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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-09-2012

    Oggetto

    Esportazione triangolare: utilizzo e determinazione del plafond

    Domanda

    Una società italiana (A), esportatore abituale, acquista un’attrezzatura da un fornitore italiano (B) incaricandolo di consegnare il bene direttamente al proprio cliente svizzero (C).
    È vero che la società italiana non è obbligata ad inviare la lettera d’intento al proprio fornitore e che per la stessa tale operazione non contribuisce alla determinazione del plafond?

    Risposta

    Nelle esportazioni c.d. “triangolari”, in cui un operatore nazionale (“A”) cede dei beni ad un soggetto extraUE (“C”), acquistandoli da un altro operatore nazionale (“B”) incaricando quest’ultimo di consegnarli all’acquirente (“C”): − la cessione da “A” a “C”, anche se effettuata tramite l’intervento di un altro operatore nazionale (“B”), costituisce un’esportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72; − anche la cessione tra i due operatori nazionali (da “B” a “A”) è considerata un’esportazione a condizione che i beni vengano trasportati o spediti all’estero da “B” su incarico di “A”. Come evidenziato dell’Agenzia delle Dogane nella Circolare 27.2.2003, n. 8/D, l’operatore deve acquisire la documentazione idonea a provare l’effettivo trasporto del bene nello Stato di destinazione (fattura di trasporto emessa nei confronti di “B”, contratto scritto o lettera d’incarico da cui sia desumibile che “B” consegna i beni direttamente all’estero). In tale situazione la società “A” acquista i beni destinati all’esportazione in regime di non imponibilità, senza la necessità di utilizzare il plafond, in quanto la relativa cessione è oggettivamente non imponibile IVA. In merito alla determinazione del plafond va evidenziato che, come specificato nella CM 9.4.81, n. 12, il plafond generato dall’esportazione in capo al promotore dell’operazione (“A”) è “vincolato”, ossia per la parte connessa al costo sostenuto per l’acquisto, l’utilizzo è limitato all’acquisto di “beni da esportare nello stato originario” entro 6 mesi dalla consegna.

    Pubblicata il: 04-09-2012

    Oggetto

    Diritto CCIAA iscritto a ruolo e versamento tramite compensazione

    Domanda

    Una ditta individuale, avendo omesso il versamento del diritto annuale CCIAA relativo al 2007, ha ora ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento.
    Poiché la ditta dispone di un credito IRPEF risultante dal mod. UNICO 2012 PF, gli importi richiesti possono essere compensati con il predetto credito utilizzando il mod. F24 Accise ai sensi del DL n. 78/2010?

    Risposta

    L’art. 31, DL n. 78/2010 dispone la possibilità di pagamento con il mod. F24 Accise delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Considerato il riferimento alle imposte “erariali”, tale disposizione non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale CCIAA e pertanto il relativo pagamento deve essere effettuato mediante il bollettino di Equitalia, senza possibilità di compensazione.

    Pubblicata il: 04-09-2012

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale e minori affidatari

    Domanda

    In sede di determinazione dell’acconto IMU 2012 non è stata attribuita la maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale relativamente ad un minore affidato ad una coppia di genitori convivente con gli stessi. Si chiede conferma della correttezza di tale esclusione.

    Risposta

    La risposta è positiva. In caso di affidamento di un minore ex Legge n. 184/83 il soggetto affidatario non acquisisce lo status di “figlio” e pertanto, ancorché il minore sia convivente con il/i proprietario/i dell’appartamento, la maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale non spetta. Ciò è confermato anche dal MEF nelle Linee Guida per il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” disponibile sul sito Internet www.finanze.it.

    Pubblicata il: 31-07-2012

    Oggetto

    ACE e acconto 2012

    Domanda

    Una srl usufruisce, nel mod. UNICO 2012 SC, dell’agevolazione ACE. In sede di calcolo dell’acconto IRES dovuto per il 2012 è necessario procedere alla rideterminazione dello stesso al fine di non tener conto della predetta agevolazione?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2012, la fruizione dell’ACE non rappresenta un’ipotesi al cui sussistere è richiesta, ai fini del calcolo dell’acconto 2012, la rideterminazione dell’imposta del periodo precedente. Di conseguenza, con riferimento alle srl, l’acconto IRES va calcolato assumendo l’importo di rigo RN17, senza necessità di effettuare particolari “interventi” in relazione all’agevolazione in esame.

    Pubblicata il: 31-07-2012

    Oggetto

    Rimborso credito IVA trimestrale

    Domanda

    Per un contribuente abbiamo riscontrato che l’aliquota media degli acquisti è maggiore dell’aliquota media delle vendite maggiorata del 10%. Il contribuente presenta un credito IVA del primo trimestre 2012 pari a € 3.400 mentre quello del secondo ammonta a € 2.200. È intenzione
    utilizzare tali crediti in compensazione per i versamenti del mod. UNICO 2012.
    Si chiede di confermare il comportamento che il contribuente intende assumere.

    Risposta

    Sulla base della situazione maturata in capo al contribuente va evidenziato che allo stesso non è consentito di “beneficiare” dell’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Innanzitutto per il credito IVA relativo al primo trimestre 2012 il mod. IVA TR doveva essere presentato entro il 30.4.2012. In relazione al credito IVA del secondo trimestre 2012 (determinato senza il “riporto” del credito IVA del primo trimestre) non è possibile presentare il mod. IVA TR in quanto il relativo ammontare non è superiore a € 2.582,28.