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Pubblicata il: 13-09-2011
SocietĂ in liquidazione â presentazione dichiarazioni e studi di settore
Una srl è stata posta in liquidazione con effetto dal 29.10.2010. La liquidazione è terminata il 31.12.2010.
Si chiede di riepilogare le modalitĂ di presentazione dei modelli dichiarativi (UNICO e IRAP) nonchĂŠ le modalitĂ di compilazione degli studi di settore.
Nel caso di specie è necessario presentare i seguenti modelli dichiarativi: ⢠per il periodo che precede la liquidazione (1.1 â 28.10), vanno utilizzati i modelli approvati per lâanno precedente ossia, il mod. UNICO 2010 SC / IRAP 2010; ⢠per il periodo post liquidazione (29.10 â 31.12), vanno utilizzati i modelli ânuoviâ ossia, il mod. UNICO 2011 SC / IRAP 2011. Si evidenzia che in caso di periodi non coincidenti con lâanno solare la dichiarazione IVA va presentata con riferimento allâintero anno solare nei termini ordinari utilizzando il modello ânuovoâ. La societĂ risulta esclusa dagli studi di settore ed in particolare: ⢠per il periodo che precede la liquidazione (1.1 â 28.10) deve indicare: - nel mod. UNICO 2010 SC, il codice di esclusione â2 â cessazione dellâattivitĂ nel corso del periodo dâimpostaâ; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice â4 â periodo dâimposta diverso da 12 mesiâ e â10â mesi di attivitĂ ; ⢠per il periodo post liquidazione (29.10 â 31.12) deve indicare: - nel mod. UNICO 2011 SC il codice di esclusione â5 â periodo di non normale svolgimento dellâattivitĂ , in quanto lâimpresa è in liquidazione ordinariaâ; - nel frontespizio del modello studi di settore, il codice â4 â periodo dâimposta diverso da 12 mesiâ e â2â mesi di attivitĂ . La società è tenuta comunque alla compilazione del modello studi di settore per entrambi i periodi.
Pubblicata il: 13-09-2011Cessione a soggetto residente a Livigno
Unâimpresa italiana cede i propri prodotti ad una societĂ avente sede nel Comune di Livigno.
Come va fatturata tale cessione?
Il Comune di Livigno, secondo quanto espressamente specificato dallâart. 7, comma 1, DPR n. 633/72, non è ricompreso nel territorio dello Stato nĂŠ della UE e pertanto è considerato territorio extracomunitario, analogamente a quanto previsto per Campione dâItalia e le acque italiane del Lago di Lugano. Di conseguenza le cessioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in tale Comune sono considerate a tutti gli effetti esportazioni; la relativa fattura va emessa in regime di non imponibilitĂ IVA ex art. 8, comma 1, DPR n. 633/72.
Pubblicata il: 05-09-2011Tardiva presentazione mod. Intra
Un contribuente ha presentato (telematicamente) il mod. Intra con 1 giorno di ritardo. Considerato che il suddetto modello risulterĂ âtardivoâ, quali sono le sanzioni applicabili? La violazione può essere oggetto di ravvedimento operoso?
LâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, dopo aver specificato che la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va considerata quale violazione non âmeramente formaleâ, ha evidenziato che la stessa è sanzionabile in quanto, ancorchĂŠ non incida sul versamento del tributo, incide sullâattivitĂ di controllo degli Uffici. In articolare alla violazione è applicabile, ai sensi dellâart. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione da ⏠516 a ⏠1.032 (per ciascun elenco). Nella citata Risoluzione n. 20/E è stato precisato altresĂŹ che la violazione, essendo sanzionabile, può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso usufruendo in tal modo della riduzione della sanzione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. Ciò detto il ravvedimento operoso relativo alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi Intra va effettuato: - entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa allâanno in cui è commessa la violazione; - versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a ⏠64 (516 x 1/8, per le violazioni commesse dallâ1.2.2011), indicando quale codice tributo â8911â e quale anno di riferimento lâanno cui si riferisce la violazione.
Pubblicata il: 05-09-2011DetraibilitĂ interessi passivi mutuo âprima casaâ
Due coniugi sono titolari di un mutuo âprima casaâ. Lâappartamento è di proprietĂ soltanto della moglie. Considerato che il marito non è a carico della moglie e la moglie non è a carico del marito, la moglie può detrarre interamente gli interessi passivi pagati nel 2010 dalla coppia?
La risposta è negativa in considerazione del fatto che il mutuo risulta intestato ad entrambi i coniugi. Infatti, se non specificato diversamente dal contratto, il mutuo si ritiene intestato al 50% a ciascun coniuge e conseguentemente i relativi interessi passivi si considerano sostenuti per il 50% dal marito e per il 50% dalla moglie. Questâultima può quindi detrarre soltanto il 19% degli interessi da lei sostenuti (50% degli interessi complessivamente pagati nel 2010). Per gli interessi pagati dal marito non è possibile fruire della detrazione in quanto lo stesso non soddisfa lâulteriore condizione necessaria al fine della detrazione in esame consistente nel possesso, anche solo per una minima quota, dellâimmobile per il quale il mutuo è stato stipulato.
Pubblicata il: 02-08-2011Immobili allâestero e applicazione della cedolare secca
Una persona fisica è proprietaria di un appartamento in Austria, concesso in locazione ad un privato. à possibile assoggettare i canoni percepiti alla cedolare secca?
La risposta è negativa. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, la tassazione agevolata nella forma della c.d. âcedolare seccaâ consiste nellâassoggettamento âdel reddito fondiario derivante dalla locazioneâ dellâimmobile ad uso abitativo. Considerato che i redditi derivanti dagli immobili situati allâestero rientrano nella categoria dei âredditi diversiâ ex art. 67, comma 1, lett. f), TUIR, gli stessi non possono usufruire della tassazione agevolata.