domanda

    Una S.r.l. presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, dal 2009 al 2011. Alla luce delle novità di cui all’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011, per il periodo d’imposta 2012 potranno applicarsi le disposizioni in materia di società di comodo, nel caso in cui la società dovesse risultare congrua e coerente ai fini degli studi di settore?

    Risposta

    L’art. 2, c. 36-decies del D.L. n. 138/2011 dispone che “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cu! i al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. · Tra le cause di non applicazione si ricorda che l’art. 30, c. 1, lett. c), n. 6-sexies) della legge 23.12.1994, n. 724 dispone che alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applicano le disposizioni del primo periodo dello stesso comma sulle società di comodo. · Da una lettura sistematica delle norme citate, si ritiene che nei confronti della società che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 (circolare Agenzia delle Entrate 16.03.2012, n. 8/E).

    Pubblicata il: 13-03-2012

    Oggetto

    Pagamento di 2 fatture in contanti

    Domanda

    È stato rilevato l’incasso nella stessa giornata di 2 fatture in contanti da parte del medesimo cliente per un importo complessivo pari a € 1.100 (la prima di € 800 emessa a ottobre 2011 e la seconda di € 300 emessa a dicembre 2011).
    Si chiede se tale comportamento rappresenta una violazione alle limitazioni all’uso del contante, da comunicare al MEF.

    Risposta

    Al fine di determinare se il comportamento sopra delineato sia o meno corretto, va considerato che in base all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007: • a decorrere dal 6.12.2011, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contanti per importi pari o superiori a € 1.000; • la limitazione riguarda il valore “complessivo” oggetto di trasferimento; • la limitazione è applicabile anche al caso di “più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”. Il frazionamento è ammissibile qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (pagamento a rate). La fattispecie prospettata non appare effettuata in violazione del divieto di utilizzare il denaro contante per importi pari o superiori a € 1.000. Non disponendo di ulteriori elementi, si evidenzia la necessità di verificare se le 2 fatture possano essere considerate “collegate” in modo da identificare la sussistenza o meno dell’ipotesi dell’artificioso frazionamento.

    Pubblicata il: 14-02-2012

    Oggetto

    Acquisto scooter per un importo superiore a € 1.000

    Domanda

    Un commerciante di motocicli ha recentemente ceduto uno scooter ad un privato a € 2.300.
    L’acquirente ha pagato il prezzo in contanti per € 800 e con un assegno bancario per € 1.500.
    Tale modalità di pagamento costituisce una violazione alle limitazioni dell’utilizzo del denaro contante applicabili dal 6.12.2011?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Il divieto di cui alla citata disposizione si riferisce all’impossibilità di trasferire “complessivamente” in un’unica soluzione, mezzi di pagamento al portatore (ad esempio, denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, titoli al portatore, ecc.), per un ammontare superiore al predetto limite. Come chiarito dal Consiglio di Stato con il parere 12.12.95, n. 1504, l’avverbio “complessivamente” va riferito al cumulo tra denaro contante e titoli al portatore. Di conseguenza nel caso sopra prospettato non si realizza nessuna violazione del predetto divieto, a nulla rilevando che l’importo complessivamente trasferito in un’unica soluzione sia superiore ad € 1.000. Infatti per tale fattispecie l’importo del pagamento in contanti (€ 800) è inferiore al predetto limite, mentre la quota del pagamento eseguita tramite assegno bancario non è assoggettata alle restrizioni in esame, in quanto è un titolo nominativo (con la clausola di “non trasferibilità”). Va comunque sottolineato che, come ribadito dal MEF nell’ambito delle risposte fornite il 12.6.2008, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare “caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto” dal Legislatore.

    Pubblicata il: 31-01-2012

    Oggetto

    Accesso al regime dei “nuovi” minimi e lavoro autonomo occasionale

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività nel 2011 utilizzando il regime dei minimi. Nel corso del 2010 aveva svolto 2 prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Lo svolgimento di tali prestazioni costituisce un’ipotesi di “mera prosecuzione” che preclude l’accesso al nuovo regime dei minimi
    dal 2012?

    Risposta

    Lo svolgimento di un’attività occasionale in un periodo precedente rispetto all’inizio dell’attività è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 26.8.2009, n. 239/E, con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b), Legge n. 388/2000 per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive. Considerato che tali requisiti sono analoghi a quelli previsti dalle lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 27, DL n. 98/2011 si ritiene possibile applicare anche al “nuovo” regime dei minimi i chiarimenti di seguito esposti: • con riferimento al requisito di cui alla lett. a), ossia non avere svolto nei 3 anni precedenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare, l’Agenzia ha affermato che “l’attività professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato dall’istante non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime agevolato” in quanto la locuzione “attività artistica o professionale ovvero d’impresa” rinvia all’esercizio in forma abituale di arti e professioni e di imprese commerciali; • con riferimento al requisito della mera prosecuzione di cui alla lett. b) l’Agenzia ha affermato di non poter fornire una risposta in considerazione del fatto che non era noto quale fosse il tipo di attività svolta in modo occasionale. Secondo l’Agenzia “detta conoscenza è … un elemento indispensabile per poter escludere o meno … la natura di «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta» prevista dalla norma quale causa ostativa all’accesso del regime in parola”. Sembrerebbe pertanto necessario valutare in concreto che non vi sia mera prosecuzione anche nell’ipotesi in cui in precedenza il contribuente abbia “esercitato” alcune prestazioni di tipo occasionale.