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Pubblicata il: 16-10-2012
Cessione immobile strumentale ristrutturato
La cessione ad un privato di un immobile strumentale (cat. C/1) effettuata da un’impresa che ha realizzato sullo stesso lavori di ristrutturazione ex art. 31, Legge n. 457/78 è soggetta ad IVA al 10% o al 21%?
va evidenziato che la cessione in esame rientra nella previsione contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72 in base alla quale sono imponibili le cessioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni “effettuate … dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento”. In merito all’aliquota applicabile, è necessario fare riferimento al n. 127- quinquiesdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [tali interventi sono stati trasfusi nel citato Testo unico dell’edilizia], esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) …”, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato tali interventi, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile. Nel caso di specie, pertanto, l’impresa applica l’aliquota IVA del 10%.
Pubblicata il: 16-10-2012Cedolare secca e presenza di pertinenze
Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca.
Considerato che oltre l’appartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, l’opzione si estende ad entrambe le pertinenze?
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle “pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”. Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) sempreché utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione locata. Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, l’affitto congiunto dell’immobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina). Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che: il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti; nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo all’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. È inoltre opportuno segnalare che l’opzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).
Pubblicata il: 02-10-2012Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO
Nel 2011 una società ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La società, in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi “black list” ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.
Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dell’obbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi “black list” è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi “black list”, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato “black list” ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste l’obbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto l’obbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato “black list” sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la società, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, dovrà provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di € 32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo “8911”.
Pubblicata il: 02-10-2012Acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%
Un soggetto ha intenzione di acquistare da un privato un box auto da utilizzare quale pertinenza dell’appartamento.
È possibile usufruire della detrazione del 50%?
In base all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR la detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) è riconosciuta per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Come desumibile dalla CM 24.2.98, n. 57, è necessario che la “realizzazione” sia eseguita dal proprietario dell’unità immobiliare abitativa (in economia o in appalto, o da un’impresa edile, con la conseguenza che l’agevolazione spetta soltanto per l’acquisto “da nuovo”. Con riferimento al caso prospettato pertanto l’acquirente del box auto pertinenziale non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.
Pubblicata il: 02-10-2012Detrazione del 55%, spese per l’impianto fotovoltaico e c.d. “tariffa incentivante”
Un privato ha installato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico. Per tale intervento è possibile usufruire della detrazione del 55%?
In caso affermativo ci sono problemi di “compatibilità” tra detta detrazione e la c.d. “tariffa incentivante”?
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.5.2008, n. 207/E, ha chiarito che la detrazione del 55% non è applicabile all’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma solo alle spese di riqualificazione energetica e che la stessa non è compatibile con la tariffa incentivante. In merito va evidenziato che tale incompatibilità è stata recepita normativamente. L’art. 10, comma 2-bis, DM 19.2.2007 dispone infatti che “ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica … le detrazioni di cui al presente decreto [55%] non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia ... in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente non potrà usufruire della detrazione del 55% per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici potendo beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento alle eventuali spese di riqualificazione energetica (ad esempio, isolamento del tetto) che risultano connesse all’installazione dell’impianto.
