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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Esclusione limitazioni denaro contante per artigiani orafi

    Domanda

    Un artigiano orafo può cedere ad un turista russo un bene senza rispettare il limite di € 1.000 per i pagamenti in contante?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’esonero dal rispetto della limitazione dell’utilizzo del denaro contante è riservato, come desumibile dall’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ai commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72, nonché alle agenzie viaggio, per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di turisti extraUE. Si rammenta che a tal fine l’artigiano dovrà spedire preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, in via telematica, e rispettare i prescritti adempimenti.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Commercio auto usate e applicazione del regime del margine

    Domanda

    Una snc svolge l’attività di commercio di autovetture usate con applicazione del regime del margine. Le autovetture usate vengono acquistate oltre che da privati anche da fornitori che applicano il regime del margine e da altri che espongono l’IVA in fattura.
    È possibile applicare anche per tali ultimi acquisti il regime del margine?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati: • da soggetti privati; • da soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile; • da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. Analogo trattamento, come previsto dall’art. 30, comma 6, Legge n. 388/2000, è riservato alle cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell’IVA sul 10% - 15% del corrispettivo di vendita. Relativamente alle cessioni di veicoli acquistati con l’applicazione dell’IVA sul 40% l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, ha negato l’applicazione del regime del margine precisando che tale regime non trova applicazione per le cessioni di veicoli usati per i quali in sede di acquisto l’IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40%. In tal caso la cessione va assoggettata ad IVA con le ordinarie modalità. Pertanto, nel caso di specie, la società non può applicare il regime del margine alle cessioni di auto usate per le quali all’atto dell’acquisto ha ricevuto una fattura con applicazione dell’IVA sul 40% o 100% del corrispettivo.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Tassazione cessione di partecipazioni per una società di persone

    Domanda

    Una società di persone in contabilità ordinaria ha ceduto nel 2011 una partecipazione in una srl conseguendo una plusvalenza. La partecipazione era detenuta da più di 5 anni ed era stata sempre iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Come va tassata la plusvalenza conseguita? È
    possibile la rateizzazione?

    Risposta

    L’art. 87, TUIR, prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95% nel caso in cui siano soddisfate le seguenti condizioni: a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente; b) classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza fiscale in uno Stato o territorio non black-list; d) esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore alla cessione. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, TUIR, le predette regole si applicano anche alle cessioni di partecipazioni, c.d. “pex”, poste in essere da soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone). In tal caso le plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura pari al 50,28%. Alla luce di quanto sopra, la plusvalenza conseguita dalla società di persone, al sussistere delle predette condizioni, è assoggettata alla disciplina pex e pertanto concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72%. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E poiché l’art. 86, comma 4, TUIR (che consente di spalmare in 5 anni le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni) fa riferimento alle plusvalenze diverse da quella di cui al citato art. 87, la quota imponibile della plusvalenza conseguita dalla cessione di una partecipazione pex non può essere rateizzata.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Nuovi limiti per l’utilizzo del credito IVA 2011

    Domanda

    Un artigiano del settore edile ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 con un credito IVA pari a circa € 17.000. Fino al 16.3.2012 ha utilizzato tale credito in compensazione orizzontale per un importo di circa € 8.000. Si chiede conferma se per poter compensare il restante credito a disposizione è necessario presentare entro fine marzo la dichiarazione IVA annuale.

    Risposta

    L’art. 8, comma 18, DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali” ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite che consente l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Con il Provvedimento 16.3.2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la nuova regola è applicabile a decorrere dall’1.4.2012. Pertanto, il contribuente, nel caso prospettato: • fino al 31.3.2012, può utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24, nel rispetto del limite di € 10.000; • dall’1.4.2012, per poter utilizzare il residuo credito, dovrà risultare presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma). Il soggetto in esame potrà utilizzare “liberamente” il credito IVA 2011 per € 7.000 (15.000 – 8.000). Per poter utilizzare il restante credito IVA a disposizione, pari a € 2.000, dovrà presentare il mod. IVA 2012 con il visto di conformità.

    Pubblicata il: 27-03-2012

    Oggetto

    Mod. IVA TR per soggetto mensile e liquidazione di un mese a debito

    Domanda

    Un contribuente mensile intende presentare il mod. IVA TR ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2012. Lo stesso, in relazione alle liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, presenta i seguenti dati: gennaio, debito € 4.000; febbraio, credito € 3.000 e marzo, credito € 9.000.
    Quale importo rileva ai fini della richiesta di rimborso? È sufficiente sommare i crediti dei mesi di febbraio e marzo?

    Risposta

    Dalla struttura del mod. IVA TR si evince che, ai fini della determinazione del credito IVA trimestrale, non assumono rilevanza gli eventuali versamenti periodici effettuati dai contribuenti mensili. Di conseguenza, l’ammontare del credito risultante dal modello non sarà pari a € 9.000 (saldo di marzo), bensì a € 5.000 (9.000 – 4.000). Il versamento effettuato per il mese di gennaio (4.000) assumerà rilevanza in sede di dichiarazione IVA annuale.