Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-11-2010

    Oggetto

    Affitto azienda imprenditore individuale

    Domanda

    Un imprenditore individuale è proprietario di 2 pubblici esercizi, uno dei quali dal 2008 è stato concesso in affitto d’azienda con assoggettamento ad IVA del canone. Ora l’imprenditore ha intenzione di dare in affitto d’azienda anche il secondo bar.
    Si ritiene che a seguito di ciò il soggetto perda la qualifica di imprenditore con conseguente sospensione della partita IVA e assoggettamento ad imposta di registro dei canoni di affitto dei 2
    bar. È corretta tale interpretazione?

    Risposta

    Si conferma la correttezza dell’interpretazione. Infatti, fintanto che il soggetto interessato mantiene lo status di imprenditore il canone della locazione del ramo d’azienda va assoggettato ad IVA. Con il venir meno della gestione del secondo bar e quindi dello status di imprenditore, i canoni derivanti dalla locazione dei 2 “rami” d’azienda scontano l’imposta di registro. Il soggetto interessato deve provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate la sospensione della partita IVA tramite il mod. AA9/10.

    Pubblicata il: 26-10-2010

    Oggetto

    documento di trasporto

    Domanda

    E' sempre obbligatorio indicare sul documento di trasporto la targa del veicolo e il proprietario del mezzo o tale obbligo riguarda solo ed esclusivamente gli appalti pubblici e la relativa filiera ?

    Risposta

    Sentito per le vie brevi l'Ufficio fiscale di Confartiginato Nazionale, si ritiene che l'obbligo susista esclusivamente in presenza di appalti pubblici.

    Pubblicata il: 29-06-2010

    Oggetto

    DetraibilitĂ  spese medico legali

    Domanda

    È possibile includere tra le spese mediche detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per le visite effettuate dal medico legale, a seguito di un incidente, per quantificare l’entità del danno subìto e quindi il relativo risarcimento?

    Risposta

    SI in quanto il Ministero delle Finanze, nella Circolare 3.5.96, n. 108 e successivamente l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, hanno chiarito che anche “le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili”.

    Pubblicata il: 12-06-2010

    Oggetto

    Detrazione d'imposta per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione (UniversitĂ )

    Domanda

    L'attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior
    parte delle universita' pubbliche offre la possibilita' per gli studenti di
    ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore
    ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione
    di detta certificazione, l'applicazione della tariffa piu' elevata.
    La presentazione della certificazione ISEEU non e' obbligatoria ma rappresenta una opportunita' per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate.
    L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione per le spese per la frequenza
    di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a
    quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali.
    Si chiede di conoscere se la misura delle spese per la frequenza di corsi
    presso le universita' private debba essere determinata nell'importo massimo
    previsto per ogni singolo corso di studio.

    Risposta

    L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali. In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o universita' private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall'universita' pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale e' possibile calcolare la detrazione del 19%. (Fonte: circolare n.18/2009)

    Pubblicata il: 10-05-2010

    Oggetto

    Servizio di montaggio porte e finestre in Stati UE ed extraUE

    Domanda

    Un nostro cliente effettua servizi di montaggio di porte e finestre per conto di una ditta italiana in Stati UE ed extraUE. Qual è il trattamento IVA applicabile dal 2010? Tali servizi non vanno comunque inseriti nei modd. Intra?

    Risposta

    I servizi oggetto del quesito possono essere ricompresi nell’ambito della previsione contenuta nel nuovo art. 7-quater, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72, ossia tra “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili”. Tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia soltanto se l’immobile è ivi situato. Nel caso prospettato quindi la ditta italiana fatturerà il servizio senza applicazione dell’IVA ai sensi della citata lett. a). Si conferma che per tali servizi non è richiesta la presentazione dei modelli Intra.