Hai cercato: - trovate: 1109 faq
-
Pubblicata il: 04-09-2012
Diritto CCIAA iscritto a ruolo e versamento tramite compensazione
Una ditta individuale, avendo omesso il versamento del diritto annuale CCIAA relativo al 2007, ha ora ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento.
Poiché la ditta dispone di un credito IRPEF risultante dal mod. UNICO 2012 PF, gli importi richiesti possono essere compensati con il predetto credito utilizzando il mod. F24 Accise ai sensi del DL n. 78/2010?
L’art. 31, DL n. 78/2010 dispone la possibilità di pagamento con il mod. F24 Accise delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Considerato il riferimento alle imposte “erariali”, tale disposizione non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale CCIAA e pertanto il relativo pagamento deve essere effettuato mediante il bollettino di Equitalia, senza possibilità di compensazione.
Pubblicata il: 04-09-2012Detrazione abitazione principale e minori affidatari
In sede di determinazione dell’acconto IMU 2012 non è stata attribuita la maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale relativamente ad un minore affidato ad una coppia di genitori convivente con gli stessi. Si chiede conferma della correttezza di tale esclusione.
La risposta è positiva. In caso di affidamento di un minore ex Legge n. 184/83 il soggetto affidatario non acquisisce lo status di “figlio” e pertanto, ancorché il minore sia convivente con il/i proprietario/i dell’appartamento, la maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale non spetta. Ciò è confermato anche dal MEF nelle Linee Guida per il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” disponibile sul sito Internet www.finanze.it.
Pubblicata il: 31-07-2012ACE e acconto 2012
Una srl usufruisce, nel mod. UNICO 2012 SC, dell’agevolazione ACE. In sede di calcolo dell’acconto IRES dovuto per il 2012 è necessario procedere alla rideterminazione dello stesso al fine di non tener conto della predetta agevolazione?
Come desumibile dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2012, la fruizione dell’ACE non rappresenta un’ipotesi al cui sussistere è richiesta, ai fini del calcolo dell’acconto 2012, la rideterminazione dell’imposta del periodo precedente. Di conseguenza, con riferimento alle srl, l’acconto IRES va calcolato assumendo l’importo di rigo RN17, senza necessità di effettuare particolari “interventi” in relazione all’agevolazione in esame.
Pubblicata il: 31-07-2012Rimborso credito IVA trimestrale
Per un contribuente abbiamo riscontrato che l’aliquota media degli acquisti è maggiore dell’aliquota media delle vendite maggiorata del 10%. Il contribuente presenta un credito IVA del primo trimestre 2012 pari a € 3.400 mentre quello del secondo ammonta a € 2.200. È intenzione
utilizzare tali crediti in compensazione per i versamenti del mod. UNICO 2012.
Si chiede di confermare il comportamento che il contribuente intende assumere.
Sulla base della situazione maturata in capo al contribuente va evidenziato che allo stesso non è consentito di “beneficiare” dell’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Innanzitutto per il credito IVA relativo al primo trimestre 2012 il mod. IVA TR doveva essere presentato entro il 30.4.2012. In relazione al credito IVA del secondo trimestre 2012 (determinato senza il “riporto” del credito IVA del primo trimestre) non è possibile presentare il mod. IVA TR in quanto il relativo ammontare non è superiore a € 2.582,28.
Pubblicata il: 31-07-2012Opzione cedolare secca dal 2012: modalità e acconti
Un soggetto ha locato un appartamento stipulando un contratto per il periodo 1.10.2009 – 30.9.2013.
Volendo applicare la cedolare secca per l’annualità contrattuale decorrente dal 2012 (1.10.2012 – 30.9.2013) con quale modalità va esercitata la relativa opzione e calcolato l’acconto per il 2012?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per l’annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per l’annualità contrattuale che parte dal 2012 (nel caso di specie 1.10.2012 – 30.9.2013) l’opzione va esercitata utilizzando il mod. 69. In merito all’acconto per il 2012 l’Agenzia nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E ha precisato che i contribuenti che scelgono dal 2012 di assoggettare a cedolare secca il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sono tenuti al versamento del relativo acconto per tale annualità. Ciò riguarda i contribuenti che: - fino al 2011 hanno assoggettato detto reddito ad IRPEF e che dal 2012 intendono assoggettarlo a cedolare secca; - stipulano dal 2012 nuovi contratti. Va altresì evidenziato che l’acconto IRPEF 2012 può essere determinato considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF e pertanto lo stesso potrà essere calcolato utilizzando il metodo previsionale.
