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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-07-2012

    Oggetto

    Opzione cedolare secca dal 2012: modalità e acconti

    Domanda

    Un soggetto ha locato un appartamento stipulando un contratto per il periodo 1.10.2009 – 30.9.2013.
    Volendo applicare la cedolare secca per l’annualità contrattuale decorrente dal 2012 (1.10.2012 – 30.9.2013) con quale modalità va esercitata la relativa opzione e calcolato l’acconto per il 2012?

    Risposta

    Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per l’annualità contrattuale che parte dal 2012 (nel caso di specie 1.10.2012 – 30.9.2013) l’opzione va esercitata utilizzando il mod. 69. In merito all’acconto per il 2012 l’Agenzia nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E ha precisato che i contribuenti che scelgono dal 2012 di assoggettare a cedolare secca il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sono tenuti al versamento del relativo acconto per tale annualità. Ciò riguarda i contribuenti che: - fino al 2011 hanno assoggettato detto reddito ad IRPEF e che dal 2012 intendono assoggettarlo a cedolare secca; - stipulano dal 2012 nuovi contratti. Va altresì evidenziato che l’acconto IRPEF 2012 può essere determinato considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF e pertanto lo stesso potrà essere calcolato utilizzando il metodo previsionale.

    Pubblicata il: 31-07-2012

    Oggetto

    Proventi “videopoker” e compilazione modello studi

    Domanda

    Si chiede se i proventi derivanti dalla gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, commi 6 e 7 TULPS vanno considerati “RICAG” e quindi sono da indicare a rigo F08 del modello studi di settore.

    Risposta

    Nelle istruzioni alla compilazione del quadro F degli studi di settore a commento di rigo F08 è riportato uno specifico elenco dei proventi considerati “RICAG” (rivendita di carburante, rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti dei distributori di carburanti, rivendita di giornali, rivendita di generi di monopolio, ricevitorie superenalotto, lotto, ecc.) tra i quali non sono richiamati quelli in esame. Pertanto gli stessi vanno ricompresi tra i ricavi da indicare a rigo F01.

    Pubblicata il: 17-07-2012

    Oggetto

    Cessione autovettura usata a soggetto UE

    Domanda

    Un agente di commercio, dopo aver provveduto alla radiazione dell’autovettura dal PRA per esportazione, procede alla cessione della stessa ad un soggetto passivo lituano.
    Considerato che all’acquisto ha detratto interamente l’IVA a credito, si chiede conferma se la cessione possa essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che alla cessione in esame non può essere applicato il regime IVA del margine previsto per i beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (all’atto dell’acquisto il soggetto ha detratto interamente l’IVA a credito). Si conferma pertanto la non imponibilità dell’operazione ex art. 41, DL n. 331/93, in quanto cessione UE (con conseguente obbligo di presentazione del mod. Intra). Va comunque sottolineato che per poter applicare il predetto regime di non imponibilità il cedente (nel nostro caso l’agente di commercio), come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, deve risultare iscritto nell’elenco VIES. In caso contrario la cessione va assoggettata ad IVA.

    Pubblicata il: 17-07-2012

    Oggetto

    Contribuente minimo e interessi passivi mutuo abitazione principale

    Domanda

    Nel 2011 un carrozziere in regime dei minimi ha pagato interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Nel mod. UNICO 2012 PF tale soggetto può detrarre i predetti interessi passivi?

    Risposta

    Il reddito d‘impresa / lavoro autonomo prodotto nel regime dei minimi è assoggettato ad imposta sostitutiva e pertanto non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. In assenza di redditi di altra natura, soggetti ad IRPEF, non possono essere fatte valere eventuali deduzioni o detrazioni.

    Pubblicata il: 03-07-2012

    Oggetto

    Ritardato versamento IMU e ravvedimento “a giorni”

    Domanda

    È stato riscontrato il versamento in ritardo di alcuni giorni del primo acconto IMU. Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare ai fini IMU il ravvedimento operoso “a giorni”.

    Risposta

    In relazione all’omesso - insufficiente - tardivo versamento dell’IMU alle scadenze previste è applicabile quanto disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 473/97 in base al quale "alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie …". Di conseguenza, la violazione connessa al versamento IMU è sanzionata in misura pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97. Per evitare l'applicazione della sanzione piena il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/97, a condizione che la violazione non sia già stata constatata, non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza. Anche in materia di IMU risulta quindi applicabile la sanzione nella misura del 2% per ogni giorno di ritardo per i versamenti tardivi effettuati entro 14 giorni dalla scadenza. Con specifico riferimento al versamento dell’acconto IMU 2012 (scaduto il 18.6.2012) è quindi possibile utilizzare il ravvedimento “a giorni”. Per i versamenti tardivi effettuati entro il 2.7.2012 la misura della sanzione ridotta è commisurata ai giorni di ritardo. Effettuando la regolarizzazione entro il 18.7.2012 è possibile usufruire della riduzione ad 1/10 della sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo). Dopo tale data il ravvedimento richiede la corresponsione della sanzione ridotta ad 1/8. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.4.2012, n. 35/E, in caso di ravvedimento la sanzione e gli interessi sono versati utilizzando il codice tributo previsto per l’imposta. Nel mod. F24 va barrata l’apposita casella “Ravv.”.