Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1120 faq

    Pubblicata il: 03-07-2012

    Oggetto

    Revoca cedolare secca dall’annualità 2012

    Domanda

    Un soggetto ha optato per la cedolare secca per un contratto in corso all’1.1.2011 nel mod. UNICO 2012 PF (l’annualità contrattuale decorre dall’1.8). Ora intende “uscire” da tale regime a decorrere dalla prossima annualità che inizia l’1.8.2012. Come va manifestata tale revoca (va
    presentato, in particolare, il mod. 69)?

    Risposta

    Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 7.4.2011 per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo in corso all’1.1.2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione o prorogati prima del 7.4.2011 la scelta per l’applicazione della cedolare secca richiede(va) il versamento dell’acconto (per il 2011) per la cedolare secca, l’invio all’inquilino, tramite lettera raccomandata A/R, della comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti dei canoni di locazione e l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativi al 2011 (mod. 730 / UNICO 2012 PF). In merito la stessa Agenzia nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha precisato che l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per poter “proseguire” con la cedolare secca anche dall’annualità che inizia nel 2012 va presentato il mod. 69 al competente Ufficio. Nel caso in esame, poiché il soggetto non intende continuare ad usufruire della cedolare secca, non sussiste l’obbligo di presentare il mod. 69. Si rammenta che entro il 30.8.2012 (30 giorni dal termine dell’annualità contrattuale) è necessario provvedere al versamento dell’imposta di registro ed inviare all’inquilino la lettera raccomandata A/R per informarlo della revoca del regime della cedolare secca con decorrenza dall’1.8.2012.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    ACE e patrimonio netto società di persone

    Domanda

    Una società di persone presenta un patrimonio netto al 31.12.2011 di € 210.000 nel quale sono ricomprese non solo riserve di utili ma anche di capitale (derivanti da versamenti in c/capitale dei soci), formatesi in anni antecedenti, nonché la riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008
    effettuata ai soli fini civilistici.
    Per la determinazione dell’ACE spettante per il 2011 è possibile considerare tutte le predette componenti del patrimonio netto?

    Risposta

    Le imprese individuali e società di persone, se in contabilità ordinaria, possono usufruire dell’ACE che, secondo quanto disposto dal DM 14.3.2012, va determinata utilizzando una modalità semplificata che prevede di considerare, quale base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3%, il “patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio”. In particolare, come specificato nella Relazione illustrativa al predetto Decreto, “tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione … ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura”. Dallo stesso vanno comunque esclusi i prelevamenti in conto utili effettuati dai soci (dall’imprenditore per le imprese individuali). Di conseguenza, per i soggetti in esame non sono applicabili le più restrittive regole previste per i soggetti IRES (per i quali, ad esempio, non possono essere tenute in considerazione le riserve formate con utili non effettivamente realizzati, quali le riserve da rivalutazione volontaria). Nel caso di specie, pertanto, il patrimonio netto va considerato per l’intero ammontare (€ 210.000)in quanto rilevano sia le riserve di utili che quelle di capitale, anche se formatesi in precedenti esercizi, nonché la riserva connessa con la rivalutazione degli immobili effettuata senza attribuzione alla stessa della rilevanza fiscale.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Trasporto UE di persone

    Domanda

    Un’impresa austriaca ha effettuato un trasporto di persone dall’Austria verso l’Italia per una ditta italiana. L’impresa austriaca ha emesso fattura per la parte austriaca con IVA austriaca e per la parte italiana senza IVA. Per tale ultima parte la ditta italiana deve emettere un’autofattura?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, in deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel territorio dello Stato, in proporzione alla distanza percorsa in Italia. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, il committente italiano è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l’emissione di un’autofattura. Infine, l’art. 9, comma 1, n. 1, DPR n. 633/72, dispone che sono non imponibili i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio italiano e in parte in territorio estero (in dipendenza di un unico contratto). Tenuto presente quanto sopra la ditta italiana deve emettere un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 che in base al citato art. 9 risulta non imponibile ai fini IVA.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento per la quota del 16,67% nel quale vive con il coniuge non proprietario. Quale detrazione spetta al coniuge proprietario?

    Risposta

    Come noto, per l’abitazione principale e le relative pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” ed una maggiorazione pari a € 50 (prevista solo per il 2012 e 2013 e fino a € 400) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. In presenza di comproprietari, per determinare la detrazione IMU spettante va fatto riferimento alla quota di utilizzo dell’immobile quale abitazione principale da parte degli stessi e non alla quota di proprietà. Nel caso di specie, quindi, al coniuge “proprietario” spetta la detrazione IMU per intero (€ 200) poiché unico comproprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile.

    Pubblicata il: 22-05-2012

    Oggetto

    Scomputo nel 2011 delle ritenute d’acconto subite nel 2012

    Domanda

    Una srl ha emesso a fine 2011 una fattura per lavori di ristrutturazione edilizia ultimati in tale anno. Il cliente ha provveduto al pagamento a gennaio 2012 e la banca ha trattenuto la ritenuta del 4%. Tale ritenuta d’acconto può essere scomputata nel 2011 ancorché operata nel 2012?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 22, TUIR, dall’imposta lorda sono scomputabili “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i ricavi dei lavori di ristrutturazione edilizia concorrono alla formazione del reddito 2011 alla srl è concesso di scomputare nel 2011 la ritenuta d’acconto subita nel 2012 all’atto del pagamento della fattura da parte del cliente.