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Pubblicata il: 27-11-2012
Cessione beni ad operatore sammarinese
Un’impresa italiana ha ceduto un’attrezzatura ad un operatore residente a San Marino per un importo di € 15.000.
Si chiede se è necessario inviare gli elenchi Intrastat e la comunicazione black-list (il soggetto non ha mai effettuato cessioni UE).
Le cessioni di beni verso San Marino, per effetto del rinvio operato dall’art. 71, DPR n. 633/72, sono assimilate alle esportazioni e pertanto sono non imponibili in Italia ex art. 8, DPR n. 633/72. In relazione a tali operazioni sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, per la sola parte fiscale, come specificato dall’art. 4, DM 24.12.93, qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con” con altri Stati UE. Nella RM 23.4.97, n. 83/E è stato precisato che per rapporti commerciali si devono intendere solo le cessioni (a nulla rilevando quindi gli acquisti UE). Di conseguenza il predetto obbligo non interessa le imprese italiane che effettuano: • esclusivamente operazioni con San Marino (come nel caso prospettato); ovvero • contemporaneamente anche cessioni extraUE. Posto che San Marino, rientrando nella lista ex DM 4.5.99, è considerato “Paradiso fiscale” sussiste l’obbligo di comunicare i dati relativi alle cessioni / acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese/ricevute con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black-list”. Si rammenta che il predetto obbligo è limitato alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.
Pubblicata il: 13-11-2012Cessioni ad Enti pubblici e nuovo regime IVA “per cassa”
Un commerciante di prodotti d’abbigliamento al dettaglio vende anche ad Enti pubblici con applicazione dell’IVA per cassa, ossia conteggiando l’IVA a debito nel periodo di incasso della fattura.
A seguito del nuovo regime in vigore dall’1.12.2012 può continuare a detrarre subito l’IVA sugli acquisti e differire il versamento dell’IVA su tali fatture?
Il “Decreto Crescita” ha introdotto il “nuovo” regime di liquidazione dell’IVA “secondo la contabilità di cassa” prevedendo l’“esigibilità differita” per le cessioni / prestazioni effettuate da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Per i soggetti che optano per tale regime: − l’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali; − il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, “o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”. Di fatto, scegliendo di versare l’IVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dell’IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori. In base a quanto disposto dall’art. 2, DM 11.10.2012, il regime in esame non è applicabile, tra l’altro, alle operazioni attive con “IVA ad esigibilità differita” disciplinate dal citato comma 5 e pertanto, in caso di opzione per il regime in esame, a tali operazioni attive rimangono applicabili le ordinarie disposizioni. Qualora il contribuente non intenda adottare il “nuovo” regime IVA per cassa, con riferimento alle fatture emesse nei confronti di Enti pubblici continuano ad applicarsi le ordinarie regole previste dal citato art. 6, comma 5, e pertanto il differimento del versamento dell’IVA al momento del pagamento da parte dell’Ente; con riferimento alla detrazione dell’IVA a credito sono applicabili le consuete modalità operative legate alla registrazione della fattura.
Pubblicata il: 13-11-2012Cessione articoli da arredamento a privato extra UE
Una ditta italiana esercente l’attività di commercio al minuto di articoli da arredamento deve spedire alcuni beni a Mosca ad un cliente privato russo.
La cessione è soggetta ad IVA o può essere considerata non imponibile?
Come noto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett a), DPR n. 633/72, costituiscono cessioni all’esportazione (non imponibili) le cessioni effettuate mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell’UE a cura del cedente. La citata disposizione non definisce la “natura” del soggetto acquirente che quindi può essere un’impresa o un privato. Va evidenziato che anche nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato l’esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura … Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.
Pubblicata il: 30-10-2012Omesso versamento IVIE
Per un contribuente che detiene un immobile in Francia non è stato effettuato, entro il 20.8.2012, il versamento dell’imposta patrimoniale ex DL n. 201/2011.
Tale violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, con quali codici tributo vanno versati la sanzione e gli interessi?
l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIE”)è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale nella misura dello 0,76% del valore degli stessi. L’imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200. L’IVIE va versata, con il mod. F24, entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Con riferimento al 2011 la stessa, quindi, doveva essere corrisposta entro il: − 9.7.2012; ovvero − dal 10.7 al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; con possibilità di rateizzare quanto dovuto (con applicazione degli interessi del 4% annuo), completando il pagamento entro il mese di novembre. L’omesso versamento dell’imposta in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. In tal caso è necessario corrispondere: − l’imposta, con il codice tributo “4041”; − gli interessi con il codice tributo “1668”; − la sanzione ridotta, che nel caso specifico, essendo decorsi 30 giorni dalla scadenza, è pari al 3,75%. Per quest’ultima, in assenza di un codice tributo specifico, si ritiene possa essere utilizzato il codice tributo “8901”, relativo alle violazioni in materia di IRPEF.
Pubblicata il: 16-10-2012Divieto di compensazione dei crediti erariali e presenza di ruoli scaduti
In presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e scadute per importi superiori a € 1.500 è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”?
In caso di risposta negativa è possibile utilizzare tale credito per compensare mediante F24 accise quanto ancora pendente in esattoria (codice tributo “RUOL”)?
Il divieto di compensazione, previsto dall’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010, riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. In merito ai tributi cui fare riferimento, nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, a titolo esemplificativo, le imposte dirette, l’IVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Successivamente la stessa Agenzia nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E ha ricompreso l’IRAP e le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte sopra richiamate. Nella citata Circolare n. 13/E è comunque specificato che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.” Nel caso di specie, pertanto, la presenza del ruolo scaduto non ostacola l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per la “riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”.
