Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1109 faq

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    ACE e patrimonio netto società di persone

    Domanda

    Una società di persone presenta un patrimonio netto al 31.12.2011 di € 210.000 nel quale sono ricomprese non solo riserve di utili ma anche di capitale (derivanti da versamenti in c/capitale dei soci), formatesi in anni antecedenti, nonché la riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008
    effettuata ai soli fini civilistici.
    Per la determinazione dell’ACE spettante per il 2011 è possibile considerare tutte le predette componenti del patrimonio netto?

    Risposta

    Le imprese individuali e società di persone, se in contabilità ordinaria, possono usufruire dell’ACE che, secondo quanto disposto dal DM 14.3.2012, va determinata utilizzando una modalità semplificata che prevede di considerare, quale base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3%, il “patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio”. In particolare, come specificato nella Relazione illustrativa al predetto Decreto, “tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione … ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura”. Dallo stesso vanno comunque esclusi i prelevamenti in conto utili effettuati dai soci (dall’imprenditore per le imprese individuali). Di conseguenza, per i soggetti in esame non sono applicabili le più restrittive regole previste per i soggetti IRES (per i quali, ad esempio, non possono essere tenute in considerazione le riserve formate con utili non effettivamente realizzati, quali le riserve da rivalutazione volontaria). Nel caso di specie, pertanto, il patrimonio netto va considerato per l’intero ammontare (€ 210.000)in quanto rilevano sia le riserve di utili che quelle di capitale, anche se formatesi in precedenti esercizi, nonché la riserva connessa con la rivalutazione degli immobili effettuata senza attribuzione alla stessa della rilevanza fiscale.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Trasporto UE di persone

    Domanda

    Un’impresa austriaca ha effettuato un trasporto di persone dall’Austria verso l’Italia per una ditta italiana. L’impresa austriaca ha emesso fattura per la parte austriaca con IVA austriaca e per la parte italiana senza IVA. Per tale ultima parte la ditta italiana deve emettere un’autofattura?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, in deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel territorio dello Stato, in proporzione alla distanza percorsa in Italia. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, il committente italiano è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l’emissione di un’autofattura. Infine, l’art. 9, comma 1, n. 1, DPR n. 633/72, dispone che sono non imponibili i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio italiano e in parte in territorio estero (in dipendenza di un unico contratto). Tenuto presente quanto sopra la ditta italiana deve emettere un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 che in base al citato art. 9 risulta non imponibile ai fini IVA.

    Pubblicata il: 05-06-2012

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento per la quota del 16,67% nel quale vive con il coniuge non proprietario. Quale detrazione spetta al coniuge proprietario?

    Risposta

    Come noto, per l’abitazione principale e le relative pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” ed una maggiorazione pari a € 50 (prevista solo per il 2012 e 2013 e fino a € 400) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. In presenza di comproprietari, per determinare la detrazione IMU spettante va fatto riferimento alla quota di utilizzo dell’immobile quale abitazione principale da parte degli stessi e non alla quota di proprietà. Nel caso di specie, quindi, al coniuge “proprietario” spetta la detrazione IMU per intero (€ 200) poiché unico comproprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile.

    Pubblicata il: 22-05-2012

    Oggetto

    Scomputo nel 2011 delle ritenute d’acconto subite nel 2012

    Domanda

    Una srl ha emesso a fine 2011 una fattura per lavori di ristrutturazione edilizia ultimati in tale anno. Il cliente ha provveduto al pagamento a gennaio 2012 e la banca ha trattenuto la ritenuta del 4%. Tale ritenuta d’acconto può essere scomputata nel 2011 ancorché operata nel 2012?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 22, TUIR, dall’imposta lorda sono scomputabili “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i ricavi dei lavori di ristrutturazione edilizia concorrono alla formazione del reddito 2011 alla srl è concesso di scomputare nel 2011 la ritenuta d’acconto subita nel 2012 all’atto del pagamento della fattura da parte del cliente.

    Pubblicata il: 22-05-2012

    Oggetto

    Pertinenze dell’abitazione principale

    Domanda

    Un privato possiede 2 cantine di circa 2mq. La prima è accatastata con l’appartamento mentre la seconda è autonoma. È possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla seconda cantina non essendo la prima autonomamente accatastata?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale al massimo 3 immobili ciascuno appartenente ad una diversa delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. Nel limite delle suddette 3 pertinenze va “conteggiata” anche quella accatastata unitamente all’abitazione principale. Ciò comporta quindi che nel caso di specie non è possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla (“seconda”) cantina accatastata autonomamente.